ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Non lo sapevo (o meglio, non me l'avevano raccontata così)
A me, come dicevo sopra, risulta anche che se la condizione non è verificabile subito, i tempi si allunghino.
vale il principio dei 12 mesi per il riacquisto ... se non riacquista entro i 12 mesi i 3 anni per la decadenza dell'azione di verifica da parte dell'Ufficio decorrono proprio da quel momento
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Mica ha venduto.

Intendo che, se nell'atto di acquisto c'era scritto che avrebbe spostato la residenza entro 18 mesi, allora il termine per accertare una eventuale violazione non può cominciare a decorrere prima che quest'altro termine sia passato.

Non so se mi spiego.
Ma d'altronde noi qui scriviamo in maniera curiosa :p
[DOUBLEPOST=1417714724,1417714673][/DOUBLEPOST]
vale il principio dei 12 mesi per il riacquisto ... se non riacquista entro i 12 mesi i 3 anni per la decadenza dell'azione di verifica da parte dell'Ufficio decorrono proprio da quel momento

Ok ora ho capito cosa volevi dire. :D
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Scusate, ma proprio no :shock:.
Il controllo dell'AdE riguarda il fatto di aver spostato la residenza nei termini, non se c'è ancora la residenza e nemmeno il discorso dei 3 anni è disciplinato da nessuna normativa. Questo il pensiero di un notaio di Bologna:

Le cause di decadenza dalle "agevolazioni prima casa", che ruotano sempre intorno al mancato rispetto dei requisiti (in una fase successiva all'acquisto o in sede di dichiarazione), da rendere in atto secondo le disposizioni di legge oppure in seguito alla successiva vendita dell'immobile, comportano: l'irrogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non pagata, il recupero dell'imposta in misura ordinaria oltre agli interessi di mora sulla differenza tra l'imposta versata alla registrazione dell'atto di acquisto e quella effettivamente dovuta.

Tra i requisiti che la legge richiede al fine di ottenere le agevolazioni prima casa c'è l'ubicazione dell' immobile: quest'ultimo deve essere ubicato alternativamente nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, in cui la stabilirà entro 18 mesi dall' acquisto, nel Comune in cui il contribuente svolge la propria attività lavorativa qualora sia diverso da quello nel quale risiede, nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l' acquirente trasferito all' estero per motivi di lavoro, oppure in qualsiasi parte del territorio italiano se l' acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero. E' bene precisare che quello che rileva, ai fini del godimento dell' agevolazione, è la residenza anagrafica dichiarata. Non ha invece alcuna valenza la situazione di fatto qualora sia in contrasto con quella anagrafica: ciò implica la decadenza dall' agevolazione per il soggetto che effettivamente abiti nell' immobile acquistato ma non abbia trasferito la residenza nei termini di legge.

Ai fini della verifica del trasferimento della residenza, il cambio si considera avvenuto nella stessa data in cui l' interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento (il dato pratico dell' effettiva evasione della pratica non ha alcun rilievo ai fini della decadenza).
In precedenza si è evidenziato il fatto che il soggetto decade dalle agevolazioni qualora non sposti la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Tale decadenza può essere evitata qualora si verifichi un evento dotato delle caratteristiche di "forza maggiore" che impedisca, cioè, il realizzarsi delle condizioni per usufruire delle agevolazioni come, ad esempio, il mancato allacciamento della rete fognaria, la necessità di opere di manutenzione straordinaria che impediscano la ristrutturazione dell'immobile oppure l'occupazione abusiva dello stesso che costringe l' acquirente ad esperire le procedure per lo sfratto.

Delineate dette ipotesi è interessante occuparsi di un argomento che non è stato oggetto di disciplina da parte del legislatore ma che ha un notevole interesse pratico, ovvero per quanto tempo debba essere mantenuta la residenza presso quella abitazione per non decadere dalle agevolazioni. Non essendo disciplinata come ipotesi occorre ricorrere all'interpretazione: la decadenza è prevista solo nel caso in cui la residenza non venga trasferita nei 18 mesi. Capita spesso, in fase di separazione dei coniugi, che uno mantenga la residenza in quella che era la casa coniugale e l'altro la sposti in un altro immobile, magari stipulando un contratto di affitto. Lo spostamento della residenza, dopo averla acquisita nel Comune ove sia ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni, non comporta la decadenza dalle stesse. Sarebbe comunque prudente e consigliabile conservare, qualora si dovesse incorrere in un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, un certificato di residenza che attesti che effettivamente per un determinato periodo di tempo si è risieduti presso l' immobile acquistato con le agevolazioni.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Scusate, ma proprio no :shock:.
Umberto ha sgranato gli occhi :D

Sarebbe comunque prudente e consigliabile conservare, qualora si dovesse incorrere in un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, un certificato di residenza che attesti che effettivamente per un determinato periodo di tempo si è risieduti presso l' immobile acquistato con le agevolazioni.
Il bello dell'Italia è che tutto è talmente semplice ma semplicissimo e chiaro che non serve interpretarlo

Diciamo che non si può essere certi di nulla questa è la verità, riferito alla decadenza del potere d'accertamento dell'Ufficio c'è da fare una precisazione

cito:
la data dalla quale decorre il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell’atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).

Sulla base di tale differenziazione “l’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione … implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di accertare la verità …”, mentre nel caso di mendacio successivo “ … detto giorno iniziale può trovare una collocazione diversa …”. In quest’ultimo caso, infatti, “… il potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta

Diciamo che è sempre tutto poco chiaro

Nel cercare riscontri a quello che ho scritto ho trovato invece altre informazioni che contrastano con quello che sapevo io e che ritiene essere cosi anche L'ADE ma che darebbero ragione a quanto postato da ab.qualcosa anche se scrive strano :D

si parla sempre di termini di decadenza per un eventuale accertamento

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un provvedimento per recuperare le maggiori imposte a fronte della decadenza delle agevolazioni fiscali.

I giudici hanno però annullato l’atto impositivo, accogliendo il ricorso del contribuente, a causa delle tempistiche seguite dell’Amministrazione finanziaria: secondo l’Agenzia delle Entrate il termine dei 3 anni iniziava a decorrere dall’anno successivo all’atto di vendita,

al contrario il contribuente, richiamando l’articolo 76 del dpr 131/86, riteneva che il termine triennale decorresse dalla registrazione dell’atto.

La Ctp ha dato ragione al contribuente

W L'Italia
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il controllo dell'AdE riguarda il fatto di aver spostato la residenza nei termini, non se c'è ancora la residenza e nemmeno il discorso dei 3 anni è disciplinato da nessuna normativa.

Si, che la cosa fosse nebulosa mi era chiaro, però...

Secondo questo ragionamento io potrei, ad esempio, avere già la residenza al momento della stipula e spostarla il giorno dopo.
Magari c'è una interpretazione letterale della legge che non nega la validità di questo comportamento, ma non mi sembra logico.

Diciamo che la norma è senz'altro lacunosa da questo punto di vista.

L'ADE ma che darebbero ragione a quanto postato da ab.qualcosa

Aleeeee! :sorrisone:

anche se scrive strano :D

Eh, la mia scrittura lascia un varco non attivo rispetto alle critiche, lo so :^^:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Piu che poco chiaro c'è il rischio di qualche trovata strana dell AdE, ma il termine dell accertamento non credo sia il problema: l'eventuale accertamento riguarda la residenza posta entro il termine di legge, non se ancora attuale.
La legge non prevede un minimo per lasciare la residenza, ma solo l'obbligo di metterla (18 mesi, 12 x la detrazione degli interessi) nell immobile o nel comune (se è un riacquisto obbligatoriamente nell'immobile).
Per questo al quesito iniziale dell'utente ribadisco che, per me, non è passibile di essere sanzionata :stretta_di_mano:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Quoto Umby e Maurizio. A parere di chi scrive l’Amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo per contestare il mancato originario trasferimento della residenza, non il successivo mancato mantenimento della stessa: la norma non prevede espressamente una durata minima di mantenimento della residenza nel Comune ove è situato l’immobile oggetto di agevolazione.

A tal riguardo la stessa Agenzia delle Entrate non hai ma stabilito con precisione per quanto tempo debba essere mantenuta la residenza, pena la decadenza dei benefici fiscali. Tale ipotesi non è espressamente annoverata tra le cause di revoca dalle agevolazioni nel paragrafo “Quando si perdono i benefici fiscali” del capitolo “Le imposte e le agevolazioni” della guida fiscale “Fisco e Casa: acquisto e vendita” (novembre 2014) dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, colui che acquista beneficiando del regime agevolato un immobile nel Comune in cui risiede e a posteriori si trasferisce in altro Comune agisce nel rispetto della legge qualora:

1. abbia comprato nel Comune in cui risiede ovvero ivi trasferisca la residenza entro l’attuale termine di 18 mesi;
2. non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile;
3. non abbia utilizzato le agevolazioni in questione.

Verificati questi tre ineludibili presupposti, se il contribuente ha realizzato le finalità sopra dichiarate, l’unico onere che gli è imposto non è quello di non trasferire in seguito la residenza, ma quello di non acquisire in un momento successivo un altro bene immobile usufruendo delle stesse agevolazioni almeno fino a quando non aliena l’immobile agevolato o lo cede gratuitamente (co. 4 della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al Testo unico di registro).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto