Transito dal vecchio ruolo (art. 11 del decreto attuativo)
a) Imprese attive iscritte nell'ex Ruolo al 12/05/2012
Le imprese attive, iscritte nel soppresso Ruolo al 12 maggio 2012 hanno un anno di tempo (fino al 12 maggio 2013) per presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di aggiornamento/conferma dell’iscrizione al Registro delle imprese, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "MEDIATORI" in formato pdf/a.p7m e xml.p7m.
Decorso inutilmente il termine, l’ufficio del Registro delle imprese provvederà all’inibizione della continuazione dell’attività mediante provvedimento del Conservatore.
b) Persone fisiche iscritte nell'ex Ruolo ed inattive al 12/05/2012
Entro il medesimo termine (12 maggio 2013), le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, possono presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di iscrizione nell’apposita sezione REA, compilando la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI”. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale. Decorso inutilmente il termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA, ma conserva per quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (fino al 12 maggio 2016) il requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.