Tranquilla....quello per la memoria non serve, ormai ho i neuroni che si stanno spegnendo uno dopo l'altro...forse con l'elettroshock...non dimenticare il fosforo ... se vuoi te lo ricordo io.![]()
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Tranquilla....quello per la memoria non serve, ormai ho i neuroni che si stanno spegnendo uno dopo l'altro...forse con l'elettroshock...non dimenticare il fosforo ... se vuoi te lo ricordo io.![]()
non c'è termine di scadenza, puoi dare l'esame anche dopo anni. Il problema è un altro, cioè che cambiano le normative in continuazione e si deve quindi tenersi aggiornati. Conseguentemente cambiano anche gli argomenti dell'esame scritto e orale.Ma per il corso invece, vi risulta se esistono termini di scadenza...cioè se si deve fare l'esame entro un tot dal corso?
Sei sicuro al 100%? Perché in Camera di commercio non hanno saputo rispondere, per contro non sono riuscito a trovare niente di contrario a quanto affermi...sull'aggiornamento, ovviamente dipende da me...non c'è termine di scadenza, puoi dare l'esame anche dopo anni. Il problema è un altro, cioè che cambiano le normative in continuazione e si deve quindi tenersi aggiornati. Conseguentemente cambiano anche gli argomenti dell'esame scritto e orale.![]()
Personalmente ho fatto l'esame alla prima sessione utile dopo il corso, però ho sentito di altri che hanno dato l'esame dopo 2-3 anni dal corso senza problemi, nel modulo di iscrizione all'esame devi semplicemente scrivere l'anno in cui hai seguito il corso, stop. Ovviamente posso parlare solo per la Camcom di Venezia.Perché in Camera di commercio non hanno saputo rispondere,
L'attestato propedeutico non scade, è come la terza media.
L'esame fatto prima dell'entrate in vigore del DM 26 ottobre 2011, ovvero prima del 12/05/2012 dovevano adeguarsi facendo una SCIA oppure iscrivendosi nel regime transitorio(detto dormienti) o aprire l'attività entro il 12 maggio 2016.
Chi non ha fatto nessuna procedura delle precedenti ha perso il requisito, quindi chi aveva superato l'esame alla CCIAA prima del 12/05/2012 e non si era aggiornato deve rifare l'esame!
Chi invece ha superato l'esame dopo il 12/05/2012 non ha scadenze per fare la SCIA e non deve iscriversi nel regime transitorio (detto dei dormienti).
L'attestato propedeutico non scade, è come la terza media.
L'esame fatto prima dell'entrate in vigore del DM 26 ottobre 2011, ovvero prima del 12/05/2012 dovevano adeguarsi facendo una SCIA oppure iscrivendosi nel regime transitorio(detto dormienti) o aprire l'attività entro il 12 maggio 2016.
Chi non ha fatto nessuna procedura delle precedenti ha perso il requisito, quindi chi aveva superato l'esame alla CCIAA prima del 12/05/2012 e non si era aggiornato deve rifare l'esame!
Chi invece ha superato l'esame dopo il 12/05/2012 non ha scadenze per fare la SCIA e non deve iscriversi nel regime transitorio (detto dei dormienti).
In che senso? era stato fatto un quesito e ho risposto cercando di essere esaustivo per non creare confusione tra l'esame del propedeutico e quello fatto presso la CCIAA. Il primo non scade, Il secondo dipende da quando è stato fatto e se successivamente e entro le date di scadenza in precedenza riportate siano stati fatti gli adempimenti previsti(scia o iscrizione nella sezione di inattivi).
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