Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
basta frazionare e acquistare il solo sottoscala al piano terra e attribuire il vano scala come bcnc ai soli due appartamenti+lastrico solare se già non lo fosse
Però (ove possibile) il frazionamento andrebbe fatto prima del rogito e a carico (si fa per dire) dell'attuale proprietario, perché se il piano primo (di cui si parla) viene acquistato da altra persona, si costituisce in automatico il mini condominio e poi si va a richiamare L'art. 1117 c.c e 1119 c.c
 

Sirant

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ripeto per la 50esima volta il senso di ciò che voglio esprimere:
ordinanza della Cassazione n. 36377 del 13 dicembre 2022;
Sent. Cass. n. 822/2014
Sent. Cass. n. 27145/2007;
Sent. Cass. n. 17993/2010;
Sent. Cass. Sez. 2, 04/03/2015 n. 4372;
Sent. Cass. Sez. 2, 12/02/1998, n. 1498;
Sent. Cass. Sez. 2, 22/03/1985, n. 2070.
Queste solo alcune delle sentenze che parlano dell'argomento.
Ne cito un passaggio:
Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla “presunzione” di comunione di cui all’art. 1117 c.c., occorre, del resto, che dal titolo, e cioè dall’atto costitutivo del condominio, risultino, in modo chiaro ed inequivocabile e nel rispetto della forma scritta essenziale, la volontà rivelatrice della esclusione della condominialità di quel determinato bene e l’attribuzione dello stesso in proprietà esclusiva ad uno o alcuni soltanto dei condomini.

Evidentemente gli Ermellini nemmeno sono sani di mente, avrebbero bisogno anche loro di un disegnino.
Saluti.
Grazie a chi ha partecipato il thread, alla prossima.
 
Ultima modifica:

Rosa1968

Membro Storico
Chi mi fa un riassunto ? ma sintetici 😂
cercano rogne

La prego di non dimenticare che attualmente l'intero fabbricato è di un unico proprietario. E' in questo momento che si procede ad effettuare la vendita di uno dei due appartamenti che costituisce il fabbricato. Ed è in questo momento che si può determinare la natura della scala superando la presunzione di condominialità attraverso una precisa e chiara pattuizione.
io la vedo non percorribile.

La mia risposta non era indirizzata a te, ovviamente 😁
🤣
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Più che la proprietà della scala, che pare inutile rispetto a ciò che si vorrebbe fare (apertura altri varchi porta?), oltre al fatto che le scale e i pianerottoli hanno dimensioni minime da rispettare, perciò probabilmente non possono essere né ridotte, né modificate, oltre ancora al fatto che la proprietà non esula dal richiedere autorizzazione ad altri proprietari per lavori sulle parti comuni (come i muri portanti p.e.), sarebbe forse meglio redigere un regolamento di condominio contrattuale, da allegare al primo rogito, in cui ci sarà allegato anche lo schema di ciò che si vuole eseguire.
 

Sirant

Membro Attivo
Privato Cittadino
cercano rogne

L'esatto opposto. L'esatto opposto.
Una pattuizione puntuale e chiara, elaborata all'interno di chiari schemi e sostenuta da pronunce univoche della giustizia di merito e legittimità offre ben pochi spazi per essere impugnata. Ciò che si intende fare (anche con il supporto di questo gruppo) è delineare bene i margini di manovra rispetto a ciò che si può e non si può fare, ponderandone anche i rischi, che devono essere ridotti all'osso.

io la vedo non percorribile.
Io si, infatti si farà.
 

Sirant

Membro Attivo
Privato Cittadino
Più che la proprietà della scala, che pare inutile rispetto a ciò che si vorrebbe fare (apertura altri varchi porta?), oltre al fatto che le scale e i pianerottoli hanno dimensioni minime da rispettare, perciò probabilmente non possono essere né ridotte, né modificate,

Non ho mai parlato di riduzioni o modifiche dei pianerottoli. Rimarranno totalmente immutati.
oltre ancora al fatto che la proprietà non esula dal richiedere autorizzazione ad altri proprietari per lavori sulle parti comuni (come i muri portanti p.e.),
Questo è un tema interessante su cui mi sono imbattuto tempo fa. Vero ciò che dice da un lato, ma superabile in particolari casi: l'apertura di varchi su pareti comuni è possibile nella misura in cui la FUNZIONE del muro comune non venga intaccata. Se il muro è portante non deve venir meno la sua funzione di sostegno. Sia di supporto una relazione di uno strutturista. C'è poi da valutare il decoro architettonico e la destinazione del bene, che non devono mutare. In tali casi si può procedere anche senza l'approvazione dell'assemblea condominiale. (non sono cose che mi invento io, sia chiaro, lo dice sempre la Cassazione con sentenza n.1708 del 18/02/1998)

sarebbe forse meglio redigere un regolamento di condominio contrattuale, da allegare al primo rogito, in cui ci sarà allegato anche lo schema di ciò che si vuole eseguire.
Infatti è una delle opzioni, la più snella. Scale comuni e autorizzazioni per ogni tipo di intervento, da eseguirsi in ogni tempo.
Grazie, a presto
 

Rosa1968

Membro Storico
L'esatto opposto. L'esatto opposto.
Una pattuizione puntuale e chiara, elaborata all'interno di chiari schemi e sostenuta da pronunce univoche della giustizia di merito e legittimità offre ben pochi spazi per essere impugnata. Ciò che si intende fare (anche con il supporto di questo gruppo) è delineare bene i margini di manovra rispetto a ciò che si può e non si può fare, ponderandone anche i rischi, che devono essere ridotti all'osso.


Io si, infatti si farà.
Non si può cambiare natura alle cose comuni, patti chiari fin che si vuole, ma dove nasce una proprietà dove altri devono passare per raggiungere la loro i problemi ci saranno. Non ho approfondito bene l'intera discussione ma l'esperienza mi insegna a non trattare le parti comuni come abiti su misura.

Ripeto per la 50esima volta il senso di ciò che voglio esprimere:

qualora un Notaio indicasse nell'atto che si trasferisce anche la scala e che quindi sarebbe di proprietà del nuovo acquirente del primo piano, commetterebbe un errore.

Allego una planimetria catastale che sto lavorando in questo momento: quella è una scala condominiale, e lo sarebbe anche se vi fosse solamente un appartamento per piano, quindi nessun notaio si sognerebbe MAI di scrivere sull'atto che si trasferisce anche l'intera proprietà della scala, nelle condizioni descritte.
Vedi l'allegato 19789
e l'ascensore? A scelta o scala o ascensore.
 

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