Gianluca722

Nuovo Iscritto
Professionista
Entro nel merito della mia posizione. Ovviamente ho aquistato a prezzo di mercato, con diritto di proprietà.
Per questo il vecchio proprietario ha siglato nuova convenzione con comune nella quale viene riportato che.., in virtù di questa trasformazione l'obbligo di rispettare quanto previsto per il calcolo del prezzo massimo decade.
Ho fatto leggere la convenzione a un funzionario del comune il quale ha detto "non vale quanto il comune ha dichiarato e firmato"... la convenzione è del 2008.
Voi che mi dite?
 
I

ilvetta

Ospite
DELIBERA N. 40 DEL 06/05/2016 DELA COMMISSARIO TRONCA
3.
in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al prezzomassimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei piani di zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall’epoca di stipula della convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n.18135/2015, con l’unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17,durante il suo periodo di vigenza;

E' STATO DELIBERATO CHE IL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO SEGUE IL BENE NEI SUCCESSIVI PASSAGGI DI PROPRIETA'!!!
E' SBAGLIATO AFFERMARE CHE NON SI SONO PROPRIO PRESI LA CURA DI VERIFICARE CHE IN QUEI "SUCCESSIVI PASSAGGI DI PROPRIETA'" C'E' STATTA UNA VENDITA A PREZZO LIBERO!!!
COME AL SOLITO HANNO TENTATO DI METTERE UN "PEZZA" CUCITA MALISSIMO".
E POI CI SAREBBE QUALCUNO COSI GENTILE DA SPIEGARMI QUALE E' LA PROCEDURA prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17,durante il suo periodo di vigenza;
Grazie come sempre
 

Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il Comma 17 dell' art. 35 L. n. 865/1971 è stato abrogato da art. 23, comma 2, L. 179/92 insieme ad altri comma della stessa legge. Tale comma prevedeva per una diversa procedura per l'alienazione dell'alloggio : Comma 17: Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Entro nel merito della mia posizione. Ovviamente ho aquistato a prezzo di mercato, con diritto di proprietà.
Per questo il vecchio proprietario ha siglato nuova convenzione con comune nella quale viene riportato che.., in virtù di questa trasformazione l'obbligo di rispettare quanto previsto per il calcolo del prezzo massimo decade.
Ho fatto leggere la convenzione a un funzionario del comune il quale ha detto "non vale quanto il comune ha dichiarato e firmato"... la convenzione è del 2008.
Voi che mi dite?
Fa fede la data della convenzione originale, quella del 2008 che citi è la nuova o la vecchia?
Se la trasformazione è stata fatta dopo la legge 125/2012, devi calcolare 20 anni dalla prima convenzione, dopo i quali la convenzione in proprietà scade e ovviamente scadono i vincoli, ma questo solo nel resto d'Italia. Se fatta prima, nonostante nell'atto stipula ci sia scritto 20 anni, per legge dovevano essere 30, e di conseguenza la scadenza dei vincoli è dopo 30 anni, in Italia dicevo ma non nel il comune di Roma, che si è inventato che il vincolo rimane per sempre e ti fa affrancare un vincolo scaduto.
 
Ultima modifica:

Gianluca722

Nuovo Iscritto
Professionista
Sono terzo acquirente dal 2008. La prima convenzione in diritto di superficie tra comune e costruttore è del 1987. Quella in diritto di proprietà che ho citato tra il secondo aquirente e me è del 2008. È questa che dice espressamente che quanto relativo a vincoli e limiti massimi di vendita non si applica. Un atto pubblico può essere invalidato da una norma successiva? E poi riguardo alla scadenza un delibera comunale è superiore a una norma nazionale?

Grazie a tutti x il contributo.
 
I

ilvetta

Ospite
Scusa Gianluca anche io sono terzo acquirente dal 2009 tu parli di una convenzione tra te e il secondo acquirente...l'avete stipulata voi?
O esiste una convenzione che dichiara quanto tu affermi e magari andava citata nell'atto di proprietà?
Io ho una confusione totale non so se si è capito e il terrore di aver fatto un incauto acquisto!
Grazie
 

PeppeC.

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Scusa Gianluca anche io sono terzo acquirente dal 2009 tu parli di una convenzione tra te e il secondo acquirente...l'avete stipulata voi?
O esiste una convenzione che dichiara quanto tu affermi e magari andava citata nell'atto di proprietà?
Io ho una confusione totale non so se si è capito e il terrore di aver fatto un incauto acquisto!
Grazie
Non è la sola ad aver fatto un acquisto incauto ed ad aver confusione, qui siamo più di 200.000 mila famiglie in queste condizioni. Quindi più che un acquisto incauto siamo stati ingannati da più parti (vuoi per gente incompetente, vuoi per mal interpretazione della legge, ecc ecc)...
 

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