Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sei stato gentilissimo e garbato, e non riesco a capire il cambiamento del tuo atteggiamento a fine messaggio...ho detto qualcosa che ti ha infastidito? Stavo solo cercando di capire cosa possa effettivamente rischiare a causa di questa svista. Poi che al Comune lavorino persone che per contare fino a 11 utilizzano le dita dei piedi non ci piove (con le dovute eccezioni)

Guarda che la mia risposta non ha nulla di personale, quando rispondo ad una domanda tecnica come quella che avevi fatto tu, mi sforzo sempre di dare una risposta che valga per tutti quelli che leggono questo sito. Precisato questo, per quanto mi riguarda ti ha già risposto Emival per me! Forse ora capirai meglio il mio cambiamento a fine messaggio. Ho avuto la netta sensazione che nel momento hai capito che non avevi fatto delle valutazioni preliminari d'obbligo in particolare nell'acquisto di una casa, a parte l'approccio incompetente del notaio e menefreghista del comune a tua giustificazione, anche tu hai avuto un approccio superficiale come acquirente ora ti vuoi probabilmente autoconvincere che è giusto e poco importante inserire o meno quell'articolo. Quando si chiedono spiegazioni perchè completamente a digiuno della materia si dovrebbero poi accettare i pareri richiesti con una almeno approfondita valutazione. Ti ricordo che non sapevi nemmeno se eri di Spinaceto 46 o di Spinaceto 2 e per uno che deve acquistare a breve non mi sembra il massimo dell'approccio. Comunque resto sempre del parere che ognuno è libero delle sue scelte e delle conseguenze che ne derivano. Ma io ho il dovere di rispondere non solo a te e non posso permettermi di far divulgare su un sito competente come questo un messaggio di superficialità agli altri iscritti al gruppo. Spero di essere rimasto per te gentile e non sgarbato, ma perlomeno chiaro. Resta il mio massimo rispetto personale, ma purtroppo bisogna prendere atto che abbiamo approcci diversi sull'argomento,
 

MatteoPix

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Sono due anni che trascorro i lunedì e i giovedì al Comune, tranquillo che di valutazioni approfondite ne ho fatte sin troppe. Anzi, diciamo che se sono riuscito a terminare il tutto pur non essendo tra i primissimi, è perché ho saputo muovermi in un certo modo, ma questa è un'altra storia...A parte questo, la mia perplessità alla quale mi hai gentilmente risposto, riguardava appunto la necessarietà o meno della presenza del famoso articolo 3...Tu mi hai detto che si è trattato di un (grave) errore del Comune e di un Notaio dormiente (il che sarebbe stato assolutamente plausibile viste le porcate fatte in questi mesi). Poi, telefonando al Dipartimento di riferimento mi è stata data una risposta diversa, plausibile anch'essa (nonostante, ripeto, le porcate fatte). Ora, non è che io mi voglia autoconvincere di nulla, semplicemente visti gli standard di chi lavora al Comune, non mi stupisce che abbiano fatto uno schema unico di convenzione che vale per tutti. La dirigente con la quale ho parlato mi ha assicurato che l'eventualità della quale parla l'articolo 3, si riferisce proprio ai famosi 14pdz (quindi nessuna macchia indelebile)
Ora, che per alcuni di voi l'unica soluzione plausibile sia il Tribunale non lo metto in dubbio, ma quello ovviamente dipende dalle situazioni soggettive. Per la mia situazione, ad esempio, ricorrere al Tribunale sarebbe pura fantascienza
 

Giusto

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve, sono appena iscritto al forum. In merito alla nota sentenza ed alla discussione, nello specifico riconducibile alla possibilità di rivalsa per la cifra eccedente il prezzo imposto e non solo , vorrei portare il mio caso, non perchè non abbia le idee chiare sul da farsi, in quanto pur non essendo un legale ho comunque una formazione civilistica/tributaristica arricchita da frequentazioni "tribunalistiche" che mi portano a valutare anche aspetti/scenari critici nell'affrontare una eventuale costituzione in giudizio per ottenere, come dire, GIUSTIZIA.
Il caso: 2012 acquisto appartamento a circa 200.000 euro con mutuo di 100.000 euro, l'appartamento è proveniente da assegnazione a socio cooperativa in E.R.P. che vende dopo 10 anni dall'assegnazione. Il Notaio roga normalmente, il mutuo erogato per immobile acquisito nello stato di diritto come si trova, libero da ogni vincolo atto pregiudizievole etc. (solite formule di stile notarili).
Oggi 2017, per puro caso vengo a conoscenza di vincoli al momento del rogito taciuti probabilmente in buona fede dal venditore e dal notaio non rilevati semplicemente perchè ante sentenza 18135/2015 ci si "limitava" alle indagini di rito, ipocatastali etc.
Detti vincoli, CHE AVREI EREDITATO, contenuti in una apposita convenzione stipulata con il Comune che illo tempore aveva concesso il terreno in DIRITTO DI PROPRIETà vertono in te punti essenziali:
1) DIVIETO di alienazione prima dei 5 anni (paramentro rispettato)
2) Dopo il 5 e sino al 20° anno possibilità di alienazione con vincolo di prezzo imposto come da convenzione determinato da U.T.E. calcolato con indici istat e vetustà dell'immobile. (una formula semplice che mi ha permesso in autonomia di calcolare quanto sarebbe stato il valore dell'immobile nel 2012, precisamente 110.000 rispetto ai 200.000 pagati in atto di vendita.
3) Dopo 20 anni si può svincolare il prezzo imposto riconoscendo al Comune la differenza di valore del terreno ceduto in DIRITTO DI PROPRIETà, in questo caso tra il 2002 e 2022
Quanto su esposto è emerso da un accesso agli atti da me richiesto allo scopo di reperire tutta la documentazione specifica , che dopo circa un mese mi ha permesso la ricostruzione documentale.
Ovvio che ci siano tutti i presupposti per instaurare una controversia con il
venditore richiedendo al Giudice la nullità del prezzo eccedente in atto con conseguente rimborso oltre i danni per non potere esitare l'appartamento in quanto, pur proponendolo a prezzo imposto, nessuno lo acquisterebbe nell'incognita del valore di svincolo al 2022. QUINDI ANDIAMO IN GIUDIZIO!?
Le criticità:
1)
Reperibilità e solvibilità del venditore
2) Tempi della giustizia Italiana (si scaleranno certamente i tre gradi di giudizio con ampia possibilità di prescrizione, oltretutto in questi casi non mi sembra sia prevista la mediazione obbilgatoria che comunque sarebbe inutile)
3) spese iniziali comunque rilevanti visti gli importi in controversia a mio carico
4) esito della controversia.... siamo in Italia ed abbiamo visto come vanno certe cose!
Sarei più fiducioso in una legge/decreto , e forse in questo necessiterebbe insistere, che deroghi al dopo sentenza, quindi dal 2015 in poi, l'ereditarietà dei vincoli ai sub entranti, anche perchè altre sentenze degli ermellini, mi pare 2011, in questo senso si esprimevano, ovviamente tutte annullate dalle sezioni unite il cui spirito dell'orientamento giurisprudenziale pur abbastanza condivisibile non ha tenuto da conto che il pregresso avrebbe certamente intasato le aule dei tribunali con l'unico aspetto positivo di "creare" lavoro agli Avvocati.
Buona settimana a tutti.
 

FaManY

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, finalmente dopo 2 anni dalla vicenda (ho un compromesso bloccato ad Agosto 2015) sono riuscito ad ottenere i famosi conteggi per l'affrancazione.
Volevo verificare un pò di numeri, ma scorrendo la convenzione ho notato che quest'ultima è molto articolata in quanto fa riferimento a molte più cooperative, in quanto l'area di riferimento è molto grande, non solo quella dove è sorto il mio alloggio.
Ora quello che vi chiedo, il punto C:Corrispettivo totale versato per diritto di superficie, posso trovarlo solo ed unicamente sulla convenzione oppure potrebbe essere presente in qualche allegato? (che io non ho).

La particolarità di questa convenzione è che per i MC vengono specificati gli esatti metri cubi di ogni area presa in esame (infatti coincidono con quelli riportati sui conteggi), mentre per i corrispettivi versati ci sono le cifre ma sono suddivise in somme totali per ogni cooperativa.

Il problema però che alcune cooperative presenti in convenzione, come la mia, hanno lavorato in più di un area, quindi non capisco come il comune abbia calcolato questi importi.

Per chi gentilmente volesse aiutarmi a capire, allego lo schema di convenzione e la lettera del comune.
Grazie a tutti

PS
L'area di interesse del mio alloggio è il comparto H3 dove sono state fatte 3 palazzine, i 1000 millesimi in questione sono composti dalla somma di tutte e 3 le palazzine.
 

Allegati

  • Convenzione-D5-Romanina.zip
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  • affrancazione.pdf
    119,7 KB · Visite: 83

FaManY

Membro Attivo
Privato Cittadino
Aggiungo che se anche prendessi per buono il volere C dei conteggi, mi hanno calcolato i 19.518 MC come REALI, anzichè VIRTUALI in quanto se leggo la convenzione, recita:

A) - area edificabile della superficie complessiva di mq. 5.617 (metri quadrati cinquemilaseicentodiciassette) circa, costituente porzione del comparto distinto con la lettera "H" individuata come comparto "H/parte" (o "H/p"), destinata alla realizzazione di fabbricati individuati come Edifici 1-2-3 con piastra commerciale, per una cubatura residenziale fruente di contributo a sensi della legge 179/92 pari a complessivi mc 17.568 (virtuali mc 19.518)

impostando gli stessi parametri della lettera sul sito di calcolo affranca.96.lt/ ma impostando il valore dei MC 19.518 da reale a virtuale, mi vedo abbassare l'importo di ben 2.500 euro, che sinceramente non ho intenzione di lasciare nelle tasche del comune.
 

andrepasc

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ma nessuno parla di questa sentenza della corte di Cassazione che di fatto ripropone il prezzo massimo di cessione per tutti gli immobili in diritto di superficie? Voi cosa ne pensate? E soprattutto chi sta avendo problemi a vendere o comprare a causa di questa sentenza?

Buongiorno,
A causa la sentenza segna un solco importante nella compra vendita di immobili acquistati con le agevolazioni, tanto da spingere i notai a "bloccare" la formalizzazione dei relativi atti.
Tale indicazione cozza con quanto precisato dal comune di Roma, con una propria direttiva del 23 febbraio 2013, nella quale, al collegio notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, si ribadiva a tali professionisti di astenersi a richiedere il nulla osta alla vendita, atteso che le vendite che riguardavano detti immobili, dovevano interdersi possibili a libero mercato.
Quindi il notaio rogitava. Ora qualcuno ipotizza che tale documento sia carta straccia.
Ma come può un documento rilasciato da un Ente locale (quindi dello Stato) ritenersi carta straccia, specialmente ha detrminato una compra vendita.
Si é vero l'acquirente ora reclama la restituzione dei soldi o l'affrancatura, ma chi ha venduto, e lo ha fatto per poter acquistare un'altra abitazione, che soddisfacessero le accresciute esigenze familiari (arrivo di uno o due figli) come può restituire il denaro (oggi indicato quale fonte di speculazione) che é servito per l'acquisto della nuova casa?
Qualora qualcuno lo abbia, gradire avere copia della direttiva del Comune di Roma Capitale, del 23 febbraio 2013
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno,
A causa la sentenza segna un solco importante nella compra vendita di immobili acquistati con le agevolazioni, tanto da spingere i notai a "bloccare" la formalizzazione dei relativi atti.
Tale indicazione cozza con quanto precisato dal comune di Roma, con una propria direttiva del 23 febbraio 2013, nella quale, al collegio notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, si ribadiva a tali professionisti di astenersi a richiedere il nulla osta alla vendita, atteso che le vendite che riguardavano detti immobili, dovevano interdersi possibili a libero mercato.
Quindi il notaio rogitava. Ora qualcuno ipotizza che tale documento sia carta straccia.
Ma come può un documento rilasciato da un Ente locale (quindi dello Stato) ritenersi carta straccia, specialmente ha detrminato una compra vendita.
Si é vero l'acquirente ora reclama la restituzione dei soldi o l'affrancatura, ma chi ha venduto, e lo ha fatto per poter acquistare un'altra abitazione, che soddisfacessero le accresciute esigenze familiari (arrivo di uno o due figli) come può restituire il denaro (oggi indicato quale fonte di speculazione) che é servito per l'acquisto della nuova casa?
Qualora qualcuno lo abbia, gradire avere copia della direttiva del Comune di Roma Capitale, del 23 febbraio 2013
Sbagli quando equipari un ente locale allo stato. Nel nostro caso l'ente locale "Roma Capitale" ha infranto impunemente (fino ad ora) leggi dello stato. Il documentoi di cui parli non solo è contro le leggi vigenti, ma i notai lo avrebbero dovuto sapere, dato che già nel 2007 uno studio ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato affermava esattamente quanto affermato dalla sentenza della cassazione a sezioni unite.
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve, sono appena iscritto al forum. In merito alla nota sentenza ed alla discussione, nello specifico riconducibile alla possibilità di rivalsa per la cifra eccedente il prezzo imposto e non solo , vorrei portare il mio caso, non perchè non abbia le idee chiare sul da farsi, in quanto pur non essendo un legale ho comunque una formazione civilistica/tributaristica arricchita da frequentazioni "tribunalistiche" che mi portano a valutare anche aspetti/scenari critici nell'affrontare una eventuale costituzione in giudizio per ottenere, come dire, GIUSTIZIA.
Il caso: 2012 acquisto appartamento a circa 200.000 euro con mutuo di 100.000 euro, l'appartamento è proveniente da assegnazione a socio cooperativa in E.R.P. che vende dopo 10 anni dall'assegnazione. Il Notaio roga normalmente, il mutuo erogato per immobile acquisito nello stato di diritto come si trova, libero da ogni vincolo atto pregiudizievole etc. (solite formule di stile notarili).
Oggi 2017, per puro caso vengo a conoscenza di vincoli al momento del rogito taciuti probabilmente in buona fede dal venditore e dal notaio non rilevati semplicemente perchè ante sentenza 18135/2015 ci si "limitava" alle indagini di rito, ipocatastali etc.
Detti vincoli, CHE AVREI EREDITATO, contenuti in una apposita convenzione stipulata con il Comune che illo tempore aveva concesso il terreno in DIRITTO DI PROPRIETà vertono in te punti essenziali:
1) DIVIETO di alienazione prima dei 5 anni (paramentro rispettato)
2) Dopo il 5 e sino al 20° anno possibilità di alienazione con vincolo di prezzo imposto come da convenzione determinato da U.T.E. calcolato con indici istat e vetustà dell'immobile. (una formula semplice che mi ha permesso in autonomia di calcolare quanto sarebbe stato il valore dell'immobile nel 2012, precisamente 110.000 rispetto ai 200.000 pagati in atto di vendita.
3) Dopo 20 anni si può svincolare il prezzo imposto riconoscendo al Comune la differenza di valore del terreno ceduto in DIRITTO DI PROPRIETà, in questo caso tra il 2002 e 2022
Quanto su esposto è emerso da un accesso agli atti da me richiesto allo scopo di reperire tutta la documentazione specifica , che dopo circa un mese mi ha permesso la ricostruzione documentale.
Ovvio che ci siano tutti i presupposti per instaurare una controversia con il
venditore richiedendo al Giudice la nullità del prezzo eccedente in atto con conseguente rimborso oltre i danni per non potere esitare l'appartamento in quanto, pur proponendolo a prezzo imposto, nessuno lo acquisterebbe nell'incognita del valore di svincolo al 2022. QUINDI ANDIAMO IN GIUDIZIO!?
Le criticità:
1)
Reperibilità e solvibilità del venditore
2) Tempi della giustizia Italiana (si scaleranno certamente i tre gradi di giudizio con ampia possibilità di prescrizione, oltretutto in questi casi non mi sembra sia prevista la mediazione obbilgatoria che comunque sarebbe inutile)
3) spese iniziali comunque rilevanti visti gli importi in controversia a mio carico
4) esito della controversia.... siamo in Italia ed abbiamo visto come vanno certe cose!
Sarei più fiducioso in una legge/decreto , e forse in questo necessiterebbe insistere, che deroghi al dopo sentenza, quindi dal 2015 in poi, l'ereditarietà dei vincoli ai sub entranti, anche perchè altre sentenze degli ermellini, mi pare 2011, in questo senso si esprimevano, ovviamente tutte annullate dalle sezioni unite il cui spirito dell'orientamento giurisprudenziale pur abbastanza condivisibile non ha tenuto da conto che il pregresso avrebbe certamente intasato le aule dei tribunali con l'unico aspetto positivo di "creare" lavoro agli Avvocati.
Buona settimana a tutti.
Se la prima cessione dell'immobile è del 2002 quella convenzione non fa più fede ne ovviamente i vincoli in essa contenuti.
I vincoli che lei cita esistevano fino alla legge 179/92, che li ha aboliti completamente, poi reintroddi, ma di natura differente, dalla legge 662/96.
Strano che una prima cessione è avvenuta nel 2002 riguardi una concessione più vecchia di 10 anni ma è possibile, fatto sta che però alla data di rogito i vincoli che fanno fede sono quelli della normativa in vigore, e in questo caso, presumo, quelli della 662/96. Le convenzioni per la concessione del diritto di proprietà ante 179/92 non avevano una scadenza, ma quelle successive si e potrebbe anche essere che la sua convenzione sia scaduta e di conseguenza anche tutti i vincoli convenzionali.
Il fatto che, sbagliando, in netta contraddizione con la legge e con quanto si fa in tutti gli altri comuni, il comune di Roma sostiene che il vincolo al prezzo massimo di cessione, che è poi l'unico vero vincolo che permane dopo quello di inalienabilità quinquennale, sopravvive alle convenzione è un altro discorso, non ci vogliono ascoltare ma presto saranno costretti a fare marcia indietro costretti dalle sentenze del TAR, svariate cause sono già in procinto di partire.
Se vuoi approfondire quanto sostengo, una lettura illuminante la puoi trovare nello studio del notariato "Consiglio Nazionale Notariato - Studio 521-2011.c" disponibile nella sezione File, della pagina facebook "CAOS prezzi massimi di cessione Roma", creatada un mebro di questo forum. Una versione aggiornata, post sentenza c'è anche sul sito del redattore, ma in questo momento non è raggiungibile. Ti suggerisco di consultare un professionista ferrato in materia perchè il tuo caso, per via delle date convenzione/assegnazione, è controverso, al punto che già quando hai comprato tu, per via della stratificazione temporale delle leggi e il lasso di tempo tra la convenzione e l'assegnazione, non è escluso che i vincoli fossero gia scaduti.
 
Ultima modifica:

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Sono due anni che trascorro i lunedì e i giovedì al Comune, tranquillo che di valutazioni approfondite ne ho fatte sin troppe. Anzi, diciamo che se sono riuscito a terminare il tutto pur non essendo tra i primissimi, è perché ho saputo muovermi in un certo modo, ma questa è un'altra storia...A parte questo, la mia perplessità alla quale mi hai gentilmente risposto, riguardava appunto la necessarietà o meno della presenza del famoso articolo 3...Tu mi hai detto che si è trattato di un (grave) errore del Comune e di un Notaio dormiente (il che sarebbe stato assolutamente plausibile viste le porcate fatte in questi mesi). Poi, telefonando al Dipartimento di riferimento mi è stata data una risposta diversa, plausibile anch'essa (nonostante, ripeto, le porcate fatte). Ora, non è che io mi voglia autoconvincere di nulla, semplicemente visti gli standard di chi lavora al Comune, non mi stupisce che abbiano fatto uno schema unico di convenzione che vale per tutti. La dirigente con la quale ho parlato mi ha assicurato che l'eventualità della quale parla l'articolo 3, si riferisce proprio ai famosi 14pdz (quindi nessuna macchia indelebile)
Ora, che per alcuni di voi l'unica soluzione plausibile sia il Tribunale non lo metto in dubbio, ma quello ovviamente dipende dalle situazioni soggettive. Per la mia situazione, ad esempio, ricorrere al Tribunale sarebbe pura fantascienza
@MatteoPix senza ripetere quanto hanno correttamente già evidenziato @Nicestar ed @EmiVal , mi permetto di non concordare quanto ti è stato detto dai Funzionari del Comune. Infatti, la nota tra parentesi sotto il titolo dell'art. 3 dello schema di convenzione serve proprio in fase di preparazione e stipula della Convenzione di Affrancazione per adattare lo stesso schema caso per caso e, in particolare, per quei PdZ per i quali sia già noto il prezzo definitivo, la Convenzione dovrebbe indicare la "non applicabilità" di tale articolo e, in più, nel conteggio di Affrancazione, dovrebbe essere esplicitata la quota di corrispettivo che serve a compensare il "conguaglio" e, la restante parte, che serve come effettivo "canone di affrancazione". In pratica, dovrebbe essere seguita la falsariga di quanto era stato fatto in passato per le "Trasformazioni" dei 14 PdZ e cioe', veniva calcolato il corrispettivo di "Trasformazione", in base ai valori venali stabiliti seguendo la procedura prevista dal comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, quindi veniva calcolato il "conguaglio", in base al costo definitivo dell'area riferendosi alla relativa "Determinazione Dirigenziale" relativa al PdZ, infine veniva calcolata la differenza fra i due valori anzidetti, in modo da indicare in modo chiaro ed inequivocabile nel conteggio sia la quota da versare a titolo di "conguaglio" che, a questo punto, dopo il pagamento del corrispettivo di Trasformazione, sarebbe risultata già versato e non poteva essere più richiesto dal Comune né al corrente proprietario ne ai suoi "aventi causa", sia la quota relativa alla Trasformazione (cioè la differenza anzidetta). Adesso, come ci si fa a fidare di quanto dicono i Funzionari del Comune considerando che chiedono di effettuare l'Affrancazione anche a chi ha già Trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà (quindi sicuramente il "conguaglio" se dovuto lo ha già pagato) imponendo di firmare una nuova inutile Convenzione di Affrancazione in cui viene rimesso in ballo (anche se, a loro dire, solo formalmente) un fantomatico "conguaglio". Inoltre se proprio non hanno voglia di "mettere in moto il cervello" per adattare caso per caso la Convenzione di Affrancazione (nonostante lo schema sia stato preparato proprio in quest'ottica di "personalizzazione" come risulta evidente dalla nota fra parentesi sotto il titolo dell'art. 3), dovrebbero, quantomeno, prendersi la doverosa responsabilità di "quietanzare" l'avvenuto versamento del "conguaglio" (come quota del corrispettivo di Affrancazione già versato esonerando, contestualmente, il notaio che stipulerà il futuro atto di compravendita dall'obbligo di inserire un impegno per l'acquirente ed i futuri aventi causa di accettare, senza poter opporsi, l'obbligo di un fantomatico conguaglio che, alla luce dei fatti, non potrà mai essere chiesto né dall'attuale né dalle future Amministrazioni comunali ....
Se mi trovassi io nella condizione di acquirente di un alloggio già affrancato e facente parte di un PdZ di cui sono già noti i costi di acquisizione dell'area, pretenderei da parte del Comune un documento ufficiale di quietanza del "conguaglio" (versato nel odo anzidetto come quota del corrispettivo di Affrancazione) e da parte del Notaio di evitare di riportare nel rogito di compravendita un obbligo di conguaglio poiché sarebbe una inutile e dannosa "propagazione" di un errore dell'atto di Affrancazione!
Poi ognuno e' libero di fare come vuole e di fidarsi di quello che "dicono" i Funzionari del Comune senza prendersi alcuna responsabilità' di un atto scritto (da firmare a cura di qualcuno che ne abbia ufficialmente il potere!).
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Sbagli quando equipari un ente locale allo stato. Nel nostro caso l'ente locale "Roma Capitale" ha infranto impunemente (fino ad ora) leggi dello stato. Il documentoi di cui parli non solo è contro le leggi vigenti, ma i notai lo avrebbero dovuto sapere, dato che già nel 2007 uno studio ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato affermava esattamente quanto affermato dalla sentenza della cassazione a sezioni unite.
@giannelmo Concordo con il fatto che non si possa equiparare un ente locale (per quanto importante come "Roma Capitale") con lo "Stato", ma come giustamente indicato, lo stesso ente locale (per mano di alcuni suoi funzionari che hanno distribuito a centinaia di persone ignare chiarimenti e lettere ufficiali contraria alla Legge) ha "infranto impunemente leggi dello stato". A questo punto mi chiedo: ma in uno "stato di diritto" chiunque infranga le leggi, sia esso una persona che un ente locale, non dovrebbe essere punito di conseguenza? Se la risposta è "Si!" per quale motivo l'ente locale non dovrebbe essere punito a risarcire i danni di tutti coloro che, senza saperlo, hanno pagato un appartamento a volte il doppio del loro effettivo valore "calmierato" proprio come conseguenza di tale infrazione delle leggi statali? Invece, ci troviamo di fronte all'assurdità di dover pagare allo stesso ente locale importi piuttosto considerevoli per procedere ad una Affrancazione. Quindi, non solo non c'e' la meritata "punizione", ma addirittura c'e' il "premio" per l'ente locale che il problema lo ha generato per omissione di controllo dell'applicazione della Legge, aggravato da atti ufficiali che affermavano il contrario di quanto prescritto dalla Legge di cui era stato omesso il controllo sulla corretta applicazione.
Un'altra domanda che mi faccio: ma gli stessi giudici che hanno emesso la famosa sentenza di Settembre 2015, per quale motivo non hanno evidenziato le responsabilità dell'ente locale, ma, al contrario, hanno inserito nelle motivazioni la menzione di "legislazione ondivaga" quasi a fornire sottobanco una via d'uscita a coloro che questo problema lo hanno generato a spese di tutti quei cittadini che ora sono costretti a pagare l'Affrancazione?
 

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