A sto punto chi se ne frega, ci facessero pagare sti soldi e facessero vendere set c.... di case nel più breve tempo possibili!!! che io ne ho fin troppo di questa pagliacciata italiana... anzi Romana dico semplicemente Basta!!! firmasse sta c...o di delibera così sappiamo di che morte morire.... poi dio vede e provvede!!!
Visto che voi avete sollecitato la vostra presenza al tavolo... il commissario vi ha risposto?
finora non ha chamato nessuno
LA LEGGGE 448/1998
art48
Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47
art 49-bis
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del
diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con
convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e'
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
DELIBERA
Che, pertanto, in attuazione delle suddette disposizioni di legge, Roma Capitale intende adottare le seguenti specifiche modalità di computo del corrispettivo di affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni:
valore venale aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l’area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L’importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare;
Che, peraltro, il vantaggio socio-economico conseguito nell’acquisto di immobili ERP varia a seconda della tipologia edilizia nel cui ambito si colloca l’immobile (Edilizia 4
agevolata e/o convenzionata, ovverosia assistita da contributi pubblici, distinta dalla mera edilizia convenzionata);
Che, pertanto, Roma Capitale ritiene, per ragioni perequative, di prevedere, nell’ambito del computo del corrispettivo per l’affrancazione degli immobili non assistiti da contributi pubblici, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 448/1998, una riduzione del 15% della stima del valore venale dell’area concessa in diritto di superficie, proporzionalmente alla media dell’incidenza positiva del finanziamento pubblico sul prezzo massimo di cessione degli immobili ERP;
IO NON CAPISCO DOVE LA DELIBERA NON RISPETTI LA 448 DEL 1998 QUALCUNO PIU' ADDENTRO PUO' SPIEGARLO????
Forse qualche indizio ti potrà venire ri-leggendo con attenzione la ns. lettera al Commissario
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