Quello che ho scritto si riferisce a quando indicato proprio nella Delibera 40/2016 dove, limitatamente alla Trasformazione del Diritto di Superficie dei 14 PdZ già deliberati in passato, c'è un abbattimento del 50% nella formula di calcolo del corrispettivo da versare che non vale, invece, per l'Affrancazione, dove si parla solo di un abbattimento del 15% che, per altro, si annulla in caso di intervento immobiliare con finanziamento agevolato. Questo vale anche per i 14 PdZ già trasformabili in Diritto di proprietà.
La questione dell'incertezza della Delibera 40, non riguarda il calcolo dei corrispettivi nei due casi di Trasformazione o di Affrancazione a cui mi riferivo nel mio precedente post, ma proprio nella frase in cui definisce, anche nel caso di Affrancazione del vincolo del prezzo massimo, una quota minima del 30% del corrispettivo anzidetto (quello senza l'abbattimento del 50%) anche quando la Convenzione in diritto di proprietà fosse già scaduta (cioè siamo oltre 20 anni).
La confusione è proprio legata al fatto che non viene definita con precisione, nella Delibera 40/2016, di quale Convenzione in diritto di proprietà si stia parlando e cioè si hanno 3 casi di interpretazione:
- La Convenzione originaria ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971 (che oltre alla concessione in Diritto di Superficie, consente anche la concessione in Diritto di Proprietà vincolata);
- La Convenzione integrativa di Trasformazione da Diritto di Superficie a Diritto di Proprietà ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/98, che fa riferimento alla Convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (successivamente sostituita da un'alta Legge che al momento non ricordo;
- Entrambe.
L'interpretazione dei Funzionari del Comune è il caso (3), cioè quello più estensivo che farebbe incassare di più (cioè sia Trasformazione che Affrancazione), ma leggendo bene la Sentenza
n. 18135 del 16/09/2015: "
Un'ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni L. n. 865 del 1971, ex art. 35 e quelle L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex artt. 7 e 8 (Norme per la edificabilità dei suoli), non pertinenti, nella specie). Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione- tipo approvata dalla regione, ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 7", il caso da considerare nella Delibera 40/2016 sarebbe
solo il caso (1) dato che la Sentenza esclude il caso (2)
.
Il problema qui è farlo capire ai "Funzionari" del Comune di Roma che leggono questa benedetta sentenza a loro convenienza!