EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ora si deve solo parlare di cosa fare per rimediare e come muoversi. Le colpe sono, con diverse entità, chiare a tutti

@Peppe85, secondo me il punto essenziale, al di là della giurisprudenza, è capire (e far capire a chi di dovere) che questa situazione non si risolve promulgando la "deliberina" che recepisce quanto stabilito dalla Cassazione, così da domani siamo tutti contenti e con la coscienza a posto (e facciamo pure cassa).

Sanare la situazione vuol dire prendere atto, come mi pare ripetiamo sin dall'inizio, che questa sentenza apre un baratro in cui tutti, ma proprio tutti, sono coinvolti, senza ragionare troppo sulle colpe dell'uno o dell'altro.

Il comune coi suoi nulla osta, i notai con le loro provvigioni, le banche che hanno concesso i mutui e incaricato periti, lo stato che ha incassato le imposte, forse anche le agenzie immobiliari che, da un punto di vista etico, dovrebbero restituire le provvigioni.

Un casino in cui tutti sono coinvolti e che richiede una soluzione strutturata e "importante", perché parliamo di anni e anni di mala gestione e di 10 anni di prescrizione.

Una soluzione istituzionale che eviti a noi, persone comuni che non volevamo e non vogliamo speculare, di scannarci in tribunale.

Tutto quanto ruota intorno a quei miei 100.000 € e a quei vostri soldi che non dovevano essere spesi: è questo che bisogna sanare, perché è questo, per me, il messaggio chiaro che dà la sentenza.

PS: a titolo esemplificativo, io ho attivato una polizza caso morte sul mio mutuo. Considerato che il premio della polizza è basato sull'entità del mutuo e che, se avessi acquistato al prezzo imposto come suggerito dalla sentenza, il premio sarebbe stato di importo molto più basso, chi mi restituisce i soldi della polizza?
 
Ultima modifica:

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Posso anche leggerlo tutto il 3D, ma tu non vedi malafede nel fare una plusvalenza di 200.000 euro in tre anni e avendo sottoscritto una convenzione, io ce la vedo. Parlo del mio caso, non sto generalizzando.
Detto ciò rimane chiaro l'obiettivo comune che è risolvere la situazione nel più breve tempo e nel migliore dei modi

IL DANNO SI RISARCISCE ANCHE SE CAUSATO IN BUONA FEDE.
IN QUESTO CASO SI PUO' ADDIRITTURA IPOTIZZARE LA POSSIBILITA' CHE AI NOTAI E AI DIRIGENTI CAPITOLINI POSSA ESSERE ADDEBBITATO ADDIRITTURA IL DOLO.

AL RIGUARDO SI VEDA
http://www.area167.org/Documenti/Diffida notariato.pdf
http://www.area167.org/Documenti/Alle Assicurazioni.pdf
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ecco qui la situazione è simile per le parti "consapevoli" della legge.
Se il comune "ordina" (nel nostro caso dice solo che è possibile) andare contro la legge (alla fine dei conti di questo si trattava) stava ai notai/agenzie farsi degli scrupoli e non permettere comunque di vendere a prezzi "errati".

La questione è profondamente diversa.
Ma leggiamo cosa scrive la sentenza nelle sue esatte parole:
"il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo è stato oggetto, nel tempo, di un'interpretazione ondivaga, che ha risentito della successione anche ad intervalli di tempo molto brevi, di emendamenti della disciplina legale.
Un primo indirizzo ha valorizzato soprattutto l'autonomia negoziale delle parti, quale principio informatore generale in materia; pervenendo alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri normativi di determinazione del prezzo (o del canone di locazione) fossero applicabili, soggettivamente, solo al primo avente causa; e cioè al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (Cass. Sez. 2,4 aprile 2011 n. 7630; Cass. Sez. 2,2 2 ottobre 2000 n. 13006).
Si contrappone ad esso l'opposta tesi secondo cui la disciplina vincolistica promana da norme imperative, anche se per il medio di convenzioni tra il Comune ed il concessionario (a contenuto, peraltro, predeterminato dalla legge ed inderogabile): con la conseguenza che l'eventuale violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 cc e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (artt. 1339 e 1419, secondo comma cc).
A questa seconda opzione ermeneutica.... .... sembra inclinare anche il collegio remittente."

Questo cosa vuol dire:
che non parliamo di una norma semplice ma della stratificazione di norme che hanno reso laboriosa la loro corretta interpretazione tanto da rendere ondivaghi anche i pronunciamenti della stessa cassazione...

Se neppure i giudici più esperti erano certi di come poter interpretare correttamente la norma come potevano esserlo i professionisti meno esperti?

Le norme non devono essere interpretate secondo il "senso di giustizia" di chi le recepisce. Le norme devono contenere in sè gli elementi di chiarezza e semplicità necessari ad una corretta interpretazione di partenza.

Quando le cose sono poco chiare i furbi ci vanno a nozze... ma non possiamo puntare il dito solo sul furbo... sono le norme che devono essere semplificate altrimenti al prossimo pronunciamento della cassazione saremo punto e a capo.
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
La questione è profondamente diversa.
Ma leggiamo cosa scrive la sentenza nelle sue esatte parole:
"il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo è stato oggetto, nel tempo, di un'interpretazione ondivaga, che ha risentito della successione anche ad intervalli di tempo molto brevi, di emendamenti della disciplina legale.
Un primo indirizzo ha valorizzato soprattutto l'autonomia negoziale delle parti, quale principio informatore generale in materia; pervenendo alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri normativi di determinazione del prezzo (o del canone di locazione) fossero applicabili, soggettivamente, solo al primo avente causa; e cioè al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (Cass. Sez. 2,4 aprile 2011 n. 7630; Cass. Sez. 2,2 2 ottobre 2000 n. 13006).
Si contrappone ad esso l'opposta tesi secondo cui la disciplina vincolistica promana da norme imperative, anche se per il medio di convenzioni tra il Comune ed il concessionario (a contenuto, peraltro, predeterminato dalla legge ed inderogabile): con la conseguenza che l'eventuale violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 cc e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (artt. 1339 e 1419, secondo comma cc).
A questa seconda opzione ermeneutica.... .... sembra inclinare anche il collegio remittente."

Questo cosa vuol dire:
che non parliamo di una norma semplice ma della stratificazione di norme che hanno reso laboriosa la loro corretta interpretazione tanto da rendere ondivaghi anche i pronunciamenti della stessa cassazione...

Se neppure i giudici più esperti erano certi di come poter interpretare correttamente la norma come potevano esserlo i professionisti meno esperti.

Le norme non devono essere interpretate secondo il "senso di giustizia" di chi le recepisce. Le norme devono contenere in sè gli elementi di chiarezza e semplicità necessari ad una corretta interpretazione di partenza.

Quando le cose sono poco chiare i furbi ci vanno a nozze... ma non possiamo puntare il dito solo sul furbo... sono le norme che devono essere semplificate altrimenti al prossimo pronunciamento della cassazione saremo punto e a capo.

Le norme sono chiarissime.

Chiediti il perchè, durante il dibattimento in Cassazione, il Procuratore Generale (si legge in cima alla sentenza) ha chiesto il rinvio alle sezioni semplici della medesima Corte di Cassazione.

Per certo, posso dirti che è in corso una indagine del CSM, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e del Ministero della Giustizia.
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Consideriamo che, a parità di immobile:

- Ieri era "corretto" venderlo a prezzo di mercato
- Oggi è corretto venderlo a prezzo imposto

Nel caso del passato, con il termine "corretto" non intendo giuridicamente, piuttosto intendo a fronte del fatto che il comune rilasciava nulla osta e i notai non si esprimevano negativamente al riguardo.

Allora la "deliberina" non va bene.

Come ipotizzato da @Cesco76, secondo me se ne esce solo se il Comune di Roma riconosce che su questi immobili la convenzione non è stata più applicata ed è, DI FATTO, decaduta.

Di fatto, i nostri immobili sono da tempo usciti dall'ambito dell'edilizia agevolata e devono rimanerne fuori: ciò va contro la normativa, ma non possiamo nascondere che questo atteggiamento è valso per decenni di compravendite.

Quindi, per me è assolutamente necessario che il Comune di Roma intervenga assumendosi le responsabilità (anche economiche) di ciò che ne consegue, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza.

Soprattutto per evitare pericolosi voli pindarici retro-attivi.
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Segnalo che la ns. associazione, ha aperto uno sportello legale che offre consulenza gratuita. Occorre però prenotarsi perchè in questi giorni siamo letteralmente inondati da richieste di aiuto.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Le norme sono chiarissime.

Chiediti il perchè, durante il dibattimento in Cassazione, il Procuratore Generale (si legge in cima alla sentenza) ha chiesto il rinvio alle sezioni semplici della medesima Corte di Cassazione.

Per certo, posso dirti che è in corso una indagine del CSM, del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e del Ministero della Giustizia.

Considerando che la stessa cassazione cita sentenze di cassazione in disaccordo direi proprio di no...

Diciamo che per te e la tua associazione sono chiarissime... per la cassazione un po' meno...
 
Ultima modifica di un moderatore:

Peppe85

Membro Junior
Privato Cittadino
La questione è profondamente diversa.

Ma se come dici anche tu (e tutti quanti) la situazione è ed era poco chiara, non era "ovvio" non intraprendere una strada che "non essendo chiara" avrebbe potuto portare a questo?!
Penso che nessuno di noi ha dubbi sul fatto che se la paghi 1 e la vendi a 1 nessuno ti dice/avrebbe detto/dirà nulla.

Qualcuno ha "rischiato" ed ora ci sono conseguenze.
Tornando comunque a noi (perché questo ci interessa) come ci muoviamo?
 

ASS.NEE "AREA167"

Nuovo Iscritto
Come associazione, nei prossimi giorni, faremo formale richiesta di partecipare al procedimento amministrativo attualmente in corso per la predisposizione della bozza di convenzione per la eliminazione dei vincoli secondo quando disposto dalla L.106.2011.

A mio avviso, le associazioni degli agenti immobiliari farebbero bene a fare la stessa cosa.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto