EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
le stime sono attualizzate.... quelle precedenti per i 10 p.d.z sbloccati sono enormemente al di sotto del dovuto...

Attualizzate??? Ma per favore!

È stato più volte dimostrato su questo forum, calcoli alla mano, che i valori venali indicati nella delibera 40 sono come minimo fantasiosi.

La delibera 40 è una porcata, c'è poco da attualizzare, basti pensare all'estrema ingiustizia sociale della differenza dei valori con cui si è trasformato sino al 5 maggio nel mio pdz sbloccato e i valori 'attualizzati' post delibera 40.

I valori 'attualizzati', in realtà, insieme con il blocco illegale delle trasformazioni in attesa, sono solo un triste escamotage truffaldino per fare cassa.

Ma non funzionerà.
 
C

Cesco76

Ospite
Caro @Cesco76 , per evitare equivoci riguardo alle tue precisazioni:

1) Non ho mai scritto che la “Trasformazione” escluda sempre l’”Affrancazione”, oppure che gli altri comuni d’Italia abbiano dato tale interpretazione, ma ho sempre sostenuto che il comune di Roma abbia dato un’interpretazione estensiva, ingiustificata e, a mio avviso, del tutto errata quando afferma che la “Trasformazione” non includa mai l’”Affrancazione”. Anzi, se non ricordo male, in una delle pagine precedenti, ho postato il link http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/patrimonio/patrimonio/trasformazione-del-diritto-di-superficie-in-diritto-di-proprieta del comune di Cascina che, in fondo alla pagina web, fornisce uno schema illuminante di tutti i casi possibili e, sostanzialmente, nelle pagine web e documentazione che ho potuto trovare sui siti Internet di numerosi altri comuni d’Italia, l’interpretazione, salvo sfumature di minor rilievo, è sempre la stessa del comune di Cascina, quindi non sarei proprio d’accordo che la tematica non sia chiara.

In sostanza, quello che ho sempre sostenuto e che rispecchia lo schema in fondo alla pagina web di cui ho riportato il link, è che la “Trasformazione”, come dice la parola stessa, trasforma una Convenzione ex art. 35 Legge 865/1971 (in Diritto di Superficie oppure in diritto di Proprietà ante Legge 179/1992), in una nuova Convenzione che, in virtù del comma 46 dell’art. 31 della Legge 448/1998, ha la forma di una Convenzione ventennale (a far data dalla Convenzione originaria) ex art. 8 della Legge 10/1977 (o meglio ex art. 18 DPR 380/2001). Proprio grazie alla nuova forma della Convenzione, la Sentenza 18135 non è più applicabile.

Ovviamente, come ho sempre scritto, il vincolo del prezzo massimo non viene cancellato immediatamente dalla nuova Convenzione di “Trasformazione”, quindi, tipicamente, non c’è un’”Affrancazione” immediata, anzi, paradossalmente, la nuova Convenzione cita tale vincolo in modo anche più chiaro di alcune convenzioni originarie (dove spesso la mancanza dell’indicazione “concessionario o suoi aventi causa”, ma la sola indicazione “concessionario”, riguardo al vincolo di prezzo massimo, ha creato problemi di interpretazione su chi debba effettivamente sottostare a tale vincolo ed è stata necessaria la Sentenza 18135 per chiarire la questione). La vera novità delle Convenzioni ex art. 8 della Legge 10/1977 è che la durata del vincolo sul prezzo massimo da indefinita viene legata a quella della Convenzione e cioè 20 anni.

Per questo motivo è possibile che la “Trasformazione”, nei soli casi in cui non siano già trascorsi i famosi 20 anni, non escluda la possibilità di stipulare anche l’”Affrancazione”, (ai sensi del comma 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998) ma questa non è obbligatoria, poiché chi ha trasformato, se non ha urgenza di vendere, può tranquillamente aspettare la scadenza ventennale che, a quel punto, si porta dietro anche l’”Affrancazione”.

Il problema dell’interpretazione “estensiva” del comune di Roma è che l’”Affrancazione” sia, secondo loro, sempre indispensabile anche per le “convenzioni scadute”. Ciò è corretto per le Convenzioni in Diritto di Proprietà ante Legge 179/1992, ma non lo è più, né per quelle post Legge 179/1992 (dato che tale legge ha abrogato, nella parte dell’art. 35 della Legge 865/1971 associato alle Convenzioni in Diritto di Proprietà, il comma 16, che manteneva, oltre la scadenza, il vincolo del prezzo massimo, ed il comma 17, che forniva il metodo per la rimozione del vincolo), né per le Convenzioni di Trasformazione (dato che proprio la stessa sentenza 18135 esclude le Convenzioni ex art. 8 Legge 10/1977 dalla continuità del vincolo di prezzo massimo).

2) È palese che gli appartamenti in diritto di superficie abbiano sempre un valore di mercato più basso rispetto a quelle in piena proprietà e non mi pare che io abbia mai scritto niente in contrario. Anzi è proprio per questo che quando ho acquistato il mio appartamento dall’impresa costruttrice (sono primo acquirente) ho fatto causa a quest’ultima dato che il prezzo che ho dovuto pagare era più alto di quello che avevo calcolato come calmierato (La lista dei prezzi massimi è rimasta “nascosta” per anni negli archivi del Comune di Roma e la magistratura del tempo, contrariamente a quanto ha cominciato a fare adesso, ha trovato il modo di non farmi recuperare neanche un centesimo della differenza consentendo all’impresa di andare in liquidazione volontaria).

3) Per il terzo punto da te citato c’è caso e caso. Non escludo che, nel tuo caso, possa ancora convenire pagare sia “Trasformazione” che “Affrancazione” per poter vendere a prezzo di mercato, ma questo dipende delle stime del valore venale e dal valore di mercato nella zona considerata. La mia affermazione era basata sul caso di mio interesse.
Infatti, proprio qualche giorno fa, ho potuto visionare il risultato di un conteggio di “Trasformazione” di un appartamento nel mio stabile datato 28/11/2015, basato cioè sulla stima del valore venale di 57,96 €/mc ante Deliberazione 40/2016, pari a ben € 19.679,42 che sono stati versati dal proprietario per poter vendere ad un prezzo di mercato di € 220.000,00 nel 2015. Adesso, con la nuova stima di 239,51 €/mc, anche se il calcolo è più complicato, in prima approssimazione, mi aspetto, solo per la Trasformazione, un corrispettivo del tipo € 19.679,42 x (239,51/57,96) = € 81.321,90, se poi vado ad aggiungere anche l’Affrancazione (che, pur non essendo dovuta dato che sono già passati ben oltre 20 anni, il comune di Roma la pretende comunque) devo anche togliere l’abbattimento del 50% (che è ammesso dalla Deliberazione 40/2016 solo per la Trasformazione, ma non per l’Affrancazione) e calcolarne la quota del 30%, poiché sono passati oltre 20 anni, quindi viene fuori = € 81.321,90 x 2 x 30% = €48.793,15 .
In totale, secondo questi furbetti del comune di Roma, dovrei versare nelle loro casse la bellezza di € 81.321,90 + €48.793,15 = € 130.115,05 (cioè dovrei pagare il solo terreno ad una quota pari al oltre il 59% dell'appartamento che è ben oltre la quota del 20% massimo ammessa dalle Leggi in vigore) e, togliendoli, dal “prezzo di mercato”, ammesso che trovi qualcuno intenzionato ad acquistare, data l’aria che tira su questo tipo di appartamenti (nessuno può essere sicuro che dopo tutti questi giochetti, il comune non si inventi qualche altra bella fregatura), mi resterebbe in mano solo € 220.000,00 - € 130.115,05 = € 89.884,95 ! Al contrario, se vendessi a prezzo calmierato, rivalutando il prezzo che ho pagato all’atto del primo acquisto e togliendo il 30% per vetustà, otterrei € 115.829,15 . Ecco dimostrato il perché, nel mio caso, converrebbe vendere al prezzo calmierato (quantomeno mi risparmierei tutta la complicazione di due pratiche comunali, con i vari documenti da produrre a corredo, e due atti notarili che non sono certamente gratuiti!).
Quanto sopra dimostra anche che le nuove stime dei “valori venali” sono completamente sballati, anche confrontando i valori di mercato su due diversi piani di zona.

Cerco di spiegarmi in maniera breve:
quello che ha portato il comune di Roma, ed altri comuni che già avevano recepito la 106/2011, ad interpretare che per le case trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà conservassero il vincolo di prezzo e la sentenza 18135 del 16 settembre stessa.
ne copio il passaggio in questione:

"Un'ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni L. n. 865 del 1971, ex art. 35 e quelle L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex artt. 7 e 8 (Norme per la edificabilità dei suoli), non pertinenti, nella specie). Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione tipo approvata dalla regione, ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 7: e questo, perchè destinatario dell'obbligo di contenere i prezzi di cessione (od il canone di locazione) nei limiti fissati dalla detta convenzione è soltanto il costruttore titolare della concessione (Cass., sez. 2, 2 ottobre 2000 numero 13.006). Per gli immobili di edilizia convenzionata ex L. n. 10 del 1977 appare chiara, infatti, l'individuazione, in chi abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo ridotto, del destinatario degli obblighi assunti di contenere il prezzo di cessione degli alloggi, nei limiti indicati dalla stessa convenzione e per la prevista durata di sua validità.

Ma soprattutto appare dirimente, ai fini della contraria conclusione nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio, la disposizione contenuta nel D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia 13 maggio 2011 n. 70): che ha aggiunto al comma 49 dell'art. 31 (Norme particolari per gli enti locali) della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e

lo sviluppo) il comma 49bis, del seguente testuale tenore: I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3).

Come si vede, la possibilità di rimuovere i vincoli relative alla determinazione del prezzo massimo di cessione (nonchè del canone massimo di locazione) contenuto in una convenzione P.E.E.P. è subordinata a tre presupposti: 1) decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; 2) richiesta del singolo proprietario;

3) determinazione della percentuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri legali da parte del Comune.

Dal testo normativo sopra riportato emerge, dunque, con chiarezza che il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita."

ora da questo passaggio si evince che anche se come dici tu le trasformazioni fatte rispettano le nuovi convenzioni come da art.8 legge 10/1977 la stessa avviene per un immobile che originariamente era convenzione art 35 legge 865/1971. e per le stesse convenzioni come ribadito dalla sentenza il vincolo del prezzo non decade automaticamente a alla decadenza del vincolo di prezzo ( passaggio in grassetto sopra riportato.) quindi 20 anni per le convenzioni 10/1977. ma è necessario anche redigere una convezione ad hoc che rimuova il vincolo stesso.
e la stessa come dal comma 49 bis introdotto nella 448 recita "con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo"
Ora a mio avviso l'interpretazione che ha fatto l'avvocatura di Roma capitale ( e che sta facendo rivedere in molti comuni la procedura di affrancazione/trasformaszione) alla sentenza non è errata. A mio parere ( parere di laico e del tutto personale) è la sentenza che è lacunosa e imprecisa. ma contro una sentenza di cassazione a sezioni riunite c'è poco da fare. anche perché di fronte a qualsiasi ricorso il giudice amministrativo non può che non rifarsi alla sentenza di cassazione.

spero di essere stato chiaro
 
C

Cesco76

Ospite
Attualizzate??? Ma per favore!

È stato più volte dimostrato su questo forum, calcoli alla mano, che i valori venali indicati nella delibera 40 sono come minimo fantasiosi.

La delibera 40 è una porcata, c'è poco da attualizzare, basti pensare all'estrema ingiustizia sociale della differenza dei valori con cui si è trasformato sino al 5 maggio nel mio pdz sbloccato e i valori 'attualizzati' post delibera 40.

I valori 'attualizzati', in realtà, insieme con il blocco illegale delle trasformazioni in attesa, sono solo un triste escamotage truffaldino per fare cassa.

Ma non funzionerà.
Emival ti posso dire solo che in base al parere di molti tecnici del settore il procedimento di calcolo è corretto. ora già come vedete i miei interventi sono molto diradati, e la spiegazione sarebbe troppo lunga ti posso garantire che come i calcoli postati qui sono molto convincenti mi sono stati fatte dimostrazioni altrettanto convincenti che dicono il contrario, quindi si entrerebbe in una tematica dall'esito incerto.... poi se vuoi il mio parere dell tutto personale di fronte a tutta questa confusione il tar difficilmente su una questione come le stime darebbe mai torto al comune anche perché poi l'abrogazione dell' art 8 legge 10 1977 che prevedeva che la regione stabilisse i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree è stato abrogato dall'art 136 d.p.r. 380 del 2001, fa si che la materia è tutta demandata ai comuni
 
C

Cesco76

Ospite
@Cesco76 mi dispiace, ma non posso assolutamente essere d'accordo sul fatto che le stime precedenti per i 10 PdZ (anzi non erano 14?) fossero enormemente al di sotto del dovuto, quantomeno per quello che mi riguarda.
Infatti da quanto ho potuto vedere da un conteggio di Trasformazione fatto a fine 2015 per un appartamento del mio stabile, il costo DEFINITIVO unitario di acquisto del suolo (come dichiarato da Risorse per Roma nel conteggio) è stato valutato nel 2012 pari a 12,47 €/mc , mentre la precedente stima del valore venale dell'area era, secondo la Deliberazione 297 del 19/10/2012, già di ben 57,96 €/mc (cioè il comune di Roma pretendeva già un incremento di valore di ben il 364,79%). Adesso, grazie alla Deliberazione 40/2016, il valore venale è diventato addirittura 239,51 €/mc (attualizzando la stima del valore venale del 2012 a maggio 2016 si avrebbe 58,19 €/mc a fronte di un costo effettivo dell'area rivalutato pari a 12,52 €/mc, cioè siamo arrivati ad un incremento del valore rispetto ai costi sostenuti dal comune di ben il 1813% !). Ma di quali stime al di sotto del dovuto stiamo parlando? Probabilmente non mene sono accorto, ma, come per magia, il mio appartamento è stato, magicamente, spostato da Valmelaina a Piazza Navona!
Santi il valore venale del terreno x legge deve essere quello "attuale"ovvero quello che pagheresti "adesso" per comprare il terreno.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Esatto. Il problema è che, per ignoranza o malafede, lo interpretano ancora più estesamente anche per tutti coloro che hanno una convenzione integrativa come gli atti di trasformazione ante 6 maggio. Se si va in Dipartimento gli impiegati, debitamente educati, dicono che deve essere fatta da tutti.
Questo vuol dire che non gli interessa nulla esaminare il merito degli atti di provenienza ma che cercano di far affrancare anche le proprietà libere da vincoli. Diciamo che è una furbata, altri direbbero una truffa, per far in modo che anche chi ha già completato l'iter torni a pagare. E' come se il giorno dopo aver acquistato un bene ed essere usciti dal negozio ti rincorressero e ti chiedessero altri soldi perché hai pagato troppo poco!
@mrc70 sono più che sicuro che quello che scrivi sia vero riguardo a quello che dicono gli impiegati del Dipartimento "debitamente educati" a forzare TUTTI nella direzione dell'affrancazione, inclusi coloro con in mano una Convenzione di Trasformazione ante 6 maggio (mi sorge il dubbio che gli sia stato anche promesso un "premio di risultato" legato agli incassi dell'Affrancazione :triste: ...).
Ma a tali affermazioni si può tranquillamente ribattere anche utilizzando quanto citato nell'ultima Deliberazione nr. 13/2016 della Giunta Raggi.
Infatti, nelle "LINEE GUIDA PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX L N. 448/1998" riportate in Allegato A a tale Deliberazione (che le ha approvate al punto (2)) c'è scritto come "Ambito di applicazione":
  1. "La Corte di Cassazione, SS. UU., con la sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015, ha chiarito che in assenza di convenzione integrativa, il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei Piani di Zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall'epoca di stipula della convenzione, sia nel caso di concessione in diritto dì superficie che di cessione in proprietà, discendendo detto vincolo direttamente da norma imperativa di legge ( art.35, L. n. 865/71 )". Quindi, c'è un primo passo indietro rispetto alla Deliberazione 40/2016, dato che non c'è più scritto "in assenza di convenzione integrativa di affrancazione", ma quest'ultima parole è sparita, per il semplice fatto che non c'è neanche nella Sentenza 18135 (dove c'è la parola "ad hoc". Mi chiedo come gli impiegati del dipartimento possano negare che la Convenzione di Trasformazione sia in effetti una convenzione integrativa, quindi, già per questo motivo, coloro che hanno già fatto la Trasformazione sarebbero fuori dall'ambito di applicazione!
  2. "Sono soggette alla procedura di affrancazione ex art. 35, L. n. 865/1971 le singole unità abitative e loro pertinenze (art. 31, comma 49bis, L. n. 448/1998) individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma Capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà." Non vedo alcun riferimento al comma 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998 e solo quest'ultimo, eventualmente, potrebbe essere applicato alle Convenzioni di trasformazione ex Legge 10/1977, mentre il comma 49-bis è applicabile solo alle Convenzioni originarie non ancora trasformate!
 
C

Cesco76

Ospite
@mrc70 sono più che sicuro che quello che scrivi sia vero riguardo a quello che dicono gli impiegati del Dipartimento "debitamente educati" a forzare TUTTI nella direzione dell'affrancazione, inclusi coloro con in mano una Convenzione di Trasformazione ante 6 maggio (mi sorge il dubbio che gli sia stato anche promesso un "premio di risultato" legato agli incassi dell'Affrancazione :triste: ...).
Ma a tali affermazioni si può tranquillamente ribattere anche utilizzando quanto citato nell'ultima Deliberazione nr. 13/2016 della Giunta Raggi.
Infatti, nelle "LINEE GUIDA PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX L N. 448/1998" riportate in Allegato A a tale Deliberazione (che le ha approvate al punto (2)) c'è scritto come "Ambito di applicazione":
  1. "La Corte di Cassazione, SS. UU., con la sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015, ha chiarito che in assenza di convenzione integrativa, il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei Piani di Zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall'epoca di stipula della convenzione, sia nel caso di concessione in diritto dì superficie che di cessione in proprietà, discendendo detto vincolo direttamente da norma imperativa di legge ( art.35, L. n. 865/71 )". Quindi, c'è un primo passo indietro rispetto alla Deliberazione 40/2016, dato che non c'è più scritto "in assenza di convenzione integrativa di affrancazione", ma quest'ultima parole è sparita, per il semplice fatto che non c'è neanche nella Sentenza 18135 (dove c'è la parola "ad hoc". Mi chiedo come gli impiegati del dipartimento possano negare che la Convenzione di Trasformazione sia in effetti una convenzione integrativa, quindi, già per questo motivo, coloro che hanno già fatto la Trasformazione sarebbero fuori dall'ambito di applicazione!
  2. "Sono soggette alla procedura di affrancazione ex art. 35, L. n. 865/1971 le singole unità abitative e loro pertinenze (art. 31, comma 49bis, L. n. 448/1998) individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma Capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà." Non vedo alcun riferimento al comma 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998 e solo quest'ultimo, eventualmente, potrebbe essere applicato alle Convenzioni di trasformazione ex Legge 10/1977, mentre il comma 49-bis è applicabile solo alle Convenzioni originarie non ancora trasformate!
se ti leggi la risposta che ti ho dato sopra capiresti da cosa nasce questa interpretazione e perché @mrc70 è stato detto questo
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Certo, ognuno è libero di pensarla come vuole.

E chi ha compravendite in ballo non è da biasimare se ha interesse solo a sbloccare la sua grave situazione.

Però, a questo punto, si limitassero a guardare il proprio orticello e solo quello.

Visto che qualcuno di loro pensa bene anche di professare consigli ridicoli, tipo che dovrei fare l'affrancazione e poi fare causa al comune, come se i soldi li trovassi sotto le piante, solo perché a loro interessa fare l'affrancazione, o anche che, con queste delibere senza capo né coda, non è vero che è oramai quasi preferibile vendere a prezzo imposto.

Ognuno pensi alla propria situazione e si eviti di voler estendere il proprio personalissimo punto di vista anche alle condizioni altrui.
@EmiVal se non ho capito male, concordi anche tu che, con queste delibere senza capo né coda, praticamente è oramai quasi preferibile vendere a prezzo imposto? o no?
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Santi il valore venale del terreno x legge deve essere quello "attuale"ovvero quello che pagheresti "adesso" per comprare il terreno.

Cesco, non capisco nulla di come si valuti un terreno e non posso competere certamente con fior fior di tecnici che tu hai contattato però quando mi trovo in situazioni del genere per non farmi fregare utilizzo il “CALCOLO DELLA SERVA”, ossia:

se utilizzo il prezzo venale attuale e lo applico al caso dei mie genitori, ottengo che per acquistare l’intero terreno di circa 1.000 mq (forse sono anche di meno) avrei un costo di circa:

21.000 MC concessi da convenzione

238€ al MC valore venale

COSTO TOTALE TERRENO circa 5.000.000€ !!!!!

Ossia 5.000€ al MQ

Ottimo affare per il Comune o per il vecchio proprietario del terreno ????

INOLTRE:

se calcolo approssimativamente il costo totale dell’intero immobile:

1.500€ al MQ Costo di costruzione (anche superiore a varie delibere)

100 MQ dimensione appartamento

COSTO SINGOLO APPARTAMENTO 150.000€

N° appartamenti 60

COSTO TOTALE INTERO IMMOBILE CIRCA 9.000.000€

ORA MI DOMANDO E DICO MA E’ MAI POSSIBILE CHE SU 9.000.000€ CI SIANO 5.000.000€ DI TERRENO?

I TECNICI SARANNO PURE BRAVI, IO NON CI CAPISCO NULLA, MA MICA SONO SCEMO !!!!!!
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Emival ti posso dire solo che in base al parere di molti tecnici del settore il procedimento di calcolo è corretto. ora già come vedete i miei interventi sono molto diradati, e la spiegazione sarebbe troppo lunga ti posso garantire che come i calcoli postati qui sono molto convincenti mi sono stati fatte dimostrazioni altrettanto convincenti che dicono il contrario, quindi si entrerebbe in una tematica dall'esito incerto.... poi se vuoi il mio parere dell tutto personale di fronte a tutta questa confusione il tar difficilmente su una questione come le stime darebbe mai torto al comune anche perché poi l'abrogazione dell' art 8 legge 10 1977 che prevedeva che la regione stabilisse i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree è stato abrogato dall'art 136 d.p.r. 380 del 2001, fa si che la materia è tutta demandata ai comuni
@Cesco76 Il problema non è il procedimento di calcolo delle stime del valore venale, poiché quello utilizzato è uno di quelli previsti dalle procedure di estimo (è quello denominato "indiretto o analitico"), ma nei valori dei numerosi parametri inseriti nel procedimento. Infatti, con tale procedimento analitico, è richiesta la determinazione di numerosi parametri molti dei quali, anche da quanto si evince dalla relazione che accompagna la Deliberazione 40/2016, sono di difficile valutazione in un caso così variegato come quello dei numerosi piani di zona e, spesso, il gruppo di "Esperti" ha buttato li dei parametri con il solo scopo di massimizzare il risultato del valore venale. Al contrario, come suggerito dal documento FormezPA, per questo tipo di valutazioni, il metodo suggerito è quello "diretto o sintetico" (utilizzato per altro da tutti gli altri comuni di cui ho avuto modo di vedere i procedimenti di stima del valore venale, in cui ci sono pochissimi parametri il cui valore può essere determinato facendo semplicemente riferimento a Leggi Nazionali (es.: il famoso 20% massimo di incidenza del valore del terreno rispetto al valore della costruzione) con la garanzia di una maggior "trasparenza" nei riguardi dei cittadini.
Quindi quello che scrivi mi sembra, francamente, una difesa dell'operato del comune di Roma che, quantomeno in questo caso, sta solamente cercando di fare cassa a discapito dei cittadini che hanno fatto sacrifici enormi per acquistare un appartamento!
Non concordo neanche sulla tua affermazione che "l'abrogazione dell' art 8 legge 10 1977 che prevedeva che la regione stabilisse i criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree è stato abrogato dall'art 136 d.p.r. 380 del 2001, fa si che la materia è tutta demandata ai comuni" poiché il comma 2 dell’art. 18 del DPR 380/2001 dispone nuovamente: “La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16”. Quindi il DPR 380/2001 anche se ha abrogato l'art. 8 della LEgge 10/1977, ha riaffermato lo stesso concetto nel suo art. 18, quindi non vedo cosa ci sia di diverso rispetto al 1977.
 

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