C

Cesco76

Ospite
La causa di accertamento del danno si porta a casa circa con un anno!
Per quanto riguarda l'effettivo recupero di quanto versato in eccedenza ... meglio tardi che mai.
Voi fate tutto questo x crociata ideologica... La gente comune lo fa x necessità, e il meglio tardi pu rovinare intere famiglie, una rivendibilità in tempi brevi ai prezzi di mercato, come comunque la gente ha comprato e ha accettato di comprare, mi sembra la più equa e rapida
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Firse a qualcuno è sfuggito ma la famosa sentenza 18135 riguarda una causa iniziata nel 2001 e non hanno neanche finito xche se leggete bene la cassazione rimanda dinuovo tutto alla cor

e se paga il notaio la causa si accorcia?... Ma dai... Dovete essere chiari e dire alla gente quanto dura quella strada

Per grandi linee:
Tempistica accertamento del danno: circa 1 anno;
Tempistica procedura esecutiva deve concludersi obligatoriamente e definitivamente entro 6 anni (Legge Pinto) altrimenti ti risarcisce lo Stato.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Voi fate tutto questo x crociata ideologica... La gente comune lo fa x necessità, e il meglio tardi pu rovinare intere famiglie, una rivendibilità in tempi brevi ai prezzi di mercato, come comunque la gente ha comprato e ha accettato di comprare, mi sembra la più equa e rapida

Noi non facciamo nessuna crociata ideologica!
Quando c'è una norma imperativa l'accordo tra le parti non vale niente perchè la causa o l'oggetto del contratto è NULLO per ragioni di ordine pubblico.
 

cesira75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Xche speri che citando in causa un poveraccio te la cavi in tempi brevi?... Non te la vorrei tirare ma se mai avrai una sentenza favorevole al rimborso bene ma proprio bene che ti vada ci vogliono almeno 5 anni... Poi ammesso che il poveraccio abbia i soldi da ridarti subito in contanti, altrimenti tra ufficiale giudiziario espririo e vendita alla'asta (sempre che abbia qualcosa da sequestrare) almeno atrettanto....
no Cesco io cito in solido il notaio proprio perchè non voglio attaccare chi mi ha venduto. Spero che lui dimostri di non avere la possibilità di pagare e il giudice costringa il notaio a pagare. Questo vorrei. i tempi a questo punto non m'importano più....
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti.
Operando su Roma e provincia, in questi giorni sono stato contattato da alcune persone rimaste coinvolte nella bufera del "prezzo imposto".
Mi è stato riferito che molte agenzie immobiliari avrebbero interrotto le visite degli immobili a causa della recente sentenza della Cassazione, semplicemente ove si tratti di un edificio in proprietà superficiaria.
D'altronde il numero degli interventi susseguitisi nella presente discussione dimostra che la questione riveste determinante importanza (confesso di aver interrotto la lettura alla pagina 25).
Proprio il comportamento di alcune agenzie immobiliari mi ha fatto percepire la necessità di fare un pò di chiarezza.
Chiedo sin da ora aiuto a tutti i professionisti che hanno partecipato alla presente discussione (@ingelman @CheCasa! @Rosa1968 @Bagudi e mi scuso se ho tralasciato altri "big" di immobilio), affinché mi segnalino errori, inesattezze, incongruenze e lacune del mio intervento, nonchè qualsivoglia punto oscuro della medesima.
La nota sentenza della Corte di Cassazione specifica tre punti essenziali:
a) il vincolo del prezzo imposto è autonomo ed indipendente dal riscatto del diritto di superficie (quindi la piena libertà dell'immobile deriva dalla estinzione di entrambi i vincoli, non è che estinguendone uno si faccia venga meno pure l'altro);
b) il vincolo del prezzo imposto in sede di rivendita dell'immobile deriva sempre dalla legge: si tratta di un punto fondamentale che servirà per fare luce sulle eventuali responsabilità;
c) all'interno della ampia categoria della edilizia agevolata e convenzionata, bisogna distinguere fra Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 Legge 865/1971 e Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 Legge 10/1977.
Quest'ultimo aspetto è determinante: ho letto di utenti che soltanto alla ottava o quindicesima pagina della discussione si ricordavano di non avere il testo della Convenzione ed ho sentito di agenti immobiliari che hanno consigliato di bloccare le vendite per immobili edificati con Convenzioni ex Lege 865/1971 stipulate nel 2002 .
Sgombriamo subito il campo da un equivoco: per la Convenzioni stipulate ai sensi della Legge 10/1977, il limite del prezzo imposto vige soltanto in capo al costruttore; Cass. n. 181835 del 2015 lo afferma espressamente richiamando anche un precedente conforme, pertanto possiamo considerare pacifico il punto.
Il vinclo del prezzo imposto riguarda soltanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971.
Ma non tutte.
All'interno delle ampia categoria delle Convenzioni ex Lege 865/1971 bisogna infatti distinguere quelle stipulate prima della entrata in vigore della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992, da quelle successive.
La Legge n. 179/1992, infatti, rappresenta uno spartiacque nella disciplina dei vincoli.
L'art. 23 della Legge 179/1992 ha infatti abrogato i vincoli alla libera alienazione degli appartamenti.
In sostanza il vincolo del "prezzo imposto", previsto dall'art. 35 comma 17 della Legge 865/1971, è venuto meno perché l'art. 23 della Legge 179/1992 ha abrogato il comma 17.
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
L'immobile in questo caso era ed è liberamente commerciabile.
Ogni proprietario deve comprendere quale sia la disciplina applicabile all'immobile.
Ciò può essere fatto soltanto individuando il tipo di convenzione cui esso è soggetto e, all'interno delle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971, la data di stipula della stessa.
Non ci sono vincoli se la Convenzione è successiva alla entrata in vigore della Legge 179 del 29 febbraio 1992.

Un Notaio di Bologna mi fece comunque presente che, al di là di quella che risulti essere la normativa di riferimento richiamata nelle convenzioni, esistono poi le clausole cosiddette pattizie che potrebbero prevedere anche condizioni più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla norma nazionale, trattandosi di veri e propri contratti trascritti e quindi opponibili di per sè anche ai successivi acquirenti. E consiglia di leggere ogni singola convenzione non potendo essere sufficiente il riferimento alla normativa nazionale per stabilire con esattezza quali siano i limite da esse imposte.
Ritieni questa interpretazione fondata?
 

cesira75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Xche speri che citando in causa un poveraccio te la cavi in tempi brevi?... Non te la vorrei tirare ma se mai avrai una sentenza favorevole al rimborso bene ma proprio bene che ti vada ci vogliono almeno 5 anni... Poi ammesso che il poveraccio abbia i soldi da ridarti subito in contanti, altrimenti tra ufficiale giudiziario espririo e vendita alla'asta (sempre che abbia qualcosa da sequestrare) almeno atrettanto....
ho rinunciato a vendere e comprare un altra casa......non potrei farlo comunque, neanche vendendo a prezzo di mercato se ci aggiungo anche l'obolo.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Un Notaio di Bologna mi fece comunque presente che, al di là di quella che risulti essere la normativa di riferimento richiamata nelle convenzioni, esistono poi le clausole cosiddette pattizie che potrebbero prevedere anche condizioni più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla norma nazionale, trattandosi di veri e propri contratti trascritti e quindi opponibili di per sè anche ai successivi acquirenti. E consiglia di leggere ogni singola convenzione non potendo essere sufficiente il riferimento alla normativa nazionale per stabilire con esattezza quali siano i limite da esse imposte.
Ritieni questa interpretazione fondata?

Quà stiamo discutendo di contenuto minimo delle convenzioni in assenza delle quali la convenzione sarebbe addirittura nulla.

P.S. La strada per dimostrare che il vincolo del prezzo massimo di cessione può non essere applicabile assomiglia ad un vicolo cieco.
I partecipanti a questa discussione farebbero bene a dedicarsi ad argomentazioni più produttive
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Quà stiamo discutendo di contenuto minimo delle convenzioni in assenza delle quali la convenzione sarebbe addirittura nulla.

P.S. La strada per dimostrare che il vincolo del prezzo massimo di cessione assomiglia ad un vicolo cieco.
I partecipanti a questa discussione farebbero bene a dedicarsi ad argomentazioni più produttive

Non ho ben compreso il senso del tuo intervento. Potresti argomentare più compiutamente?
 

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