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Non la sto prendendo sul personale ma ti posso garantire anche io che ho
per dovere di cronaca ma questa è una tua deduzione o sai per certo che è ciò che sostengono i notai? perchè se così fosse allora non sarebbe neanche applicabile a chi, da secondo acquirente, ha pagato la casa il prezzo imposto e non il Libero mercato?
Poi permettimi di aggiunge, che bisogno c'era di mettere il passaggio dei 5 anni se tra costruttore e primo acquirente non esiste tale vincolo.
Intanto iniziamo con il mettere il testo completo per fare chiarezza:
di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, concernente l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP, convenzionate ai sensi dell'art. 35, Legge 865171, secondo le previsioni normative di cui all'art. 5, comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011, n. 106 esclusivamente in capo alle seconde vendite, decorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento
Poi ti aggiungo il testo della legge:
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (25).
chiamo in causa anche @Giuseppe Di Piero per sapere, visto la sua esperienza, come interpreta il passaggio di cui parla @kinglion
Basterebbe una circolare interpretativa ?Mi sembra che @kinglion, si sia limitato a riportare (devo dire correttamente) l’interpretazione che il notariato - con propria nota prot. 3626 del 24.12.2015 - fa della Delibera DKC-33 e che non abbia mai fatto propria questa interpretazione, anzi.
Il limite, se posso permettermi, di @kinglion è quello di porsi in maniera rassegnata di fronte a tale interpretazione certamente contra legem del c. 49bis dell’art. 31, L.448/1998 che – si badi bene – potrebbe trovare un qualche (fragile!!!) fondamento su quanto testualmente scritto dal Comune relativamente all’applicabilità dello schema “esclusivamente in capo alle seconde vendite” che nel linguaggio del notariato corrisponde alla prima assegnazione dalla cooperativa al socio .
La legge 448/1998, come giustamente dice @Cesco76 , non fa alcuna distinzione tra i primi assegnatari e quelli successivi. Io aggiungo che il Comune di Roma farebbe bene ad eliminare immediatamente quel fenomenale elemento (sicuramente voluto) di confusione.
Baster
Basterebbe una circolare interpretativa ?
Il Commissario può fare quello che vuole! ... o quasi.
Per quanto riguarda la ns. associazione, entro l'ultimo giorno di affissione all'albo pretorio (11 gennaio 2016), presenteremo al suddetto Commissario le ns. osservazioni che speriamo vengano accolte.
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