Houdini72

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Facci vedere dove ho scritto che si può vendere a prezzo di mercato...me sfugge il commento...ora me li rileggo tutti. Magari é una tua interpretazione sull'onda del fatto che su queste compravendite ognuno interpretava come gli pareva...
 

marco818

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Inutile interpretare diversamente da quello che dice la sentenza...
Mi è sembrato che intendessi dire che solo x le coop valeva il discorso del prezzo massimo, ma invece non è così
 

Houdini72

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Inutile interpretare diversamente da quello che dice la sentenza...
Mi è sembrato che intendessi dire che solo x le coop valeva il discorso del prezzo massimo, ma invece non è così
No...ti ripeto...commentavo gli errori e la superficialitá del comune nel redigere le convenzioni perché se le confronti con quelle dell'Emilia o della Toscana non fanno il minimo riferimento alle vendite successive a differenza di quelle predisposte dai comuni delle regioni che ti ho citato....tutto qua...ora ti saluto che devo uscire a farmi un giro sul terreno in diritto di superficie
 

iteleo

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Scusa Iteleo probabilmente sono io che sono deficiente però mi sembra di capire che, se la convenzione non prevede vincoli di prezzo, decorsi i cinque anni dall'assegnazione si dovrebbe poter vendere a prezzo libero?
PIù continuo a leggere i vari post e più aumenta la confusione nella mia testa!
A pag 130 vi sono tutti i tipi di convenzione e i vincoli.
Scusa Iteleo probabilmente sono io che sono deficiente però mi sembra di capire che, se la convenzione non prevede vincoli di prezzo, decorsi i cinque anni dall'assegnazione si dovrebbe poter vendere a prezzo libero?
PIù continuo a leggere i vari post e più aumenta la confusione nella mia testa!
copio un post di Di Piwei e Cesco che individuano i 4 tipi di convenzione e i relativi vincoli. Non si scappa. Se questi vincoli sono stati omessi, è stata fatta una legge che dichira la convenzione incompleta e li rintroduce (vedi articolo postato da Danicucu;
1) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;

2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;

3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;

4) Convenzioni in diritto di superficie;

Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.

Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.

Terzo tipo di convenzioni
, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.

Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utlizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 488/1998.

La tua Convenzione di che tipo è?

Inutile interpretare diversamente da quello che dice la sentenza...
Mi è sembrato che intendessi dire che solo x le coop valeva il discorso del prezzo massimo, ma invece non è così
Le cooperative edilizie e le imprese sono equiparata. Sul sito della Regione ( pagina web Regione Lazio - CASA - IN EVIDENZA - TABELLE CALCOLO MASSIMI DI CESSIONE) vi è la lista di imprese/cooperative con prezzo massimo di cessione e locazione.

Secondo i chiarimenti forniti dal comune e dai notai fino a dicembre, poiché le convenzioni adottate dal Comune di Roma non contengono vincoli di prezzo per le vendite successive all'assegnazione iniziale il prezzo era libero. Ora con la sentenza di dicembre é sorto il caos...anche se analizzandone il contenuto il fatto stesso che la 865 delega il comune alla stipula della convenzione conferendo alla stessa il medesimo valore della legge, dal momento che il Comune stesso ha manifestato la propria volontà di non aver inserito vincoli di prezzo, viene da se che dal punto di vista giuridico la legge per il tramite di tale convenzione non impone vincoli nei nostri casi qui a Roma...possiamo anche definirlo un vizio di forma????Sta di fatto che la questione su Roma é ampiamente aperta e discutibile a prescindere dalla sentenza
Non è proprio così. Di solito l'art. 14 delle Convenzioni in diritto di superficie contengono i prezzi di vendita al mq e affitto con l'indicazione della rilvalutazione secondo l'indica ISTAT. Se si è usufruito di contributi, il prezzo viene anche ridotto

Esatto...il concessionario é la coop e gli aventi causa gli assegnatari pertanto secondo la convenzione l'obbligo di cedere a prezzo vincolato é per la cooperativa verso gli assegnatari
Eccoti un esempio in cui cooperative e imprese hanno stessi obblighi; (Regione Lazio - CASA - IN EVIDENZA - TABELLE CALCOLO MASSIMI DI CESSIONE
Sull'atto di acquisto vi sarà anche un articolo in cui si impone un prezzo di vendita massimo.
La sentenza della Cassazione ha esteso anche alle vendite successive l'obbligo di prezzo massimo.

Ma in quale articolo?
Di solito l'art. 14 parla del prezzo massimo

non ricordo l'articolo della convenzione, credo nel paragrafo obblighi a carico dell'assegnatario." l'obbligo di cessione degli alloggi al prezzo massimo vale come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario"
per laura palmer secondo me la delibera doveva uscire senza il problema del conguaglio che lascia molte cose in sospeso e porterò problemi tra qualche anno.
Art. 14, di solito
 
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dadangin

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iteleo

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Grazie! Scusa ho aperto il link ma non visualizzo il piano di zona Nuova Tor Vergata in queste tabelle... Come mai? Grazie
Quelle sono le autroizzazioni 2013. dovresti con Google fare una ricerca specifica. La Regione "rilancia" quello che il Comune determina. Per avere il prezzo massimo si fa una richiesta al Comune in caso di Cooperative in ogni momento mentre per le imprese è obbligatorio all'atto della vendita.
 
C

Cesco76

Ospite
Inutile interpretare diversamente da quello che dice la sentenza...
Mi è sembrato che intendessi dire che solo x le coop valeva il discorso del prezzo massimo, ma invece non è così
A seguito di una sentenza a sezioni riunite della cassazione possiamo stare a discutere quanto vi pare, ma ora fa fede quello... E non possiamo vendere a libero mercato
 

cesira75

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Una sola cosa mi dispiace. Il legislatore non avrebbe MAI dovuto permettere di consentire la vendita a libero mercato di queste case. Tutti avrebbero dovuto avere la possibilitá di acquistare una prima casa senza "strozzarsi" impegnandosi x 30 anni. Non stiamo parlando di case di lusso al centro di Roma, ma di periferia, costruite con materiali di basso livello, insomma case economiche x i meno fortunati. Con la legge che ha permesso, pagando l'obolo, di vendere ed acquistare a libero mercato si è stravolto il senso e la ratio del legislatore precedente, che voleva aiutare i giovani a comprare una casa, modesta, x crescere una famiglia. Non è giusto che questo privilegio venga concesso solo a pochi eletti. Perdonate lo sfogo ma io la penso cosí.
 

marco818

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Una sola cosa mi dispiace. Il legislatore non avrebbe MAI dovuto permettere di consentire la vendita a libero mercato di queste case. Tutti avrebbero dovuto avere la possibilitá di acquistare una prima casa senza "strozzarsi" impegnandosi x 30 anni. Non stiamo parlando di case di lusso al centro di Roma, ma di periferia, costruite con materiali di basso livello, insomma case economiche x i meno fortunati. Con la legge che ha permesso, pagando l'obolo, di vendere ed acquistare a libero mercato si è stravolto il senso e la ratio del legislatore precedente, che voleva aiutare i giovani a comprare una casa, modesta, x crescere una famiglia. Non è giusto che questo privilegio venga concesso solo a pochi eletti. Perdonate lo sfogo ma io la penso cosí.
La penso come te...
Hai pienamente ragione
 

iteleo

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Privato Cittadino
Una sola cosa mi dispiace. Il legislatore non avrebbe MAI dovuto permettere di consentire la vendita a libero mercato di queste case. Tutti avrebbero dovuto avere la possibilitá di acquistare una prima casa senza "strozzarsi" impegnandosi x 30 anni. Non stiamo parlando di case di lusso al centro di Roma, ma di periferia, costruite con materiali di basso livello, insomma case economiche x i meno fortunati. Con la legge che ha permesso, pagando l'obolo, di vendere ed acquistare a libero mercato si è stravolto il senso e la ratio del legislatore precedente, che voleva aiutare i giovani a comprare una casa, modesta, x crescere una famiglia. Non è giusto che questo privilegio venga concesso solo a pochi eletti. Perdonate lo sfogo ma io la penso cosí.
La penso come te...
Hai pienamente ragione
Però nella mia zona vi sono altri 10000 mc da costruire e molti invenduti anche. Quindi se volete potete è penso anche in altre zone. C'è posto per tutti. Invece che riqualificare il vecchio a Roma si preferisce lottizare. Nessun ha toltoniente nessuno è abbiamo sempre pagato tutto: i costi di esproprio, le e opere di urbanizzazione, ecc. Il comune non ha sborsato una lira e non ha costruito scuole e servizi. Le case le abbiamo pagate care, non al prezzo che determina il comune. Con 100.000 euro non si costruisce una casa. Grazie a chi aderisce a queste iniziative si costruisce e i prezzi delle case, anche in affitto, scendono. Altrimenti gli affitti sarebbero ancora più alti. Le vere case economiche devono essere realizzate dall'ATER non da noi privati.
 

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