Hal75

Membro Junior
Agente Immobiliare
Non ti seguo...che significa che hai accettato un atto diverso da quello citato....l'atto ha estremi identificativi....ti hanno fatto visionare un atto con gli stessi estremi ma dal contenuto diverso?!?!? Sarebbe penalmente rilevante
Intendevo che di fatto non si era consapevoli della complessità della convenzione che non era stata visionata nella totalità e tantomeno firmata...per noi la convenzione ri
Scusa...ma tu firmi un atto notarile senza prendere visione dei documenti richiamati???? A parte che il tuo notaio dovrebbe tutelare i tuoi interessi. Personalmente io prima di firmare ho letto tutti gli atti richiamati e ti garantisco che non è. Previsto che devi sottoscriverli per presa visione. Fa fede la sottoscrizione del rogito per l'accettazione dei documenti in esso richiamati
Il problema non sono io che firmò atti che non conosco ma sono i notai che non conoscono o fanno finta di non conoscere le convenzioni e rogitano immobili vincolati...e sono del mestiere e ben pagati...
 

giuseppe 49

Nuovo Iscritto
Concordo pienamente con questo intervento e i successivi: chi scrive come Cappuccio80 non ha bisogno del forum. Sa già tutto. In bocca al lupo a lui, anche da parte mia. Coraggio, andiamo avanti. Anch'io ho presentato il modulo per l'affrancamento del prezzo, nei giorni scorsi. Anche a me è stato riferito che ci vorrà del tempo, perché la commissione prezzi deve finire il suo lavoro e poi dovranno organizzarsi per fare i conteggi. E saremo informati sulla cifra da pagare e le modalità per la convenzione, con una lettera del comune. E' una situazione molto brutta e faticosa per noi. Ansiogena. Ingiusta. Ma si risolverà. Io dovrò anche cercare di nuovo altri acquirenti. Sto subendo una perdita. Ma perdere anche l'equilibrio mentale sarebbe peggio. Lo scambio di informazioni concrete su questo forum è stato e continua ad essere un servizio gratuito e responsabile per chi, come me, dovrebbe attendere nel nulla questi mesi di vuoto. Buona domenica a tutti.
ciao , posso chiederti dove si presenta la domanda , gli orari , e se tutti i piani di zona sono interessati io sono a settecamini grazie
 

lorenzovitale

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ragazzi gli stessi notai allo stato attuale se gli parli di affrancamento ecc. Ti dicono di andare in comune per ulteriori delucidazioni perché anche loro non ci stanno più capendo niente il mio addirittura ed anche un mio amico che lavora presso un un altro notaio mi ha detto che non vedono di buon occhio il notariato romano perché a volte con i loro studi fanno più casino che altro la lettera del consigliere del notariato che metteva in dubbio chi dovesse affrancare ne è una testimonianza.
Vorrei aggiungere una cosa premesso che come più volte ho scritto non sono un agente immobiliare o un notaio ma un privato cittadino che ha comprato un immobile che amo e che per me non ha prezzo anche se ora la cassazione dice che lo dovevo comprare a prezzo imposto poiché credo che sia l'elemento emozionale soggettivo che da valore ad una cosa, detto questo cosa gli si può imputare a chi mi ha venduto casa o al notaio o all'agenzia immobiliare se il comune che è titolato a far rispettare la convenzione ed a dargli una giusta interpretazione ribadisce che puoi vendere e comprare a prezzo di mercato e questo lo ribadisce anche sulla delibera dove afferma che aveva seguito un orientamento giurisprudenziale che dava valore alla libera pattuizione tra le parti, per questo non mi sento di addossare colpe a nessuno e ne a me stesso se non al comune.
 

lorenzovitale

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Aggiungo che quando comprai nel 2010 l'agente immobiliare fu professionale al massimo accompagnandomi a fare il rogito e mi fece vedere subito la convenzione dopo aver visionato l'immobile è anche vero che nella ricerca della casa all'epoca ne trovai certi da prendere a calci ma come in tutte le professioni c'è l'onesto e il disonesto.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Ma come fai a parlare di "silenzi del comune"....il comune si é espresso più volte...ma le hai lette le varie note e la comunicazione che ha ufficialmente inviato al notariato in merito al decreto sviluppo??? Il problema é che non é stato in silenzio nessuno...lo hanno messo nero su bianco. E se l'amministrazione preposta a redigere la convenzione ti dice cha la medesima non contiene vincoli per il prezzo di cessione...viene da se che l'art. 7 che citi si riferisce ad altre limitazioni....inalienabilità prima del quinquennio, requisiti oggettivi e soggettivi, obbligazioni correlate all'esproprio...ecc...

Salve,
per quanto riguarda le note a firma dei vari dirigenti che si sono succeduti alla guida del U.O. Edilizia Sociale del Comune di Roma, vorrei precisare che detti documenti non sono affatto "NULLA OSTA" a vendere a prezzo libero di mercato ma, come specificato nell'oggetto delle stesse, dei "CHIARIMENTI" (per noi sibillini!) relativamente alla questone delle ri-vendite della tipologia di alloggi di cui parliamo (da oltre 160 pagine).

Come scritto in una denuncia di una ns. associata, i predetti dirigenti hanno commesso un falso ideologico perchè hanno affermato che “la convenzione in oggetto non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima” laddove, nelle convenzioni (stipulate fino al 2005) è testualmente scritto:
I. L’obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario”;
II. “Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito…”;
III. al prezzo come sopra calcolato, va applicata una percentuale di deprezzamento in base all’età dell’edificio come appresso indicato:“da 0 a 5 anni - 0%; da 5 a 10 anni – 5%; da 10 a 20 anni – 10%; da 20 a 30 anni – 20%; oltre 30 anni – 30%”.
IV. in caso di violazione [del prezzo massimo di cessione], venga applicato, al superficiario inadempiente, la sanzione pari a quattro volte la differenza tra il prezzo effettivamente richiesto e quello determinato in base alla modalità di calcolo previste dalla medesima convenzione.

Tale attività chiarificatrice (sic !!!), in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, non sarebbe competenza di un dirigente di una Unità Operativa.

AL RIGUARDO, LA MAGISTRATURA PENALE STA ACCERTANDO SE IN TALE COMPORTAMENTO POSSA ESSERE RAVVISATO IL REATO DI USURPAZIONE DI POTERE (ART. 287 c.p.) PERCHE' L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UNA NORMA DOVREBBE ESSERE COMPETENZA SOLO DEL ENTE CHE L'HA EMANATA (IN QUESTO CASO L'ASSEMBLEA CAPITOLINA).

Per quanto attiene alla famosa nota del 21.02.2013 occore precisare quanto segue:
1) è una diretta conseguenza del nostro esposto alle assicurazioni dei notai (cfr. http://www.area167.org/Documenti/Alle Assicurazioni.pdf);
2) L'affermazione secondo cui le Convenzioni stipulate dal Comune di Roma riferiti sia al diritto di superficie "non introducono divieti convenzionali di inalienabilità delle singole unità abitative decorsi, ovviamente, i cinque anni dal loro primo trasferimento, con specifico riferimento alla libera commerciabilità degli immobili stessi", si riferisce espressamente solo agli "schemi di convezione attualmente in vigore" E, IN UN CERTO SENSO E' CORRETTA.

Difatti, in quel momento per quanto riguarda il diritto di superficie era in vigore il nuovo schema approvato con Delibera del C.C. n. 173/2005 dove qualche manina - qualcuno dice all'insaputa dei Consiglieri Comunali - ha modificato l'art. 14 dei "Patti, oneri... Allegato A allo schema di convenzione", in cui era prima scritto: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato" facendolo diventare: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga, tra il concessionario del diritto di superficie e l'acquirente assegnatario, dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato".


Per inciso, per eliminare tale distorsione, assolutamente illegittima, nella Delibera "Tronca" è stato dato apposito mandato ai competenti uffici comunali.

Tutto ciò per dire, che l'azione risarcitoria verso il Comune di Roma potrebbe riservare molte più incognite di quella contro i notai (di cui parlerò in qualche prossimo post).


Nella speranza di non avervi annoiato, invio un saluto a tutti.




 
Ultima modifica:

lorenzovitale

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Salve,
per quanto riguarda le note a firma dei vari dirigenti che si sono succeduti alla guida del U.O. Edilizia Sociale del Comune di Roma, vorrei precisare che detti documenti non sono affatto "NULLA OSTA" a vendere a prezzo libero di mercato ma, come specificato nell'oggetto delle stesse, dei "CHIARIMENTI" (per noi sibillini!) relativamente alla questone delle ri-vendite della tipologia di alloggi di cui parliamo (da oltre 160 pagine).

Come scritto in una denuncia di una ns. associata, i predetti dirigenti hanno commesso un falso ideologico perchè hanno affermato che “la convenzione in oggetto non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima” laddove, nelle convenzioni (stipulate fino al 2005) è testualmente scritto:
I. L’obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario”;
II. “Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito…”;
III. al prezzo come sopra calcolato, va applicata una percentuale di deprezzamento in base all’età dell’edificio come appresso indicato:“da 0 a 5 anni - 0%; da 5 a 10 anni – 5%; da 10 a 20 anni – 10%; da 20 a 30 anni – 20%; oltre 30 anni – 30%”.
IV. in caso di violazione [del prezzo massimo di cessione], venga applicato, al superficiario inadempiente, la sanzione pari a quattro volte la differenza tra il prezzo effettivamente richiesto e quello determinato in base alla modalità di calcolo previste dalla medesima convenzione.

Tale attività chiarificatrice (sic !!!), in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, non sarebbe competenza di un dirigente di una Unità Operativa.

AL RIGUARDO, LA MAGISTRATURA PENALE STA ACCERTANDO SE IN TALE COMPORTAMENTO POSSA ESSERE RAVVISATO IL REATO DI USURPAZIONE DI POTERE (ART. 287 c.p.) PERCHE' L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UNA NORMA DOVREBBE ESSERE COMPETENZA SOLO DEL ENTE CHE L'HA EMANATA (IN QUESTO CASO L'ASSEMBLEA CAPITOLINA).

Per quanto attiene alla famosa nota del 21.02.2013 occore precisare quanto segue:
1) è una diretta conseguenza del nostro esposto alle assicurazioni dei notai (cfr. http://www.area167.org/Documenti/Alle Assicurazioni.pdf);
2) L'affermazione secondo cui le Convenzioni stipulate dal Comune di Roma riferiti sia al diritto di superficie "non introducono divieti convenzionali di inalienabilità delle singole unità abitative decorsi, ovviamente, i cinque anni dal loro primo trasferimento, con specifico riferimento alla libera commerciabilità degli immobili stessi", si riferisce espressamente solo agli "schemi di convezione attualmente in vigore" E, IN UN CERTO SENSO E' CORRETTA.

Difatti, in quel momento per quanto riguarda il diritto di superficie era in vigore il nuovo schema approvato con Delibera del C.C. n. 173/2005 dove qualche manina - qualcuno dice all'insaputa dei Consiglieri Comunali - ha modificato l'art. 14 dei "Patti, oneri... Allegato A allo schema di convenzione", in cui era prima scritto: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato" facendolo diventare: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga, tra il concessionario del diritto di superficie e l'acquirente assegnatario, dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato".


Per inciso, per eliminare tale distorsione, assolutamente illegittima, nella Delibera "Tronca" è stato dato apposito mandato ai competenti uffici comunali.

Tutto ciò per dire, che l'azione risarcitoria verso il Comune di Roma potrebbe riservare molte più incognite di quella contro i notai (di cui parlerò in qualche prossimo post).


Nella speranza di non avervi annoiato, invio un saluto a tutti.



Gentile Giuseppe vorrei sapere se avete proposto come associazione ricorso contro la delibera tronca di affrancamento
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Gentile Giuseppe vorrei sapere se avete proposto come associazione ricorso contro la delibera tronca di affrancamento

Sappiamo per certo che il Commissario ha chiesto al Dipartimento "considerazioni in merito" urgenti riguardo le ns. osservazioni .

Attendiamo di sapere, se per il bene dei cittadini romani, si provvederà a modificare la Delibera approvata il 17.12.2015; inoltre siamo curiosi di conoscere come la "Commisione Stime" ha effettuato la determinazione del valore venale dei suoli.

Il tempo per un (eventuale) ricorso al TAR scade il giorno11.03.2016; per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica scade il 10.05.2016.

Comunque, l'Assemblea Capitolina, in persona del Commisario Tronca, per Legge dovrebbe controdedurre.
 
Ultima modifica:

lorenzovitale

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Scusi se la importuno ma sfrutto la sua enorme conoscenza in materia tralasciando l'opportunità o no per ricorrere (i termini li conoscevo per questo non sono andato a farmi fare i conteggi) io che sono un terzo acquirente ed il mio pdz è osteria del curato 1 saldo e conguaglio e pagato anzi il comune ci ha ridato i soldi indietro quanto pensa che dovrei pagare ancora per affrancare, premetto che non ho intenzione di richiedere un risarcimento di danni ad una famiglia che come me ha comprato a prezzo di mercato
Grazie per la sua attenzione
 

Houdini72

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve,
per quanto riguarda le note a firma dei vari dirigenti che si sono succeduti alla guida del U.O. Edilizia Sociale del Comune di Roma, vorrei precisare che detti documenti non sono affatto "NULLA OSTA" a vendere a prezzo libero di mercato ma, come specificato nell'oggetto delle stesse, dei "CHIARIMENTI" (per noi sibillini!) relativamente alla questone delle ri-vendite della tipologia di alloggi di cui parliamo (da oltre 160 pagine).

Come scritto in una denuncia di una ns. associata, i predetti dirigenti hanno commesso un falso ideologico perchè hanno affermato che “la convenzione in oggetto non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima” laddove, nelle convenzioni (stipulate fino al 2005) è testualmente scritto:
I. L’obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario”;
II. “Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito…”;
III. al prezzo come sopra calcolato, va applicata una percentuale di deprezzamento in base all’età dell’edificio come appresso indicato:“da 0 a 5 anni - 0%; da 5 a 10 anni – 5%; da 10 a 20 anni – 10%; da 20 a 30 anni – 20%; oltre 30 anni – 30%”.
IV. in caso di violazione [del prezzo massimo di cessione], venga applicato, al superficiario inadempiente, la sanzione pari a quattro volte la differenza tra il prezzo effettivamente richiesto e quello determinato in base alla modalità di calcolo previste dalla medesima convenzione.

Tale attività chiarificatrice (sic !!!), in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, non sarebbe competenza di un dirigente di una Unità Operativa.

AL RIGUARDO, LA MAGISTRATURA PENALE STA ACCERTANDO SE IN TALE COMPORTAMENTO POSSA ESSERE RAVVISATO IL REATO DI USURPAZIONE DI POTERE (ART. 287 c.p.) PERCHE' L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UNA NORMA DOVREBBE ESSERE COMPETENZA SOLO DEL ENTE CHE L'HA EMANATA (IN QUESTO CASO L'ASSEMBLEA CAPITOLINA).

Per quanto attiene alla famosa nota del 21.02.2013 occore precisare quanto segue:
1) è una diretta conseguenza del nostro esposto alle assicurazioni dei notai (cfr. http://www.area167.org/Documenti/Alle Assicurazioni.pdf);
2) L'affermazione secondo cui le Convenzioni stipulate dal Comune di Roma riferiti sia al diritto di superficie "non introducono divieti convenzionali di inalienabilità delle singole unità abitative decorsi, ovviamente, i cinque anni dal loro primo trasferimento, con specifico riferimento alla libera commerciabilità degli immobili stessi", si riferisce espressamente solo agli "schemi di convezione attualmente in vigore" E, IN UN CERTO SENSO E' CORRETTA.

Difatti, in quel momento per quanto riguarda il diritto di superficie era in vigore il nuovo schema approvato con Delibera del C.C. n. 173/2005 dove qualche manina - qualcuno dice all'insaputa dei Consiglieri Comunali - ha modificato l'art. 14 dei "Patti, oneri... Allegato A allo schema di convenzione", in cui era prima scritto: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato" facendolo diventare: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga, tra il concessionario del diritto di superficie e l'acquirente assegnatario, dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato".


Per inciso, per eliminare tale distorsione, assolutamente illegittima, nella Delibera "Tronca" è stato dato apposito mandato ai competenti uffici comunali.

Tutto ciò per dire, che l'azione risarcitoria verso il Comune di Roma potrebbe riservare molte più incognite di quella contro i notai (di cui parlerò in qualche prossimo post).


Nella speranza di non avervi annoiato, invio un saluto a tutti.




Non credo ci siano difficoltà nel valutare eventuali responsabilità del comune soprattutto se consideriamo che hanno ammesso di aver fornito un'errata interpretazione della materia...non dimentichiamo che non hanno dato attuazione a quanto previsto dal decreto sviluppo in merito alla rimozione dei vincoli precludendo agli interessati l'esercizio di un diritto. Inoltre la "scappatoia" relativa agli "schemi attualmente in vigore" riferita alla nota del 2013 lascia aperte numerose interpretazioni....lo schema della mia convenzione é comunque in vigore avendo la stessa una durata di 99 anni...avrebbero dovuto scrivere "gli schemi adottati con delibera 173/2005...". Se infine consideriamo tutti i "nulla osta" o "chiarimenti" rilasciati che accatastati superano la torre di Pisa...oserei dire che la situazione non risulterebbe così...serena....
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Scusi se la importuno ma sfrutto la sua enorme conoscenza in materia tralasciando l'opportunità o no per ricorrere (i termini li conoscevo per questo non sono andato a farmi fare i conteggi) io che sono un terzo acquirente ed il mio pdz è osteria del curato 1 saldo e conguaglio e pagato anzi il comune ci ha ridato i soldi indietro quanto pensa che dovrei pagare ancora per affrancare, premetto che non ho intenzione di richiedere un risarcimento di danni ad una famiglia che come me ha comprato a prezzo di mercato
Grazie per la sua attenzione

Non ho capito "saldo e conguaglio e pagato anzi il comune ci ha ridato i soldi indietro"
 

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