Salve,
per quanto riguarda le note a firma dei vari dirigenti che si sono succeduti alla guida del U.O. Edilizia Sociale del Comune di Roma, vorrei precisare che detti documenti non sono affatto "NULLA OSTA" a vendere a prezzo libero di mercato ma, come specificato nell'oggetto delle stesse, dei "CHIARIMENTI" (per noi sibillini!) relativamente alla questone delle ri-vendite della tipologia di alloggi di cui parliamo (da oltre 160 pagine).
Come scritto in una denuncia di una ns. associata, i predetti dirigenti
hanno commesso un falso ideologico perchè hanno affermato che “
la convenzione in oggetto non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima” laddove, nelle convenzioni (stipulate fino al 2005) è testualmente scritto:
I. “L’obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario”;
II. “Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito…”;
III. al prezzo come sopra calcolato, va applicata una percentuale di deprezzamento in base all’età dell’edificio come appresso indicato:“da 0 a 5 anni - 0%; da 5 a 10 anni – 5%; da 10 a 20 anni – 10%; da 20 a 30 anni – 20%; oltre 30 anni – 30%”.
IV. in caso di violazione [del prezzo massimo di cessione], venga applicato, al superficiario inadempiente, la sanzione pari a quattro volte la differenza tra il prezzo effettivamente richiesto e quello determinato in base alla modalità di calcolo previste dalla medesima convenzione.
Tale attività chiarificatrice (sic !!!), in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, non sarebbe competenza di un dirigente di una Unità Operativa.
AL RIGUARDO, LA MAGISTRATURA PENALE STA ACCERTANDO SE IN TALE COMPORTAMENTO POSSA ESSERE RAVVISATO IL REATO DI USURPAZIONE DI POTERE (ART. 287 c.p.) PERCHE' L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI UNA NORMA DOVREBBE ESSERE COMPETENZA SOLO DEL ENTE CHE L'HA EMANATA (IN QUESTO CASO L'ASSEMBLEA CAPITOLINA).
Per quanto attiene alla famosa nota del 21.02.2013 occore precisare quanto segue:
1) è una diretta conseguenza del nostro esposto alle assicurazioni dei notai (cfr. http://www.area167.org/Documenti/Alle Assicurazioni.pdf);
2) L'affermazione secondo cui le Convenzioni stipulate dal Comune di Roma riferiti sia al diritto di superficie "non introducono divieti convenzionali di inalienabilità delle singole unità abitative decorsi, ovviamente, i cinque anni dal loro primo trasferimento, con specifico riferimento alla libera commerciabilità degli immobili stessi", si riferisce espressamente solo agli "schemi di convezione attualmente in vigore" E, IN UN CERTO SENSO E' CORRETTA.
Difatti, in quel momento per quanto riguarda il diritto di superficie era in vigore il nuovo schema approvato con Delibera del C.C. n. 173/2005 dove qualche manina - qualcuno dice all'insaputa dei Consiglieri Comunali - ha modificato l'art. 14 dei "Patti, oneri... Allegato A allo schema di convenzione", in cui era prima scritto: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato" facendolo diventare: "Il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga, tra il concessionario del diritto di superficie e l'acquirente assegnatario, dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato".
Per inciso, per eliminare tale distorsione, assolutamente illegittima
, nella Delibera "Tronca" è stato dato apposito mandato ai competenti uffici comunali.
Tutto ciò per dire, che l'azione risarcitoria verso il Comune di Roma potrebbe riservare molte più incognite di quella contro i notai (di cui parlerò in qualche prossimo post).
Nella speranza di non avervi annoiato, invio un saluto a tutti.