Bisogna partire dalla sent. 18135/201 che - per ciò che riguarda l'argomento che stiamo affrontando - ha fissato i seguenti paletti:
1) vanno distinte le convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 (come nel mio caso) da quelle ex artt. 7 e 8 L. 10/1977. Mettere insieme i due tipi di convenzione, ora, dopo la sentenza in esame, non è più possibile: è tutta qua l'origine dei casini nei quali ci troviamo;
2) infatti, solo per le seconde (ex artt. 7 e 8 L. 10/1977) il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione";
3) nel primo caso, invece, (art. 35 L. 865/1971) occorre stipulare apposita convenzione per atto pubblico (l'affrancazione, appunto), in quanto - cito le Sezioni Unite (mica un utente del forum, con tutto il rispetto) - "in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), [il vincolo del prezzo] segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita".
Secondo me è chiaro, poi ognuno può dire la sua.