LauraPalmer

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Quella che in sentenza viene definita "liberatoria" non è altro che il documento che voi preferite chiamare "NULLA OSTA" e che nel linguaggio del Comune è definito "CHIARIMENTO"
Caro @Cesco76 è inutile che cerchi di mischiare le carte.
Per quanto riguarda la durata devo precisarti che la causa è partita nel 2010 ed è stata bloccata per un certo tempo a causa di un esposto contro il Giudice (che alla fine, cambiando sezione, ha preferito lasciare il compito ad un' altro giudice)
Siccome conosci bene la storia dell'iter della sentenza di cassazione n. 18135/2016, vedi di non fare il finto tondo.
inoltre il documento lei cita dice che è definito dal comune chiarimento ma non è vero ora le allego una foto .... sbaglio anche su questo o in questo documento firmato da un dirigente viene chiamato nulla osta?????
 

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Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Forse non ci
secondo lei sbaglio quando dico che la sentenza da lei citata è una sentenza di primo grado e che nell'ordinamento giuridico italiano sono previstii tre gradi di giudizio?
sbaglio quando dico che molto spesso il giudicato della sentenza di appello è difforme rispetto alla sentenza di primo grado?

Le sentenze si valutano in base a come sono state scritte.
Se non mi sbaglio, 5 avvocati ti hanno detto che una causa, con "nulla osta" ante sentenza 18135, non ha possibilità di vittoria.
Questa sentenza dimostra il contrario!.

La nota del dipatimento di urbanistica datata febbraio 2013, è stata presentata anche nel procedimento da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Roma, ma non è stata considerata perchè quella nota si riferisce agli "schemi di convenzione attualmente" in vigore (al 2013).
Nel 2013 lo schema in vigore era quello approvato con Delibera n. 173/2005.
La maggior parte delle convenzioni invece sono state stipulate in base alle Delibere n. 980/1973 e 179/1983.
Per inciso siccome la Delibera 173/2005 è palesemente contra legem, il Prefetto Tronca, nella delibera n. 33/2015 ha stabilito quanto segue:
e) di dare mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento del contenuto dei vigenti schemi di convenzioni comunali, approvati con le deliberazioni Consiglio Comunale nn. 173/2005, 31/2007 e Assemblea Capitolina n. 60/2014, prevedendo l’introduzione di meccanismi deputati a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento.
 

LauraPalmer

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Forse non ci


Le sentenze si valutano in base a come sono state scritte.
Se non mi sbaglio, 5 avvocati ti hanno detto che una causa, con "nulla osta" ante sentenza 18135, non ha possibilità di vittoria.
Questa sentenza dimostra il contrario!.

La nota del dipatimento di urbanistica datata febbraio 2013, è stata presentata anche nel procedimento da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Roma, ma non è stata considerata perchè quella nota si riferisce agli "schemi di convenzione attualmente" in vigore (al 2013).
Nel 2013 lo schema in vigore era quello approvato con Delibera n. 173/2005.
La maggior parte delle convenzione invece sono state stipulate in base alle Delibere n. 980/1973 e 179/1983.
Per inciso siccome la Delibera 173/2005 è palesemente contra legem, il Prefetto Tronca, nella delibera n. 33/2015 ha stabilito quanto segue:
e) di dare mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento del contenuto dei vigenti schemi di convenzioni comunali, approvati con le deliberazioni Consiglio Comunale nn. 173/2005, 31/2007 e Assemblea Capitolina n. 60/2014, prevedendo l’introduzione di meccanismi deputati a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento.
si ma le ripeto Dott Di piero sbaglio o la sentenza da lei citata è una sentenza di primo grado?
sbaglio quando parlo di termini infiniti (18 anni) per arrivare ad una sentenza definitiva come la 18135? che l'immobile resta congelato nelle more del procedimento? sbaglio nel dire che è il comune a definirlo nulla osta? e ammesso che la circolare difetti nel modo da lei sopra esposto un cittadino comune che porta al comune una richiesta di nulla osta x la vendita a libero mercato di un immobile con convenzione stipulata nel 1985 (mostrata al dirigente)e gli viene risposto con la circolare di cui sopra che colpa ha ???la colpa sarà del comune o sbaglio?? e sopratutto mi piacerebbe avere la sua opinione sull'altro aspetto che le avevo scritto, ovvero in merito al suo ricorso avverso la delibera 40
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
si ma le ripeto Dott Di piero sbaglio o la sentenza da lei citata è una sentenza di primo grado?
Cosa cambia? Cosa c'è che non va in quella sentenza?
Se si fa un appello palesemente infondato, si rischia anche la condanna per lite temeraria.
In tal caso potrebbe essere condannato anche l'avvocato!
Addirittura, potrebbe capitare che un appello, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 506/2011 e 13185/2015, non superi nemmeno il filtro di ammissibilità.

nel caso di specie, verosimilmente la Corte di Appello di Roma non entrerà nel merito della questione perchè il procedimento dovrebbe essere dichiarato inammissibile per un vizio di notifica.
 

LauraPalmer

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Cosa cambia? Cosa c'è che non va in quella sentenza?
Se si fa un appello palesemente infondato, si rischia anche la condanna per lite temeraria.
In tal caso potrebbe essere condannato anche l'avvocato!
Addirittura, potrebbe capitare che un appello, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 506/2011 e 13185/2015, non superi nemmeno il filtro di ammissibilità.

nel caso di specie, verosimilmente la Corte di Appello di Roma non entrerà nel merito della questione perchè il procedimento dovrebbe essere dichiarato inammissibile per un vizio di notifica.
Dott Di Piero mi dispiace constatare che ogni volta prende una sola frase del mio intervento invece di rispondere in modo omogeneo ai mie quesiti posti con educazione, devo dedurre una non volontà di chiarire tout court i miei dubbi, ovviamente è libero di agire in tal senso ci mancherebbe altro ma ne prendo atto e invece di perdere tempo a riscrivere nuovamente tutte le mie domande per la terza o quarta volta libero anche lei e non la disturbo oltre, la ringrazio.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Dott Di Piero mi dispiace constatare che ogni volta prende una sola frase del mio intervento invece di rispondere in modo omogeneo ai mie quesiti posti con educazione, devo dedurre una non volontà di chiarire tout court i miei dubbi, ovviamente è libero di agire in tal senso ci mancherebbe altro ma ne prendo atto e invece di perdere tempo a riscrivere nuovamente tutte le mie domande per la terza o quarta volta libero anche lei e non la disturbo oltre, la ringrazio.

Sono io che non ho più intenzione di ripondere alle sue domande tendenziose e provocatorie.
 
C

Cesco76

Ospite
Quella che in sentenza viene definita "liberatoria" non è altro che il documento che voi preferite chiamare "NULLA OSTA" e che nel linguaggio del Comune è definito "CHIARIMENTO"
Caro @Cesco76 è inutile che cerchi di mischiare le carte.
Per quanto riguarda la durata devo precisarti che la causa è partita nel 2010 ed è stata bloccata per un certo tempo a causa di un esposto contro il Giudice (che alla fine, cambiando sezione, ha preferito lasciare il compito ad un' altro giudice)
Siccome conosci bene la storia dell'iter della sentenza di cassazione n. 18135/2016, vedi di non fare il finto tondo.

Buongiorno Dott Di Piero, mi piacerebbe che invece di commentare il commento del Sig.Cesco al mio messaggio, mi desse la sua opinione su quanto da me scritto:
secondo lei sbaglio quando dico che la sentenza da lei citata è una sentenza di primo grado e che nell'ordinamento giuridico italiano sono previstii tre gradi di giudizio?
sbaglio quando dico che molto spesso il giudicato della sentenza di appello è difforme rispetto alla sentenza di primo grado?
sbaglio quando dico che la sentenza 18135 per arrivare all'ultimo grado ha impiegato 18 anni?
sbaglio quando dico che nelle more del procedimento l'immobile oggetto della controversia viene "congelato"?
inoltre preciso che per quanto mi concerne non mi riferisco al documento a cui lei fa riferimento
Chi è che miachia le carte?... Sarei io?
 

Avv Antonio Corvasce

Nuovo Iscritto
Professionista
Scandali a non finire da nord a sud. Ed a rimetterci sono sempre i poveri cittadini, questa volta "nostri cugini" per aver prenotato appartamenti costruiti come edilizia popolare.
Leggete questa notizia proveniente dalla Puglia. Per fortuna in questo caso è intervenuta la Magistratura; visto come ganno le cose a Roma e nei casini in cui siamo invischiati chissà quante di queste situazioni ci sono state senza che nessuno ci abbia salvato. Che amarezza...
False consulenze, la finanza scopre truffa da 800 mila euro
Gent.mo sig. "IOOBBI",

mi vedo nuovamente obbligato a scrivere queste righe per rispondere alle sue insinuazioni sulla mia persona, contenute su alcuni “post” di questo forum.

In particolare Lei, evidentemente riferendosi al sottoscritto, interloquendo con altri utenti del "Forum" che ci ospita, ha postato un articolo del Corriere della Sera del 18/12/2014.

Per Sua opportuna conoscenza, La informo che nell’indagine da Lei citata, pendente presso la Procura della Repubblica di Trani e che ad oggi non ha portato alcun esito, il sottoscritto non è affatto indagato per “ soldi spariti per … false consulenze a cooperative” come riportato nel predetto articolo, peraltro oggetto di mia denuncia per diffamazione aggravata attualmente oggetto di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari; pertanto, conseguentemente, anche il Suo "post" è all’evidenza diffamatori.
Per il resto l’indagine in questione attiene a fatti del tutto estranei al sottoscritto, tant’è che, lo ribadisco ho già provveduto a denunciare penalmente alcune testate giornalistiche che hanno diffuso notizie false sull’argomento, così come ho dato mandato ai miei legali di fare nei Suoi confronti.

In ogni caso, non comprendo come le suddette notizie e/o diffamazioni, possano attenere all’argomento del blog che ci ospita, a meno che Lei non ritenga che offendendo il sottoscritto, le Sue idee siano “valide”.

Tanto Le dovevo per Sua opportuna conoscenza ed ogni buon fine di Legge.

Distinti Saluti
 

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