Dottor Di Piero in riferimento alla sentenza da lei citata mi permetto di avanzare alcune considerazioni che premetto essere del tutto personali:
- dal testo appare evidente come i tempi prospettati da
@Cesco76 siano del tutto veritieri, mi riferisco al fatto che il ricorso è stato presentato nel 2009 mentre la sentenza è solo del 2014
- la sentenza da lei richiamata si riferisce ad una sentenza di primo grado, dunque non so se nel caso specifico si sia proceduto con un appello, ma per onestà intellettuale va detto che i gradi di giudizio nell'ordinamento giuridico italiano sono tre, e non è raro assistere ad un giudicato in appello totalmente contrastante con quanto stabilito dalla sentenza di primo grado
- conferma di quanto sopra la sentenza di Cassazione del 2015 è ultimo atto di una controversia iniziata nel lontano 1997 dunque parliamo di 18 anni
- nel corso dell'esperimento di tutti e tre i gradi di giudizio va sottolineato come l'immobile oggetto di controversia sia "congelato" ovvero nessuna azione può su di esso essere compiuta
- nella sentenza si parla di un documento del 2009 una sorta di liberatoria che si ritiene non essere equiparabile ad un atto idoneo ad ampliare la sfera giuridica del destinatario come il "nulla osta", assodato ciò non è detto che tutti i venditori iscritti su questo forum e a cui io mi riferivo nel mio precedente post dispongano di quel documento ritenuto non sufficiente e non invece di altro/altri documenti
infine mi piacerebbe chiederle, aldilà di quanto sopra, come mai visto che è evidente che le maggiori sue e di altri perplessità concernono precipuamente gli aspetti relativi ai casi inerenti "diritto di trasformazione superficie in proprietà piena" come ad esempio l'effettiva legittimità del pagamento dell'eventuale obolo se già si è provveduto a trasformare etc etc .. perché non impugna i soli punti a ciò relativi invece di ricorrere avverso ad una delibera tutta (aldilà del risultato concreto che solo nelle opportune sedi di giustizia potrò essere definito) teoricamente mettendo a rischio l'evasione delle pratiche di procedura di affrancazione che per la prima volta concreterebbero un inversione di rotta rispetto ad anni ed anni di comportamenti contra legem adottati dal comune, eviterebbero la speculazione da lei giustamente tanto disprezzata, e permetterebbero a secondi terzi acquirenti o primi acquirenti a loro volta beffati dal famoso prezzo calmierato a cui molte cooperative sabbiamo benissimo essere venute mento, di realizzare il principio primo dell'edilizia agevolata da lei spesso ricordato: giustizia sociale.