A mio avviso, per le convenzioni in diritto di proprietà ante Legge 179/1992, che ovviamente sono tutte più vecchie di 20 anni, in linea di principio si può fare sia la trasformazione (con lo schema in allegato C alla Deliberazione 54/2003, per rendere la convenzione equivalente a quelle in Diritto di proprietà post 179/1992) che l'affrancazione con l'effetto, per entrambe, di eliminare il vincolo del prezzo massimo.
Comunque, sia dal punto di vista dell'interpretazione dei Funzionari del Comune di Roma secondo i quali tutto quello che avvenuto nel passato non esiste più (pensando così di scaricarsi la coscienza da tutto il pasticcio che hanno creato!), sia dal punto di vista del corrispettivo, conviene l'affrancazione, ai sensi del comma 49-bis, poiché esso si riduce al 30% di quello che scaturisce dal comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, invece di pagarlo totalmente con la Trasformazione ai sensi del comma 46.