EmiVal

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Domanda @Santi60 ... posso assumerti come avvocato? :sorrisone::sorrisone::sorrisone:

Probabilmente già lo sai, ma lo schema di convenzione 865/71 di Roma è in realtà uno solo, originariamente redatto negli anni '80, poi nel tempo si è via via più "raffinato" cambiando frasi qua e la, dove ad esempio parole come "concessionario" vengono sostituite da "superficiario"; per altro le parole modificate sono totalmente decontestualizzate in alcuni punti.

Nel 2005 sembra che lo schema di convenzione base sia stato totalmente revisionato, ma in effetti le interpretazioni relative alla nota destinata al Notariato, spacchettando frase per frase, sono presumibilmente corrette: il documento parlava di *TUTTE* le convenzioni in vigore (passate, presenti e future).

Ad ogni modo, anche davanti tali evidenze, la nostra situazione non è cambiata :rabbia:

Non so se ti è chiaro, ma la nostra situazione non è cambiata e non cambierà finché non li fermerà una sentenza. E un'altra e ancora un'altra e poi un'altra ancora.
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Non so se ti è chiaro, ma la nostra situazione non è cambiata e non cambierà finché non li fermerà una sentenza. E un'altra e ancora un'altra e poi un'altra ancora.
Si @EmiVal questo che tu dici mi è chiaro, solo la legge può mettere fine a questo scempio, peccato che io non credo nella giustizia Italiana e, peggio ancora, ormai non credo più neanche nella fratellanza tra cittadini.

Tanto stai sicuro che malgrado i nulla-osta e ora questa nuova nota del notariato trapelata (pubblicamente) ieri, ci sarà ancora qualcuno che sosterrà che il cattivone è il venditore, il notaio, l'agenzia immobiliare...
 

Mobil

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scusa @Santi60 ma non mi trovo, a me prima della delibera 40 il valore venale era 33,63 nella delibera 55/2011 e non vi erano cause di esproprio. Come è possibile che a 5 anni di distanza sia triplicato a 91,29? L'ipotesi che abbiano calcolato il conguaglio a me non torna. Saluti
Se speri di trovare una logica matematica nelle stime che spara il comune stai fresco.
La delibera 54/2003 aveva stabilito per il mio piano di zona una stima di 28,09 euro/mc., dichiarando che le procedura di esproprio erano concluse (è uno dei 14 piani famosi) e questa cifra era congrua a coprire le spese di esproprio e urbanizzazione, con tanto di tabelle.
Nel 2011 la delibera 55/2011, dopo 8 anni lo aveva adeguato il prezzo a 46,89 euro/mc..
La delibera 40/2016, dopo altri 5 anni lo ha portato a 228,41 euro/mc..
Siamo ad una rivalutazione dell'area in 13 anni superiore all'800%
Io ho rogitato nel 2003, e son passati appunto 13 anni, ma secondo loro dovrei rivendere il mio immobile rivalutandolo del 136%, senza contare poi che dovrei abbattere il prezzo per il coefficente di vetustità e che non sono neanche certo che il prezzo riportato sul rogito sia quello massimo di cessione, non avendo mai visto le relative tabelle
Domanda...chi è lo speculatore?
E non basta, se calcolassero gli oneri di urbanizzazione, e non ho trovato ad ora una legge che li sclude dagli oneri di concessione richiamati per lo scomputo, anche con le ultime stime dovrebbero darmi i soldi indietro loro.
Io credo che la parola speculazione, nel loro caso, è un eufemismo..io parlerei di furto bello e buono.
 
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Nicestar

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Se speri di trovare una logica matematica nelle stime che spara il comune stai fresco.
La delibera 54/2003 aveva stabilito per il mio piano di zona una stima di 28,09 euro/mc., dichiarando che le procedura di esproprio erano concluse (è uno dei 14 piani famosi) e questa cifra era congrua a coprire le spese di esproprio e urbanizzazione, con tanto di tabelle.
Nel 2011 la delibera 55/2011, dopo 8 anni lo aveva adeguato il prezzo a 46,89 euro.
La delibera 40/2016, dopo altri 5 anni lo ha portato a 228,41
Siamo ad una rivalutazione dell'area in 13 anni superiore all'800%
Io ho rogitato nel 2003, e son passati appunto 13 anni, ma secondo loro dovrei rivendere il mio immobile rivalutandolo del 136%, senza contare poi che dovrei abbattere il prezzo per il coefficente di vetustità e che non sono neanche certo che il prezzo riportato sul rogito sia quello massimo di cessione, non avendo mai visto le relative tabelle
Domanda...chi è lo speculatore?
E non basta, se calcolassero gli oneri di urbanizzazione, e non ho trovato ad ora una legge che li sclude dalle spese di concessione richiamate per lo scomputo, anche con le ultime stime dovrebbero darmi i soldi indietro loro.
Io credo che la parola speculazione, nel loro caso, è un eufemismo..io parlerei di furto bello e buono.


caro mobil ti comunico ufficialmente che sto freschissimo! Stavo solo confutando la tesi che asserisce che questi alti valori venali sono tali "anche" perchè servono a cautelarsi da eventuali cause perse dal comune. Dunque confermavo proprio come dici tu che non c'era nessuna logica matematica.
 

lupin3

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Si @EmiVal questo che tu dici mi è chiaro, solo la legge può mettere fine a questo scempio, peccato che io non credo nella giustizia Italiana e, peggio ancora, ormai non credo più neanche nella fratellanza tra cittadini.

Tanto stai sicuro che malgrado i nulla-osta e ora questa nuova nota del notariato trapelata (pubblicamente) ieri, ci sarà ancora qualcuno che sosterrà che il cattivone è il venditore, il notaio, l'agenzia immobiliare...
Quiete a quale nota del notariato ti riferisci??
 

Mobil

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caro mobil ti comunico ufficialmente che sto freschissimo! Stavo solo confutando la tesi che asserisce che questi alti valori venali sono tali "anche" perchè servono a cautelarsi da eventuali cause perse dal comune. Dunque confermavo proprio come dici tu che non c'era nessuna logica matematica.
Era una considerazione di carattere generale sulle stime, ho preso solo il pretesto dal tuo richiamo per sfogare un po' di bile, questa cosa, come quella dell'invenzione sulla durata del vincolo, la vorrei chiedere a Cesco che ora li giustifica su tutta la linea, ma non è più tra di noi.
 

giannelmo

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Professionista
Si @EmiVal questo che tu dici mi è chiaro, solo la legge può mettere fine a questo scempio, peccato che io non credo nella giustizia Italiana e, peggio ancora, ormai non credo più neanche nella fratellanza tra cittadini.

Tanto stai sicuro che malgrado i nulla-osta e ora questa nuova nota del notariato trapelata (pubblicamente) ieri, ci sarà ancora qualcuno che sosterrà che il cattivone è il venditore, il notaio, l'agenzia immobiliare...

Che i notai siano per lo meno "confusi" invece è abbastanza ovvio, dato che la lettera del comune ai notai (23 febbraio 2013) è successiva al 26 gennaio 2012, data in cui il consiglio nazionale del notariato aveva pubblicato lo studio n. 521-2011/C “La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il decreto sullo sviluppo 2011”, inoltre già nello studio n. 187-2007 del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 13.04.2007) è testualmente scritto quanto segue: "un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828,secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono convenzioni destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che ha acquisito un soggetto che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni propriamente non urbanistiche, bensì più propriamente edilizie, proiettate come sono a disciplinare la concreta realizzazione di una singola costruzione in qualunque parte del territorio comunale).
Si comprende pertanto come le prime (convenzioni urbanistiche) producano effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la valenza erga omnes che viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non hanno questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare."

Bastava tener conto di questi studi e non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di scomodare le sezioni unite della Cassazione.
Quanto alle agenzie immobiliari, ci sono anche agenti onesti che hanno sempre sollevato dubbi sulla liceità dell'operazione, senza contare dall'altra parte i "promotori" che hanno convinto la gente ad acquistare a prezzo di mercato o quasi alloggi costruiti da cooperative di comodo in zone PEEP, senza menzionare i vincoli di prezzo e di reddito.
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Che i notai siano per lo meno "confusi" invece è abbastanza ovvio, dato che la lettera del comune ai notai (23 febbraio 2013) è successiva al 26 gennaio 2012, data in cui il consiglio nazionale del notariato aveva pubblicato lo studio n. 521-2011/C “La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il decreto sullo sviluppo 2011”, inoltre già nello studio n. 187-2007 del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 13.04.2007) è testualmente scritto quanto segue: "un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828,secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono convenzioni destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che ha acquisito un soggetto che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni propriamente non urbanistiche, bensì più propriamente edilizie, proiettate come sono a disciplinare la concreta realizzazione di una singola costruzione in qualunque parte del territorio comunale).
Si comprende pertanto come le prime (convenzioni urbanistiche) producano effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la valenza erga omnes che viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non hanno questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare."

Bastava tener conto di questi studi e non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di scomodare le sezioni unite della Cassazione.
Quanto alle agenzie immobiliari, ci sono anche agenti onesti che hanno sempre sollevato dubbi sulla liceità dell'operazione, senza contare dall'altra parte i "promotori" che hanno convinto la gente ad acquistare a prezzo di mercato o quasi alloggi costruiti da cooperative di comodo in zone PEEP, senza menzionare i vincoli di prezzo e di reddito.
@giannelmo la tua analisi è cristallina, precisa, chiara, non ho nulla da dire. Per mia ignoranza non ho idea di quale "forza", del potere che abbia uno studio svolto dal notariato rispetto (ad esempio) alle sentenze di un tribunale. Tieni conto che a questo punto abbiamo il Comune di Roma che dice una cosa, il notariato che dice un'altra cosa, e infine la legge nazionale che ne dice un'altra ancora.

Ad ogni modo, è proprio per le ragioni da te esposte (gli studi del notariato) che i notai chiedevano il nulla-osta al Comune prima del rogito, per de-responsabilizzarsi da eventuali interpretazioni "ondivaghe" errate. Il Comune con la nota del 2013 non ha fatto altro che confermare/dimostrare la propria colpevolezza: non solo hanno interpretato male la legge ma se in****ene perchè li fanno lavorà coi nulla-osta!
 

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