Concordo con
@fab74 sul significato di schemi di convenzioni "in vigore", cioè la lettera vale per tutte quelle stipulate fino alla data della lettera stessa (21/02/2013) e non ancora scadute.
Poi mi sembra anche chiaro l'intento della lettera nel paragrafo: "
Ciò detto, salvo osservare il limite temporale sopra descritto (quello dei cinque anni che è legato alla semplice questione fiscale che tutti questi appartamenti potevano essere venduti dal costruttore o assegnati dalla Cooperativa solo come "prima casa" che, come noto non può essere venduto prima di 5 anni salvo giustificati motivi e dietro autorizzazione pena perdere l'agevolazione fiscale del'IVA ridotta)
, in assenza di clausole convenzionali che limitino l'alienabilità degli immobili in oggetto, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, la normativa introdotta con L.106/11, specificatamente diretta alla rimozione, tramite apposito atto notarile, di eventuali vincoli pattizi che, nella fattispecie adottate da Roma Capitale, risultano essere inesistenti."
In effetti, se si vanno a leggere anche gli schemi di convenzione più vecchi, approvati dalle Deliberazioni di Roma, non contengono esplicitamente alcun vincolo di inalienabilità e, leggendo bene, neanche un vincolo del prezzo per i successivi passaggi di proprietà superficiaria poiché, in tutte le frasi che riguardano il vincolo di prezzo massimo, si parla solo di "
concessionario" (cioè l'Impresa costruttrice o la Cooperativa) e manca la precisa indicazione "
e suoi aventi causa" (cioè gli acquirenti/assegnatari primi o successivi che siano), tranne alla fine del relativo articolo dove c'è scritto "
L'obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario.". Cioè viene ribadito che, per i terzi aventi causa, il vincolo del prezzo massimo è "
a favore" e non "
a carico"! (Anche se poi non è stato neanche a favore poiché non lo hanno applicato, ma questa è un'altra storia
...)
Ecco perché nella lettera c'è scritto "
risultano essere inesistenti" che è la pura e semplice verità. Proprio a questo proposito le Imprese costruttrici alla precisa domanda (che io stesso l'ho fatta in sede di rogito all'impresa davanti al notaio) sui vincoli gravanti sull'appartamento a fronte della Convenzione, di cui avevo avuto copia pochi giorni prima (dopo mesi di insistenza), rispondevano che tutti i vincoli gravavano su loro come venditori e non sugli acquirenti, salvo l'ovvia conseguenza che si tratta di proprietà superficiaria soggetta alla scadenza dei 99 anni. Il Notaio ha confermato quanto sostenuto dall'impresa sia verbalmente, sia per iscritto, dato che sul rogito non ha riportato proprio nulla dal punto di vista dei vincoli.
Ora, a fronte della Sentenza 18135 possiamo dire che ciò era sbagliato, ma il problema vero è che, in effetti, sono sbagliate TUTTE le convenzioni dato che i vincoli non erano scritti nel modo adeguato e non erano poi riportati sui singoli rogiti di vendita, ma questa non è certo una colpa degli acquirenti, ma del Comune che ha approvato schemi di convenzione scritte in maniera errata ed ora dovrebbe prendersene tutte le responsabilità!
Ora mi faccio e vi faccio una domanda: quanti di noi, se avessimo avuto conoscenza di tali vincoli (sulla base di una Convenzione scritta in modo inequivocabile e con rogiti con i vincoli riportati chiaramente), avremmo acquistato questi appartamenti a prezzo maggiore di quello consentito (indipendentemente se primi o successivi acquirenti), in alcuni casi, non il mio, pagando anche ingenti somme "in nero"?
Sono più che sicuro che la risposta è:
quasi nessuno!