@Nicestar ti riferisci alla frase "Per poter procedere a rimuovere il vincolo del prezzo massimo di cessione occorre che non sussistano posizioni debitorie in ordine al pagamento del costo di esproprio, nella misura determinata da Roma Capitale.".@Santi60 ma tu come lo leggi nella delibera 13/2016 l'allegato A punto f) , è forse su quel punto che si può leggere la contraddizione con coloro che potrebbero affrancare senza sapere il costo di esproprio previsto dall'art.3 della delibera 33/2015 ? qui ho un dubbio.
Si in effetti potrebbe essere come dici tu. Comunque è una frase, come al solito, piuttosto vaga che si presta a molteplici interpretazioni tanto per aggiungere ulteriore aleatorietà e dare ulteriore libertà di azione ai Funzionari del Comune !
Da una parte, dato che è il Comune di Roma che deve pagare il costo di esproprio le "posizioni debitorie" sarebbero quelle del Comune nei confronti dei proprietari del terreno e si potrebbe pensare al fatto che, avendo pagato poco inizialmente il terreno ed avendo perso la causa con i proprietari, il Comune abbia ora un debito da saldare, ma poi c'è la frase successiva "nella misura determinata da Roma Capitale" che escluderebbe quanto sopra riportando il tutto al prezzo di esproprio inizialmente determinato dal Comune stesso.
Poi c'è un'ulteriore interpretazione possibile e cioè che la posizione debitoria possa essere quella delle Imprese Costruttrici o delle Cooperative nei confronti del Comune nel caso in cui non abbiano ancora saldato il corrispettivo della ConvenzioneMa in questo caso mi chiedo, per quale motivo scaricare sui titolari degli alloggi un'inadempienza del Costruttore/Cooperativa bloccando una procedura prevista dalla Legge che potrebbe essere sanata semplicemente a cura del Comune incassando le Fideiussioni che, in caso di pagamento parziale debbono essere fornite, appunto dal Costruttore/Cooperativa a garanzia del pagamento totale della Convenzione?
Probabilmente al Comune si sono resi conto che convincere i cittadini a stipulare una Convenzione di Affrancazione con un vincolo così pesante come quello specificato all'art. 3 della Deliberazione 33/2015 sarebbe quantomeno problematico ed invece di risolvere la questione a monte di tutto, semplicemente bloccano le procedure per i casi in cui quell'art. 3 debba essere inserito in Convenzione di Affrancazione.
Ovviamente le mie sono solo ipotesi e, come ho scritto in un mio precedente post, solo quando saranno state effettivamente stipulate un po' di Convenzioni di Affrancazione con casi variegati dal punto di vista dei conguagli si potà capire quale sarà la posizione assunta dal Comune di Roma a riguardo.