@Franco1978 ho controllato.Mi scusi sig.re Santi60 volevo avere una sue condivisione su quanto saputo questa mattina, come dicevo questa mattina ho incontrato un notaio che NON ROGITA in presenza di DIRITTO DI PROPRIETÀ CON CONVENZIONE SCADUTA 20 anni, ho chiesto il motivo, mi è stato risposto che il notariato ha inviato una comunicazione a tutti gli aderenti dal astenersi nel rogitare sia in Superficie e in Proprietà e mi ha fatto riferimento alle legge D L 6 luglio 2012 n 95 convertito legge 7 agosto 2012 n 135 che modifica art 31 comma 46 legge 448/98 e possono essere sostituite con la convenzione art 8 commi 1 - 4 - 5 legge 28 gennaio 1977 n 10 , quindi essendo il 2012 la nuova legge si possono rogitare solo da questa data ( post ) in poi, le precedenti anche in presenza di trasformazione rogitato ( diritto di proprietà e scadenza dei 20 anni ) non possono rientrare nella legge del 7 agosto 2012. Mi sembra assurdo ma non ho le cognizioni tecniche per replicare, la ringrazio per l'attenzione
La modifica in questione (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95) riguarda l'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) che è sostituita dalla seguente: "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
mentre in origine la stessa lettera stabiliva che:
"a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"
In pratica fino al 7/7/2012 la durata della Convenzione di Trasformazione era quella massima della Legge 10/1977 che, stabiliva una "durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni" (a partire dalla convenzione originaria), invece dal 7/7/2012 le Convenzioni di Trasformazioni diventano di 20 anni, sempre a partire dalla Convenzione originaria.
Quindi, probabilmente, la questione è relativa al fatto che prima del 7/7/2012 la durata doveva della convenzione doveva essere 30 anni invece di 20. Ma a questo punto nasce il problema che la Deliberazione 54/2003 del Comune di Roma stabilisce 20 anni come durata! (certo che di Deliberazioni al Comune di Roma non ne hanno azzeccata una!)
Quando è stata rogitata la Convenzione di trasformazione in questione?