Intendo nella pratica. Il notaio non rogitava? Oppure una avvocato del comune si presentava al rogito?

Certo che rogitava, dopo aver ammonito l'acquirente che in caso di di dichiarazioni mendaci su reddito e residenza ne avrebbe dovuto rispondere penalmente. Poi, se il reddito dichiarato era sotto il massimo fissato dalla convenzione, si procedeva alla vendita a prezzo massimo di cessione.
 
Nel luglio del 2011 è intervenuta la Legge 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo) la quale ha introdotto Il comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/’98 che stabilisce: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario ...”
La norma di che trattasi, in un certo senso, può essere considerata una sorta di interpretazione autentica dell’art. 35 della Legge 865/1971 laddove, stabilendo i criteri per la rimozione dei vincoli in parola, intrinsecamente, ribadisce la persistenza dei vincoli anche nei trasferimenti di proprietà successivi alla prima cessione/assegnazione.

Così è caduta la foglia di fico!
A mio avviso, e con la presunzione di conoscere bene l'Italiano, è su quel "possono essere rimossi" che va posta l'attenzione: "potere" indica una facoltà, non un obbligo, altrimenti avrebbero scritto "DEVONO essere rimossi".
 
A mio avviso, e con la presunzione di conoscere bene l'Italiano, è su quel "possono essere rimossi" che va posta l'attenzione: "potere" indica una facoltà, non un obbligo, altrimenti avrebbero scritto "DEVONO essere rimossi".

Perdonami, ma il "possono" è perché prima proprio non si poteva. Infatti se vendi a prezzo imposto "puoi" non affrancare
 
A mio avviso, e con la presunzione di conoscere bene l'Italiano, è su quel "possono essere rimossi" che va posta l'attenzione: "potere" indica una facoltà, non un obbligo, altrimenti avrebbero scritto "DEVONO essere rimossi".
Le varie leggi sono scritte male non c'è dubbio, ma su questo punto non vedo errori, "possono essere rimossi" è giusto, nessuno ti obbliga, ma se non lo fai rimane il prezzo massimo di cessione.
Piuttosto , come fa notare lo studio Rizzi, è l'ambito di applicazione per le convenzioni in proprietà anteriori alla 179/92 che non ha senso, prevedevano vincoli alla alienabilità più restrittivi ma il prezzo massimo di cessione non era previsto.
 
Le varie leggi sono scritte male non c'è dubbio, ma su questo punto non vedo errori, "possono essere rimossi" è giusto, nessuno ti obbliga, ma se non lo fai rimane il prezzo massimo di cessione.
Piuttosto , come fa notare lo studio Rizzi, è l'ambito di applicazione per le convenzioni in proprietà anteriori alla 179/92 che non ha senso, prevedevano vincoli alla alienabilità più restrittivi ma il prezzo massimo di cessione non era previsto.
Così ha un senso, io avevo inteso che il comune "PUO' " concedere, non "DEVE" concendere.
 
Gentile dott. Di Piero,
non ho ancora capito quale è la posizione sua e della sua Associazione rispetto alla vicenda diritto di proprietà art. 35 e trasformazione e rispetto alla questione nella sua globalità dei prezzi massimi di cessione/locazione e delle procedure da applicare per svincolare/riscattare.
Certamente è un mio problema (non sono un tecnico del settore) ma Le sarei molto grato se le riassumesse.
Inoltre: come mai, secondo Lei, la questione non ha avuto nessun tipo di eco sulla stampa?
Infine: chi ha acquistato a prezzo di libero mercato, secondo me, DEVE essere AUTOMATICAMENTE AFFRANCATO, Lei che ne pensa?
La ringrazio molto.
Fausto
 
Infine: chi ha acquistato a prezzo di libero mercato, secondo me, DEVE essere AUTOMATICAMENTE AFFRANCATO, Lei che ne pensa?

Non credo proprio che ciò possa avvenire!

Inoltre: come mai, secondo Lei, la questione non ha avuto nessun tipo di eco sulla stampa?
Qualche cosa comincia a muoversi.

non ho ancora capito quale è la posizione sua e della sua Associazione rispetto alla vicenda diritto di proprietà art. 35 e trasformazione e rispetto alla questione nella sua globalità dei prezzi massimi di cessione/locazione e delle procedure da applicare per svincolare/riscattare.

Mi sembrava di essere stato sempre sufficientemente chiaro. Forse ti sei perso qualche post.
Comunque cercherò di rimediare con un documento che sarà pubblicato sul ns. sito.
 
Quindi chi ha acquistato a prezzo di mercato non può fare altro che far causa al venditore? Anche se il venditore ha a sua volta comprato a prezzo di mercato dal primo proprietario?

Io non vedo alternativa.
Una sanatoria (salvo cambiare i fondamenti del diritto e del codice civile) non ci potrà mai essere perchè significherebbe limitare (per legge) il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
 
Per me molto più semplicemente il comune deve capire che se chiede 40000 euro per una casa, riceverà poco introito e molte cause di risarcimento...a questo punto, l'unica soluzione sarà abbassare i prezzi per l'affrancazione/trasformazione in modo tale che tu secondo o successivo proprietario paghi senza fare molte storie...

Se mi chiedono 40000 euro io faccio causa.
Se me ne chiedono 5000 probabilmente pago ed AMEN...
 

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