Nel luglio del 2011 è intervenuta la Legge 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo) la quale ha introdotto Il comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/’98 che stabilisce: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario ...”
La norma di che trattasi, in un certo senso, può essere considerata una sorta di interpretazione autentica dell’art. 35 della Legge 865/1971 laddove, stabilendo i criteri per la rimozione dei vincoli in parola, intrinsecamente, ribadisce la persistenza dei vincoli anche nei trasferimenti di proprietà successivi alla prima cessione/assegnazione.
Così è caduta la foglia di fico!