L’opportunità di prevedere nel contratto di locazione che il conduttore/locatario contragga a sue spese una assicurazione “scoppio incendio”
Il proprietario di una unità immobliare anche in condominio potrebbe avere interesse che nel contratto di locazione il conduttore stipuli una polizza per assicurarsi in funzione del c.d. "Rischio Locativo". Ne trattano gli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile.
La copertura riguarda i danni materiali e diretti ai locali condotti in locazione può considerarsi una garanzia di responsabilità e pertanto prevedere che la somma assicurata sia rapportata al valore di tutti i locali e mobili ivi presenti .
La prevenzione di controversie per effetto delle quali il locatore potrebbe essere chiamato a risarcire il danno, impone di suggerire vivamente di far sottoscrivere al conduttore un'assicurazione casa in nome e per conto altrui (ex art. 1891 cc.).
La scelta di assicurare i locali consta in sostanza nell’ ottenimento di una garanzia di rischio locativo tesa a tutelare il locatore dai sinistri attribuibili alla responsabilità civile del conduttore per danni colposi causati al fabbricato o a terzi ed a Lui, come detto , attribuibili
Da quanto sopra nasce l’esigenza di stipulare Un contratto di assicurazione “in nome e per conto altrui”. Ciò implica che se l'indennizzo del danno và imputato al conduttore la polizza previene controversie tra il perito della compagnia di assicurazione del proprietario e quello del conduttore (nel caso di rischio locativo) sull'imputabilità del sinistro. Suggerisco vivamente che il proprietario dell'immobile inserisca quale clausola vessatoria ex artt. 1341 e 1342 cc che vincoli il conduttore dell'immobile alla sottoscrizione della polizza assicurativa. In tal caso la consegna delle chiavi dell'immobile sarà subordinata alla consegna materiale del conduttore al proprietario dell'immobile di copia del contratto di assicurazione tipo rischio locativo, in nome e per conto altrui o globale fabbricato prima dell'ingresso nella conduzione dell'immobile.
quanto sopra trova conforto nelle disposizioni civilistiche
Art. 1588. -Perdita e deterioramento della cosa locata.1.Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.2.È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2009, n. 6888.
Art. 1589. -Incendio di cosa assicurata.1.Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.2.Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.3. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1611. -Incendio di casa abitata da più inquilini.1c.Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio , proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.2c.La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. 1c.Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.2c.I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.3c.All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.4c.Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.