addirittura? caspita.
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...ma...scusa...se rispetto il preavviso e rispetto la scadenza,vuol dire che devo per forza disdire il 14-gennaio di ogni anno?rispettare il preavviso, e anche la scadenza
rispettare il preavviso, e anche la scadenza
Volevo chiedervi,in base a quanto c'è scritto,se posso disdire il contratto in qualsiasi momento.
Il contratto parte dal 14-Marzo di ogni anno.
Cioè, è presente il preavviso di 2 mesi,ma questo devo darlo per forza prima che scada il contratto,quindi entro il 14 Gennaio oppure posso disdire il contratto anche verso Giugno per esempio (per andare via ad Agosto)?
La clausola inserita nel corpo di questo (fantasioso) contratto tick:intestazione: “Contratto ad uso abitativo di natura transitoria ai sensi dell’art. 2, co. 2 della legge n°431/1998”? Questo comma si riferisce ai contratti 4+4! : art. 2: natura transitoria stabilita dall’art. 5, co. 3 della legge 431/1998? Questo comma si riferisce ai contratti transitori per studenti universitari! Inoltre le cause di transitorietà del conduttore devono essere, per previsione normativa (art. 2, co. 4 del DM 30 dicembre 2002), documentate e allegate al contratto (qui assenti) ; art. 13: contratto assoggettato al regime della cedolare secca, “fino ad eventuale deroga”? Semmai, revoca dell’opzione già esercitata!) ti concede la facoltà di recesso, indipendentemente dalla sopravvenienza di gravi motivi (deroga – questa, invece - perfettamente compatibile con lo spirito della legge 431/1998, che è, appunto, quella di dare maggiore tutela al conduttore, in quanto contraente più debole) in qualsiasi momento del contratto (quindi, anche il giorno successivo la data di decorrenza del medesimo), rispettando solo il limite temporale (entro cui occorre fornire la comunicazione, con lettera raccomandata) di preavviso al locatore, pattuito contrattualmente (due mesi).
In ogni caso, i gravi motivi (l’acquisto della casa, pur non essendo un fatto imprevisto e imprevedibile all’iniziale volontà del conduttore, può configurare i cosiddetti gravi motivi se l’abitazione non è più sufficientemente ampia per nuove esigenze familiari (ad es. nascita di un figlio) o se, in corso di contratto, subisci un trasferimento (non sei tu a deciderlo) e la nuova sede di lavoro, è distante, se non addirittura fuori Comune), anche se fossero stati previsti a contratto, ti avrebbero comunque consentito di recedere dal contratto in qualsiasi momento (art. 3, co. 6 della legge n°431/1998).
Il contratto in parola è iniziato il 15/03/2014 e terminerà il 14/03/2015 (art. 1). Fine corsa. Al termine del periodo concordato tra le parti. Supponendo di qualificare come transitoria, art. 5, co. 1 della legge n°431/1998, la locazione in discorso, essa non è (per previsione normativa: vedi allegato C del DM citato) rinnovabile automaticamente, ma qualora tu avessi bisogno dell’appartamento per ulteriori tre mesi, le parti dovranno stipulare un nuovo contratto transitorio per la durata di tre mesi (oppure un’altra tipologia di contratto a destinazione abitativa che ti consenta di recedere senza i gravi motivi e che preveda un preavviso compatibile con le tue esigenze di recesso) e provvedere alla registrazione tramite il modello RLI.
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