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Isabella Tafuro
Ospite
Sandrom83 ha scritto:QUESTA DICITURA L'HO PRESA DAL FORMATO STANDARD DEL CONTRATTO TRANSITORO
locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni <num. giorni> prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998.
In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;
E' esattamente quello che ho già detto.
Per la sentenza non intendevo la motivazione dell'attore, ma il corpus che ti ho sintetizzato!!!!
Senti, sai che ti dico, trasferisciti tu e la tua famigliola da queste parti, che l'appartamento a canone libero è assicurato