Non mi è mai capitato di vendere un immobile pignorato se non in udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ma in realtà il G.E. non è tenuto a sapere che contestualmente all'udienza di estinzione della procedura si stia effettuando anche la compravendita, così come l'atto di compravendita contiene delle clausole relative all'imminente chiusura della procedura giudiziaria in corso, ma può esserne totalmente svincolato. Se per qualche motivo andasse a buon fine la compravendita, ma non l'estinzione della procedura esecutiva, l'acquirente si ritroverebbe proprietario di un immobile pignorato, non più ipotecabile da terzi contro il precedente propretario, ma comunque in asta per i debiti pregressi rispetto alla compravendita: da qui l'importanza di fare i due atti contemporaneamente.