Secondo me il diritto che aveva acquisito con la legge non lo perde. Bisogna verificare come è accatastati. Se capannone e vuole trasformarlo in residenziale bisognerà fare richiesta e attendere la delibera comunale da li pagare gli oneri ecc ecc ecc.
Può essere che con il piano di governo quella zona ricada a zona industriale e questo non sarà possibile. Cosa vuol dire che hanno rilasciato la licenza ora per allora?
 
Il fabbricato è di 120 metri quadri circa, altezza circa 3. Non ricordo esattamente i metri del terreno circostante ma il fabbricato occupa metà terreno, poi dall altro lato del fabbricato c'è un altro pezzo di terreno asi, edificabile. Quando fecero il piano regolatore di questi lotti di terreno, il comune non chiamò nessuno, altrimenti avremmo sicuramente fatto richiesta per avere zona asi dove è sito il fabbricato... il fabbricato è distante dal terreno asi 5 metri
 
Mi hanno parlato di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ora per allora, dato che non rispetta la normativa vigente si dovrebbe cercare di sanarlo in base alle normative di allora.. Ovviamente cambiando la destinazione urbanistica perderebbe valore, in realtà avevamo proposto anche questo, ma l'idea è stata subito bocciata
 
Mi hanno parlato di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ora per allora, dato che non rispetta la normativa vigente si dovrebbe cercare di sanarlo in base alle normative di allora..
Se l'immobile non rispetta le norme edilizie statali, regionali e locali sia all'epoca della realizzazione e sia al momento del rilascio del permesso non è regolarizzabile, dagli elementi sin qui esposti mi sembra che sia così cioè non regolarizzabile.
 
L'immobile rispettava le normative di allora, ma non quelle attuali
Infatti dagli elementi che hai esposto sino ad ora come scritto prima:Se l'immobile non rispetta le norme edilizie statali, regionali e locali sia all'epoca della realizzazione e sia al momento del rilascio del permesso non è regolarizzabile, dagli elementi sin qui esposti mi sembra che sia così cioè non regolarizzabile. Lo prevede l'art. 37 comma 4 del d.p.r. 380/01.
 

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