Scusate, ma quale sentenza dice che le parti non possono riaccordarsi successivamente per altre pattuizioni/clausole? A mio modo di vedere la cosa, il cosiddetto "preliminare di preliminare" qui non c'entra nulla. E' sempre facoltà delle parti trovare successivi accordi, così come replicare un contratto in forma privata davanti al notaio, con l'autentica delle firme o per atto pubblico (io inserisco questa clausola nella stessa proposta).
Il primo assegno di 2.000 euro verrà registrato anche come cauzione alla proposta, e verrà integrato nella caparra (con eventuale dazione di altro denaro, sempre con assegno) all'atto della stipula notarile o in un momento successivo concordato.
Ma qual è il problema? Sono io che la faccio troppo facile oppure è nata una psicosi da "preliminare di preliminare"? Quest'ultimo esiste solo quando nel contratto una delle parti vorrebbe non obbligarsi a comprare/vendere, per cui tutto è rimandato ad altra successiva scrittura. Ma è cosa ben diversa nel dire che è facoltà delle parti accordarsi per altre pattuizioni/clausole o altro ancora, compresa la consensuale volontà di non procedere alla compravendita (sempre per iscritto). Quindi, ciò che è scritto può essere modificato di comune accordo. Se quell'accordo non c'è, vale ciò che è già scritto.
E' chiaro perché è sempre meglio fare da subito un buon contratto, senza rimandare a successive scritture? Perché dopo potrebbe non trovarsi un accordo e potrebbero saltar fuori cose di cui non si era parlato, magari a danno di una delle parti. La sentenza della Cassazione vuole tutelare questo.
Poi, dal punto di vista della tassa di registro, è un altro paio di maniche. Va pagata su ogni integrazione (ovviamente scritta) al contratto, oltre alla prima registrazione.