Sei d'accordo con la soppressione del Ruolo?

  • Si, secondo me non serviva a niente

    Voti: 54 19,2%
  • Non saprei... dipende che piega prende

    Voti: 49 17,4%
  • No, è un vero disastro.

    Voti: 178 63,3%

  • Votanti
    281
Stato
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I

immpittaro

Ospite
A questo punto sarebbe utile per tutti sapere cosa cambia in merito alla ns professione ( assicurazione , pubblicità su rogito etc etc. ) perchè non mi sembra che si possa pensare che rimanga tutto uguale..... non avrebbe senso. Grazie delle risposte
 
I

immpittaro

Ospite
Mah speriamo che qualcosa tolgano...giusto per non essere cornuti e mazziati......
Hai visto il sistema di pagamento in USA ...come lo trovi?? per me è interessante ma sai le difficoltà in Italia a farlo capire anche se avessimo il degree che hanno loro....forse sarebbe più facile anche qui.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Un mio amico nonchè Agente immobiliare 2 mesi fa ha accompaganto il suocero a NY per l'acquisto di un immobile.

Tutta un altra storia gente, un altro mondo.
 
O

Oris

Ospite
Ci sono altir paesi dove si paga da entrambe le parti, sono molti, in alcuni le figure sono miste, chi ha le case, chi i clienti, altrove prendono solo dai venditori... ogni sistema funziona in relazione agli utenti, noi abbiamo gli italiani, gente capace di grandi cose e nello stesso modo di pessime azioni.
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Quindi, che voi sappiate, se io volessi operare per esempio in Inghilterra, con il mio bel patentino potrei o non potrei???
 

daniart

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Art. 73
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)
1. E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di
inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e
delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei
requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di
impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività,
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non
rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività
relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del
REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa
attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del
 

daniart

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del
comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
 

marcofrax

Nuovo Iscritto
beh basti pensare che in canada la collaborazione è "obbligatoria" e il pubblico ufficiale che autentica le firme (e quindi il passaggio di proprietà) in caso ogni cliente abbia il suo Agenti Immobiliari prende le provvigioni e le divide direttamente a metà (provvigioni solo dal venditore in misura del 7-8 % di media....

altri mondi e forse anche altro modo di porsi dei soggetti in questione, che sono riusciti a farsi vedere come un servizio utile e non come uno che sta in mezzo e si pija i soldi...
 

carlino

Nuovo Iscritto
scusate ma Luciano che fine ha fatto? di solito è sempre presente con le sue risposte? volevo chiedergli se è definitivo o meno questo regolamento attuativo. alcuni dicono che è diventato definitivo, altri no!! insomma a chi credere??? :disappunto:
Vi prego non lasciatemi nell'oblio!! rispondetemi!! grazie!!:p
 
Stato
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