Art. 73
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)
1. E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di
inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e
delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei
requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di
impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività,
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non
rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività
relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del
REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa
attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del