Mi sto facendo una cultura
Fabrizio di questo che ne pensi? Poi mi manderai la parcella
Rientra nel mio caso?
Per i venditori mi fucileranno
invece di vendermi l'appartamento!
I REQUISITI DEL VOLUME TECNICO
Il Consiglio di Stato (sent. 812/2011 e 678/2011) è tornato sulla definizione di volume tecnico ribadendo che vi rientrano solo gli spazi esterni all’abitazione destinati agli impianti ad essa necessari. Sono quindi esclusi i sotto tetti con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante.
I volumi tecnici sono quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali – e sono, quindi, computabili ai fini della volumetria consentita – le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. In questi esatti termini si è espresso il Consiglio di Stato, con due pronunce fotocopia del 28 gennaio e del 7 febbraio 2011, in linea con una giurisprudenza ormai costante e consolidata sulla nozione di volume tecnico. Il primo parametro, positivo e di tipo funzionale, postula che l’opera edilizia destinata agli impianti abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione principale. Il secondo e il terzo parametro sono invece collegati, da un lato, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali impianti – e i manufatti che li ospitano – non devono poter essere ubicate all’interno della parte abitativa; dall’altro, a un rapporto di necessaria proporzionalità tra i volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva, quindi, che la nozione di volume tecnico:
Non può ricomprendere l’opera edilizia che presenti una sproporzione tra il fabbricato preesistente e la parte destinata a impianti tecnologici o a funzione di protezione termica, dovendo la stessa essere contenuta nei limiti della sua tipica funzione accessoria e pertinenziale;
Può essere applicata solo alle opere edilizie prive di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di un manufatto principale.
In questa prospettiva, e con specifico riferimento alle vicende decise dal Consiglio di Stato, la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, quindi utilizzabile e adattabile a fini abitativi, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto alla gronda, è indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati. Infatti, come più volte stigmatizzato dalla giurisprudenza per contrastare vistose elusioni della disciplina e fenomeni abusivi, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche oggettivi della stessa, dovendosi prescindere dal fine dichiarato dal privato di volere destinare l’opera a utilizzazione più ristrette di quelle per la quali il manufatto fisicamente e potenzialmente è utilizzabile. (Fonte Il sole 24 ore - Edilizia e territorio - F. Marzari)