Isabella Tafuro ha scritto:
Se è occupato dal coniuge del defunto, per legge la percentuale di legittima per il coniuge è del 50%, quindi la comproprietà dell'immobile è anche del coniuge, in caso di valutazione per divisione ereditaria, occorre valutare la proprietà nel suo giusto valore di mercato, senza deprezzamento alcuno, in quanto l'occupante è per diritto acquisito da successione il comproprietario e non il conduttore, il fatto che occupi l'appartamento non inficia il valore di divisione. Tutt'altra cosa è se l'immobile deve essere valutato ai fini di una vendita, ma questo deprezzamento non dovrebbe riguardare gli eredi.
Le cose stanno molto molto diversamente.
Non è vero che la percentuale è sempre del 50%: infatti essa può variare in base alla presenza o meno di figli.
È anche sbagliato dire che il coniuge è sempre anche comproprietario: il diritto ex 540 c.c., infatti, non si acquisisce per il fatto dell'inserimento nella successione, ma opera come prelegato. Pertanto, il coniuge potrebbe ben rifiutare l'eredità, non essere quindi comproprietario, e con ciò non perdere il diritto di abitazione ex 540.
Il diritto di abitazione pesa sulla piena proprietà come un usufrutto, deprezzandola; solo che a differenza del primo è un diritto più limitato. Ma all'esterno si atteggia esattamente nello stesso modo. Lo stesso codice civile dispone che al diritto di uso e di abitazione si applicano per analogia le norme sull'usufrutto, in quanto compatibili.
Pertanto bene ha fatto Sergio ad applicare le tabelle. Del resto questa è la prassi nelle divisioni giudiziali (provate a ricercare le perizie per procedimento su
www.astegiudiziarie.it) e nelle divisioni ereditarie consensuali.
Sia ai fini della vendita che a quelli di una divisione, pertanto, le tabelle vanno applicate.
Il giusto valore della proprietà quindi, a differenza di quanto scritto da Isabella, sarà il valore di mercato a cui è sottratto il peso economico del diritto di abitazione secondo i coefficienti ed il tasso legale.