sono d'accordo su tutto,
più semplice venderlo
con il rischio che un giorno arrivi a pretendere interventi straordinari che andrebbero a suo esclusivo vantaggio
PS
se il problema fossero solo gli interventi straordinari si può inserire questa dicitura nel contratto di locazione:
Il Conduttore si obbliga inoltre, in deroga agli artt. 1576 e 1609 C.C. ad eseguire, a sua cura e spese, le riparazioni ordinarie, straordinarie e le opere di restauro e manutenzione qualora necessarie ai beni locati ed alla loro destinazione d'uso, di qualunque natura, anche se cagionate da vetustà e/o caso fortuito, fatta eccezione di quelle straordinarie inerenti le eventuali parti comuni dell’edificio che resteranno a carico del Locatore.
Si usa quando il conduttore vuole affittare locali vetusti a prezzo molto basso, liberando il proprietario da ulteriori oneri (non responsabilità eh!) a carico dello stesso.
Cito:
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 1576 c.c., impone al conduttore l’obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria, comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell’originario stato di consistenza e conservazione, con l’ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall’uso della cosa in conformità del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9280.
Va infatti ribadito che con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, la pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli artt.1576 e 1609 cod. civ., impone al conduttore l’obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria non incorre nella sanzione di nullità stabilita dall’art.79, primo comma, della legge n.392 del 1978 (si consideri che la disciplina delle suddette locazioni non ha mai contemplato anche l’art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie –norma poi abrogata dall’art.14 comma 4, della legge 9.12.1998 n.431 (per le locazioni abitative a canone libero: n.d.r.) – né la predeterminazione legale di limiti massimi del canone, suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale dell’onere;
cfr. Cass. n.1303 del 15/03/1989).