Simo85

Membro Junior
Amm.re Condominio
Buona sera a tutti! Chiedo un vostro gentile consiglio riguardo una problematica sorta in uno dei condomini che gestisco. La problematica è la seguente: premetto che questo condominio ha 2 scale e in ogni scala vi è un piccolo locale ad uso condominiale alto circa 2 metri dove in precedenza vi era alloggiata una vecchia caldaia a gasolio che ormai non c'è più. Puntualizzo che i locali condominiali hanno solo una piccola finestra e sono sprovvisti di porta antincendio. Ora uno dei condomini si è messo in testa di far posizionare in uno di questi locali condominiali una stufa a pellet per il riscaldamento della sua abitazione e utilizzare come sfogo dei fumi la vecchia canna fumaria che vi era in precedenza. La decisione di questo condomino ha subito suscitato contrarietà nell'intero stabile a causa della poca sicurezza. Quindi vi chiedo: posso far posizionare questa stufa all'interno del locale condominiale al condomino oppure mi consigliate di bloccarlo? E per quale motivo? Grazie mille a coloro che mi daranno il prezioso consiglio!
Ciao!
 

Wile

Membro Attivo
Privato Cittadino
Bloccarlo, in quanto utilizza a fini esclusivamente privati un locale condominiale, privandone il possibile uso da parte degli altri (ad es. come deposito comune).
Se glielo lasci fare tutti gli altri condomini potranno pretendere a giusta ragione di farlo anche loro. Le contestazioni sarebbero all'ordine del giorno. E una eventuale assemblea per permettere l'uso privato di un bene condominiale ha sempre un solo risultato...
Quindi a parte discorsi di sicurezza (conformita' del locare ad uso caldaia e della canna fumaria) mi sembra molto piu' facile vietarne l'uso.

A meno che il condominio non opti per vendere il locale al condomino.
 

Wile

Membro Attivo
Privato Cittadino
O affittare il locale e canna fumaria previa controllo requisiti
Meglio di no. La conformita' all'uso passerebbe di responsabilita' al condominio, con tutti gli adempimenti che ha detto Rosa, con il rischio che un giorno arrivi a pretendere interventi straordinari che andrebbero a suo esclusivo vantaggio.
La vendita potrebbe essere una buona soluzione anche per fare "cassa". Ma come gia' anticipato il condomino si tirera' indietro in zerosecondi. Siamo tutti buoni a volere le cose "aggratise"...

Se invece fosse cosi' interessato, allora una bella "salatina" non guasta...:fico:
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
sono d'accordo su tutto,
più semplice venderlo
:stretta_di_mano:

con il rischio che un giorno arrivi a pretendere interventi straordinari che andrebbero a suo esclusivo vantaggio

PS
se il problema fossero solo gli interventi straordinari si può inserire questa dicitura nel contratto di locazione:

Il Conduttore si obbliga inoltre, in deroga agli artt. 1576 e 1609 C.C. ad eseguire, a sua cura e spese, le riparazioni ordinarie, straordinarie e le opere di restauro e manutenzione qualora necessarie ai beni locati ed alla loro destinazione d'uso, di qualunque natura, anche se cagionate da vetustà e/o caso fortuito, fatta eccezione di quelle straordinarie inerenti le eventuali parti comuni dell’edificio che resteranno a carico del Locatore.

Si usa quando il conduttore vuole affittare locali vetusti a prezzo molto basso, liberando il proprietario da ulteriori oneri (non responsabilità eh!) a carico dello stesso.

Cito:
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 1576 c.c., impone al conduttore l’obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria, comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell’originario stato di consistenza e conservazione, con l’ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall’uso della cosa in conformità del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9280.
Va infatti ribadito che con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, la pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli artt.1576 e 1609 cod. civ., impone al conduttore l’obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria non incorre nella sanzione di nullità stabilita dall’art.79, primo comma, della legge n.392 del 1978 (si consideri che la disciplina delle suddette locazioni non ha mai contemplato anche l’art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie –norma poi abrogata dall’art.14 comma 4, della legge 9.12.1998 n.431 (per le locazioni abitative a canone libero: n.d.r.) – né la predeterminazione legale di limiti massimi del canone, suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale dell’onere;
cfr. Cass. n.1303 del 15/03/1989).
 

Simo85

Membro Junior
Amm.re Condominio
Difficilmente quella canna fumaria può essere utilizzata, fai una cosa, chiedi al condomino un progetto di fattibilità con una perizia da parte dell'installatore. Vedi come si tira indietro da solo.
Ciao Rosa, ho osservato il tuo consiglio e, come volevasi, si è tirato indietro!!! Però poi è rientrato tutto perché la potenza della caldaia non necessita di alcun progetto. Comunque grazie!
 

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