M
mata
Ospite
Per quanto riguarda le strutture le norme che prevedevano il deposito del cemento armato risalgono alNegli anni '60, data a cui è riferita la fattispecie, le cose erano molto, molto più semplificate e scorrevoli. Molto spesso non vi era nei cantieri nessuna delle figure da te citate.
nell'elevazione di fabbricati (autorizzati o meno) il progetto era evidentemente presente e così l'impresa o imprese esecutrici, ma non erano regolate a priori.
Dopodiché, nei successivi condoni, la regolarità era parimenti certificata dai tecnici, ma lo era a posteriori.
Tutta lì la differenza del primo condono che, è bene ricordarlo, non è stata una gentile concessione della Stato bensì una inderogabile necessità di mettere un punto fermo per poi andare a capo nella disciplina edilizia. Vale a dire: finora (fino al 1 settembre '67) tutto era lecito, da adesso in poi, regolarizzate mediante condono il pregresso e tutto quel che viene dopo deve essere autorizzato. Dunque il primo condono si risolve con procedure semplificate e come atto dovuto.
Il secondo, quello del Gov. Berlusconi, fu un'appendice anche questa in un certo senso dovuta poiché non tutti si erano adeguati e una grossa fetta aveva continuato a regolarsi come prima. In questo Condono le procedure di regolarizzazione furono già più stringenti (l'abitabilità, per esempio, non era automatica come nel primo e la statica andava certificata).
Quello del 2003 fu a macchia di leopardo e sanava solo ciò che era lecito fare con licenza edilizia, quindi nessuna deroga alla normale procedura.
Le sanatoria attuali, infine, vengono definite non a caso "Accertamento di conformità" e devono soddisfare il doppio requisito della regolarità sia rispetto al momento di esecuzione sia a quello della sanatoria. Dunque molto più stringente della procedura normale (oltre ovviamente alle sanzioni e gli oneri raddoppiati).
Quanto alle fasi esecutive vere e propie, si vede che non hai molta pratica di cantiere...
Negli anni '60, data a cui è riferita la fattispecie, le cose erano molto, molto più semplificate e scorrevoli. Molto spesso non vi era nei cantieri nessuna delle figure da te citate.
nell'elevazione di fabbricati (autorizzati o meno) il progetto era evidentemente presente e così l'impresa o imprese esecutrici, ma non erano regolate a priori.
Dopodiché, nei successivi condoni, la regolarità era parimenti certificata dai tecnici, ma lo era a posteriori.
Tutta lì la differenza del primo condono che, è bene ricordarlo, non è stata una gentile concessione della Stato bensì una inderogabile necessità di mettere un punto fermo per poi andare a capo nella disciplina edilizia. Vale a dire: finora (fino al 1 settembre '67) tutto era lecito, da adesso in poi, regolarizzate mediante condono il pregresso e tutto quel che viene dopo deve essere autorizzato. Dunque il primo condono si risolve con procedure semplificate e come atto dovuto.
Il secondo, quello del Gov. Berlusconi, fu un'appendice anche questa in un certo senso dovuta poiché non tutti si erano adeguati e una grossa fetta aveva continuato a regolarsi come prima. In questo Condono le procedure di regolarizzazione furono già più stringenti (l'abitabilità, per esempio, non era automatica come nel primo e la statica andava certificata).
Quello del 2003 fu a macchia di leopardo e sanava solo ciò che era lecito fare con licenza edilizia, quindi nessuna deroga alla normale procedura.
Le sanatoria attuali, infine, vengono definite non a caso "Accertamento di conformità" e devono soddisfare il doppio requisito della regolarità sia rispetto al momento di esecuzione sia a quello della sanatoria. Dunque molto più stringente della procedura normale (oltre ovviamente alle sanzioni e gli oneri raddoppiati).
Quanto alle fasi esecutive vere e propie, si vede che non hai molta pratica di cantiere...