mapeit

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La disciplina nazionale è dettata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Ministero delle Finanze dice: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. "
Dal sito del MEF
 

Bastimento

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Stefania74

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Grazie ma purtroppo l'articolo non mi aiuta. Dice, come già sapevo, che la Tari spetta sempre all'occupante tranne nei casi di locazione inferiore ai 6 mesi o di accordo presente all'interno del contratto. Di locazione frazionata non trovo nessuna citazione. Grazie lo stesso
 

Bastimento

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Di locazione frazionata non trovo nessuna citazione.
Mi dimenticavo delle domande iniziali tue: ma la risposta la puoi ricavare facendo il combinato di norme e logica: le locazioni parziali sono di due tipi: con compresenza del locatore o coinquilini.
intanto sarebbe logico ripartire tra gli utenti. Nella pratica occorre un po’ di pragmatismo: se gli inquilini parziali sono cointestatari solidali di unico contratto pluriennale, la Tari spetta a loro. Se i contratti invece sono separati, non contemporanei, di diverse durate quindi transitori, L,unica modalità che vedo esente da contestazioni fiscali sarebbe quello di mantenere la intestazione della tari ed addebitare il rimborso agli inquilini in proporzione alla quota ed al tempo
 

Stefania74

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Il caso di cui mi sto occupando è il secondo: unità immobiliare locata in modo frazionato a più persone (di solito studenti, ma non solo) che a volte neppure si conoscono e hanno periodi di occupazione diversi. Il proprietario (che possiede centinaia di appartamenti, tra l'altro) si rifiuta di addebitarsi la Tari e farsi poi pagare dagli inquilini.
Purtroppo non tutti i proprietari sono così ragionevoli e quello che può sembrare logico non sempre è supportato dalla legge.
A questo punto ho un'ulteriore conferma del fatto che ci sia un vuoto normativo...
Grazie comunque per la collaborazione.
 

Bastimento

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A questo punto ho un'ulteriore conferma del fatto che ci sia un vuoto normativo...
Si è no: la legge che sancisce L’obbligo sul proprietario per locazioni inferiori a 6 mesi, è indicativa dell’indirizzo normativo: l’ente esattore accetta la attribuzione della Tari sull’occupante solo se questa presenza è sufficientemente stabile e individuabile Altrimenti addebita il tutto al locatore.
Con questa logica considererei responsabile il tuo proprietario: e non mi sorprenderebbe che prima o poi gli arrivino delle cartelle da pagare
 

mapeit

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Si è no: la legge che sancisce L’obbligo sul proprietario per locazioni inferiori a 6 mesi, è indicativa dell’indirizzo normativo: l’ente esattore accetta la attribuzione della Tari sull’occupante solo se questa presenza è sufficientemente stabile e individuabile Altrimenti addebita il tutto al locatore.
Con questa logica considererei responsabile il tuo proprietario: e non mi sorprenderebbe che prima o poi gli arrivino delle cartelle da pagare
Sono pienamente d'accordo. Il proprietario, anche se ha molti appartamenti, in questo caso dovrebbe prendere visione della norma e comportarsi di conseguenza intestando a sè le utenze e facendosi rimborsare la TARI dagli inquilini.
In alternativa come si potrebbe fare ? Non pretenderà che ogni volta che la situazione dell'appartamento cambia, perché uno se ne va o uno se ne viene, qualcuno vada all'Ufficio TARI del Comune a fare una denuncia di variazione degli occupanti ? L'ufficio applicherebbe subito le norme nazionali o del suo regolamento e imporrebbe al proprietario di intestare a sé le utenze.
Del resto non esiste alcun vuoto normativo. L'art. 1 commi 642 e 643 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 parlano chiaro:

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Se il proprietario non vuole rispettare la legge, ne subirà le conseguenze.
 

Bastimento

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Se il proprietario non vuole rispettare la legge, ne subirà le conseguenze.
NI: ho scritto "Si e NO", perchè in effetti una lacuna c'è.

Supponi che gli/le ospiti di questi appartamenti permangano nei locali per circa un anno, avvicendandosi.

Sotto il profilo giuridico avendo un contratto/permanenza superiore ai 6 mesi spetterebbe a loro fare la denuncia e pagare la tassa.
Poiche la coabitazione non sempre è di pari durata e periodo, chi delle presenti si fa avanti? ed il Comune come calcolerà la tassa annuale? In base ai presenti al momento della denuncia. Poi sorgerà il problema della ripartizione tra i presenti, Poi ci si mette pure il Comune a comunicare a settembre l'entità .... dell'acconto, e inviare il saldo annuale attorno a dicembre: e se gli ospiti nel frattempo se ne sono andati?

Ecco perchè ritengo che il locatore (non l'ufficio comunale) non possa pretendere che il Comune rincorra gli ospiti transitori del nostro soggetto, al pari degli affittuari turistici che risiedono per meno di 6 mesi.
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ecco perché ritengo che il locatore (non l'ufficio comunale) non possa pretendere che il Comune rincorra gli ospiti transitori del nostro soggetto, al pari degli affittuari turistici che risiedono per meno di 6 mesi.

E' quello che sostengo anch'io. Nessun Comune è organizzato per rincorrere occupanti che si avvicendano, anche per periodi superiori ai sei mesi. Pertanto, stanti queste disposizioni, il locatore deve farsi carico di tenere l'utenza intestata a sé, pagare la TARI e poi farsi rimborsare dagli occupanti prima che si dileguino anche se le loro singole permanenze sono superiori ai sei mesi ma "incrociate".
Purtroppo il legislatore non guarda oltre al suo orizzonte limitato, come se tutte le locazioni fossero "standard", ovvero di persone o famiglie che permangono nei locali per anni, oppure turisti che se ne stanno una settimana o un mese.
E le vie di mezzo ? Le locazioni parziali degli immobili ? Le locazioni ad uso transitorio ? Gli studenti ? Troppo difficile. Basti pensare che la TARI, nella quasi totalità dei Comuni, si paga solo con il modello F24 e credo che nessuno studente sappia nemmeno come si fa a pagare un F24.
 

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