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volevo sapere se si paga la tarsu anche sulle seconde case?
vuota cioè priva di mobili e senza utenze?
La Tarsu si paga sempre (chi verifica l'effettivo utilizzo di quella casa?). Tutt'al più, come ricordato da gigi85438, in alcuni casi specifici sono possibili delle riduzioni.
molto dipende dal regolamento comunale per l'applicazine della tarsu.
infatti molti comuni, per gli immobili senza utenze, applicano una riduzione della tarsu. in linea di massima si paga in quanto potresti usare l'immobile come magazzino e produrre rifiuti.
La Tarsu (Tia1, Tia2, ecc.) si paga dal momento in cui si ha possesso dell'immobile. Poco importa se ci vivi tutto l'anno, saltuariamente o per niente. Quello che rileva è il possesso dell'immobile destinato ad uso abitativo.
Infatti: «La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o di fatto effettuato».
Inoltre
«La tariffa ordinaria è ridotta del 25% in caso di:
1. Abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq;
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
3. Utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale».
Dal sito del Comune di Viterbo (tanto per fare un esempio)
La Tarsu (Tia1, Tia2, ecc.) si paga dal momento in cui si ha possesso dell'immobile. Poco importa se ci vivi tutto l'anno, saltuariamente o per niente. Quello che rileva è il possesso dell'immobile destinato ad uso abitativo.
Infatti: «La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o di fatto effettuato».
Inoltre
«La tariffa ordinaria è ridotta del 25% in caso di:
1. Abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq;
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
3. Utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale».
Dal sito del Comune di Viterbo (tanto per fare un esempio)
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