canovi

Membro Junior
Privato Cittadino
Il fatto e' che fino a poco tempo fa non c' erano problemi, anzi il fatto delle telecamere era una tutela anche x le loro auto parcheggiate all' esterno.
Poi sono sorti dei problemi di canone di locazione e si attaccano a tutto.
Addirittura c' e' un cancello elettrico che va sul retro dell' immobile e che rimane aperto dalle 7 del mattino alle 19 di sera ; loro arrivano, con delle scuse, a qualsiasi ora della notte e non lo richiudono mai....
 

philippo

Membro Assiduo
Professionista
Il fatto e' che fino a poco tempo fa non c' erano problemi, anzi il fatto delle telecamere era una tutela anche x le loro auto parcheggiate all' esterno.
Poi sono sorti dei problemi di canone di locazione e si attaccano a tutto.
Addirittura c' e' un cancello elettrico che va sul retro dell' immobile e che rimane aperto dalle 7 del mattino alle 19 di sera ; loro arrivano, con delle scuse, a qualsiasi ora della notte e non lo richiudono mai....
Proprio per evitare contenziosi ,senti un esperto
 

canovi

Membro Junior
Privato Cittadino
Ho trovato questa sentenza
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RickRB

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se interpreto bene, la situazione potrebbe essere simile a questa:

Proprietà di un unico fabbricato con più unità abitative e dispositivi di videocontrollo.

La figura dell’unico proprietario di un fabbricato comprendente più unità abitative, ancorché parzialmente concesse in locazione o comodato, non è assimilabile al condominio. Ne consegue che nel caso di installazione di dispositivi di videocontrollo, ai sensi dell’articolo 5, comma 3°, del D.lgs. 196/2003, il proprietario unico di un fabbricato è da ritenersi persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali e come tale non assoggettabile alla disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, sempre che i dati acquisiti non siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. Va, quindi, esclusa, la ricorrenza in capo al sopra detto soggetto della qualità di titolare del trattamento dei dati così come la necessità di un bilanciamento di interessi prevista dal sopra richiamato codice in quanto la valutazione dei contrapposti interessi coinvolti (esigenze di sicurezza da una parte e tutela del diritto alla riservatezza dall’altra), ai sensi dell’articolo 5, comma 3°, del D.lgs. 196/2003, viene effettuata in via preventiva e generale dal legislatore.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile

Sentenza 9 agosto 2012, n. 14346
 

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