Tiberius78

Membro Junior
Agente Immobiliare
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STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Quale apposita clausola ?
Passato il termine previsto, si può inviare diffida .
Mi spiego meglio, mi rendo conto di non essere stato chiaro.
Il meccanismo dell'intimazione, con conseguente risoluzione, è comunque sottoposto al vaglio dell'importanza dell'inadempimento.
La clausola risolutiva espressa no. Ovviamente presuppone però comunque un accertamento del giudice, ma non sull'importanza dell'inadempimento.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Il meccanismo dell'intimazione, con conseguente risoluzione, è comunque sottoposto al vaglio dell'importanza dell'inadempimento.
Certo; ma credo che un mancato rispetto del termine per stipulare il contratto di compravendita configuri un inadempimento grave, in generale.

Diverso potrebbe essere il caso in cui il ritardo dell’acquirente è dovuto, ad esempio, al ritardo dimostrabile del venditore nella consegna di documenti indispensabili per procedere con il rogito.
Sbaglio ?
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Certo; ma credo che un mancato rispetto del termine per stipulare il contratto di compravendita configuri un inadempimento grave, in generale.

Diverso potrebbe essere il caso in cui il ritardo dell’acquirente è dovuto, ad esempio, al ritardo dimostrabile del venditore nella consegna di documenti indispensabili per procedere con il rogito.
Sbaglio ?
In teoria no. L'inadempimento non è "sempre" grave; la valutazione di gravità è fatta sulla base della discrezionalità di un giudice, che tiene conto di tutta la situazione contrattuale, delle prestazioni che erano previste, delle circostanze, eccetera.
Quindi, l'unico caso in cui il giudice non può valutare discrezionalmente l'inadempimento è quando c'è un termine essenziale, in tal caso sono le stesse parti che hanno deciso che passato quel giorno, la frittata è fatta.
Ma in tutte le altre situazioni, si deve applicare sempre l'art. 1455 c.c., per cui il contratto si può sciogliere solo ed esclusivamente se l'inadempimento è di grave importanza rispetto alle obbligazioni del contratto. Non rispettare il termine non è sempre grave. Può dipendere da vari fattori, anche dal notaio, dalle lungaggini burocratiche, dal mutuo, eccetera.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno,
un'amica mi ha sottoposto una proposta d'acquisto redatta da un'agenzia, dove suo figlio vende l'immobile. Ora, sta litigando con l'agente immobiliare il quale campa scuse che nel caso rimette in vendita l'immobile etc,...etc.. (un noto furbacchione di zona, se me lo concedete) perchè i termini per il rogito scadono a fine mese.

La proposta è senza vincoli, la caparra confirmatoria è stata ricevuta (non se se anche incassata, comunque è nelle loro mani) ma non riesce a capire come potrebbe andare a finire (chiedere inadempienza, trattenere/restituire caparra...) visto questa dicitura sul preliminare (credo nemmeno registrato, non viene riportato neanche la data delle firme). Se volete posso allegarla cancellando i vari dati sensibili.
- quanto alla differenza di € xxxxxxxx da corrispondere in assegno circolare alla data della stipulazione atto definitivo o procura a vendere indicativamente entro il 30/11/2024 avanti a notaio da definire.
- il bene oggetto del presente contratto sarà consegnato vuoto ,libero da cose e persone dalla Parte Venditrice alla firma del rogito notarile indicativamente entro il 30/11/2024

Come va interpretata questa dicitura indicativamente??e che conseguenze se ne traggono?
Indicativamente vale come entro e non oltre. Per Legge i termini per i rogiti non sono perentori, salvo che non si indichi espressamente la ragione, ad esempio dopo tale data perdo i benefici prima casa oppure perdo alcuni vantaggi per il mutuo.
Affinchè un termine generale per un rogito (che è sempre indicativo, quindi) diventi perentorio bisogna che una delle due parti, alla scadenza del termine indicato, in questo caso fine mese, tramite raccomandata cartacea o pec, metta in mora l'altra parte e dia un termine ultimo, quel termine, di solito 15 gg dalla ricezione della raccomandata è perentorio.
Poi detto tra noi mettere la parola "indicativamente" in un contratto è sempre un errore estetico, per così dire.
Ultima cosa, nel silenzio si intende che le parti siano d'accordo a rinviare, quindi senza la messa in mora si presume che siate d'accordo.
 

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