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Il codice civile all’art. 591 elenca i casi di incapacità di disporre per testamento, dopo aver menzionato al punto n.2 “gli interdetti per infermità di mente”, al punto n.3 indica “ coloro che sebbene non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. In questo caso il testamento di cui parla potrebbe essere viziato ed è quindi annullabile, e l’azione per la sua impugnazione, esperibile da lei e da chiunque ne abbia interesse, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Chiaramente dovrà sottoporre ad un avvocato la documentazione di cui è in possesso che saprà dirle come muoversi, lesione o annullabilità del testamento, nei confronti della coerede che presume essere stata favorita.
 

aaaguarni

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie, sono in attesa di appuntamento dal mio avvocato di fiducia, anche se sto pensando di rivolgermi presso uno studio con esperienza nel settore specifico , se esiste.
 

angy2015

Membro Assiduo
per la lesione della legittima non ci vuole un grande avvocato ma per vincere invece la causa che riconosce l'infermità mentale dovrai trovare un bravo avvocato ma personalmente avendo pochissima fiducia in quel mondo mi contenterei della legittima.
 

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