Il codice civile all’art. 591 elenca i casi di incapacità di disporre per testamento, dopo aver menzionato al punto n.2 “gli interdetti per infermità di mente”, al punto n.3 indica “ coloro che sebbene non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. In questo caso il testamento di cui parla potrebbe essere viziato ed è quindi annullabile, e l’azione per la sua impugnazione, esperibile da lei e da chiunque ne abbia interesse, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Chiaramente dovrà sottoporre ad un avvocato la documentazione di cui è in possesso che saprà dirle come muoversi, lesione o annullabilità del testamento, nei confronti della coerede che presume essere stata favorita.