Presenza di clausola risolutiva per inadempimento. Il locatore si avvale di questa clausola per chiudere il contratto ed evitare la tassazione dei canoni non riscossi: necessita di documenti con data certa (raccomandata AR in cui contesta al condutore l'inadempimento e gli comunica di avvalersi della clausola risolutiva) e deve dimostrare che l'immobile è stato effettivamente rilasciato e non è più occupato dal conduttore.
Cessato ex legge il contratto, vengono meno i canoni contrattuali e torna imponibile la rendita catastale. Questo ai fini delle imposte dirette (UNICO, 730).
Non mi risulta che, in presenza di clausola risolutiva, l'Agenzia richieda che il contratto venga risolto nella fase antecedente la data di convalida di sfratto: la risoluzione contrattuale, ai soli fini delle imposte indirette (Registro), va registrata solo nel momento succesivo in cui si ha in mano la convalida di sfratto oppure le chiavi dell'alloggio: sul modello Rli andrà indicata, non la data successiva la ricezione della racomandata, ma, secondo alcuni uffici,, la data dell'avvenuta convalida, secondo altri, la data di effettivo rilascio (l'adempimento può essere effettuato anche con modalità telematiche).
Cessato ex legge il contratto, vengono meno i canoni contrattuali e torna imponibile la rendita catastale. Questo ai fini delle imposte dirette (UNICO, 730).
Non mi risulta che, in presenza di clausola risolutiva, l'Agenzia richieda che il contratto venga risolto nella fase antecedente la data di convalida di sfratto: la risoluzione contrattuale, ai soli fini delle imposte indirette (Registro), va registrata solo nel momento succesivo in cui si ha in mano la convalida di sfratto oppure le chiavi dell'alloggio: sul modello Rli andrà indicata, non la data successiva la ricezione della racomandata, ma, secondo alcuni uffici,, la data dell'avvenuta convalida, secondo altri, la data di effettivo rilascio (l'adempimento può essere effettuato anche con modalità telematiche).