Ma se il conduttore decide di punto in bianco di non pagare il canone come "ripicca" per i suddetti problemi ci sono gli estremi per sciogliere il contratto? Il locatore (mio caro cliente) vorrebbe solamente togliersi dai piedi questo personaggio...
La risposta è affermativa. Se l’inquilino, sulla base di una fondata o meno presenza di gravi vizi del bene locato, sospende totalmente il pagamento del canone, pur continuando ad occupare l’immobile, pone in essere una alterazione oggettiva del rapporto di locazione, tale da rendere legittima la richiesta del locatore di porre fine al rapporto di locazione: la sospensione totale, infatti, è legittima solo quando viene a mancare completamente la controprestazione del locatore.
Ciò, però, non esclude il diritto dell’ìnquilino, qualora estromesso dall’immobile per morosità (sfratto), al risarcimento dei danni patiti (ad es. per i propri mobili rovinati in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana) anche se si è reso inadempiente al pagamento del corrispettivo. La Cassazione, nel febbraio di quest’anno (n°4563) ha precisato che il conduttore non può astenersi dal pagamento del canone nel caso in cui si verifichi una apprezzabile riduzione o diminuzione nel godimento del bene, anche quando l’evento che ha pregiudicato l’uso sia ricollegabile a fatto imputabile alla parte locatrice.