alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
Grazie alessandro66, ora mi è chiaro, però questo personaggio semplicemente dichiara di non volere pagare il canone, nella raccomandata non accenna neppure all'eventuale intervento del locatore per risolvere il problema delle infiltrazioni, nè tantomeno l'ipotesi di provvedervi lui, magari a fronte del rimborso spese e/o riduzione del canone....per questo credo che probabilmente il problema non sia così grave, ma è diventato capro espiatorio per rimanere dentro altri 2 anni a costo zero....
Beh, in questo caso il proprietario dovrà fargli una raccomandata per concordare un sopralluogo e come intervenire, eventualmente concordare lo sconto sul canone (ovviamente temporaneo) per il disagio e, se vede che il conduttore fa orecchio da mercante e non paga, attivare la procedura di sfratto per morosità....
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ma se il conduttore decide di punto in bianco di non pagare il canone come "ripicca" per i suddetti problemi ci sono gli estremi per sciogliere il contratto? Il locatore (mio caro cliente) vorrebbe solamente togliersi dai piedi questo personaggio...


La risposta è affermativa. Se l’inquilino, sulla base di una fondata o meno presenza di gravi vizi del bene locato, sospende totalmente il pagamento del canone, pur continuando ad occupare l’immobile, pone in essere una alterazione oggettiva del rapporto di locazione, tale da rendere legittima la richiesta del locatore di porre fine al rapporto di locazione: la sospensione totale, infatti, è legittima solo quando viene a mancare completamente la controprestazione del locatore.

Ciò, però, non esclude il diritto dell’ìnquilino, qualora estromesso dall’immobile per morosità (sfratto), al risarcimento dei danni patiti (ad es. per i propri mobili rovinati in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana) anche se si è reso inadempiente al pagamento del corrispettivo. La Cassazione, nel febbraio di quest’anno (n°4563) ha precisato che il conduttore non può astenersi dal pagamento del canone nel caso in cui si verifichi una apprezzabile riduzione o diminuzione nel godimento del bene, anche quando l’evento che ha pregiudicato l’uso sia ricollegabile a fatto imputabile alla parte locatrice.
 

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