bplimmobiliare

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Buondi
sicuramente l'avrete già trattato ma ho necessità di una mano immediata..il quesito è il seguente il venditore di un immobile sostiene che poichè nel contratto di locazione stipulato qualche mese fà, il suo conduttore ha accettato la clausola che in caso di vendita dello stesso immobile egli lo lascia libero in tre mesi, ovviamente prima della naturale scadenza del contratto stesso, io lo posso ritenere libero, e così metterlo sul mercato ...:shock: io non ne sono assolutamente certa..anzi..ma devo ammettere che qualcuno gli dà ragione. Voi colleghi che ne pensate? grazie davvero per i vostri pareri :affermazione:
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Buondi
sicuramente l'avrete già trattato ma ho necessità di una mano immediata..il quesito è il seguente il venditore di un immobile sostiene che poichè nel contratto di locazione stipulato qualche mese fà, il suo conduttore ha accettato la clausola che in caso di vendita dello stesso immobile egli lo lascia libero in tre mesi, ovviamente prima della naturale scadenza del contratto stesso, io lo posso ritenere libero, e così metterlo sul mercato ...:shock: io non ne sono assolutamente certa..anzi..ma devo ammettere che qualcuno gli dà ragione. Voi colleghi che ne pensate? grazie davvero per i vostri pareri :affermazione:
Se e' un contratto ad uso abitativo e quindi e' normato dalla legge 431/98 direi che quella pattuizione e' nulla.
Articolo 13 comma 3.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
 

enrikon

Membro Senior
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
Questo in fase di contratto.
In una fase successiva potrebbe anche avere un valore legale (non lo so), ma il problema è che comunque il conduttore potrebbe non rispettare l'impegno preso, e in quel caso cosa fai?
Il rischio è troppo alto, soprattutto per il venditore che si impegna con l'acquirente su una cosa che non dipende da lui non è in suo potere far rispettare.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Questo in fase di contratto.
In una fase successiva potrebbe anche avere un valore legale (non lo so),
Da quel che ha detto sembra sia contenuto nel contratto. Comunque a mio avviso e' nulla anche qualsiasi pattuizione successiva al contratto nel momento che deroga ai limiti di durata proprio perche' contraria alla legge 431/1998 art 13 comma 3.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La regola codicistica (art. 1603) recita: “se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facotà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario”. Tale regola è, però, inapplicabile alle locazioni di immobili dal momento che la norma speciale attuale prevede, in tale ipotesi, la nullità di tale clausola (rimanendo relegata nell’ambito residuo di applicabilità delle locazioni di beni mobili).

Vige in materia, infatti, l’art. 7 della legge n°392/1978 che dispone che “è nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso dell’alienazione della cosa locata”. Inoltre l’art. 41 della stessa legge dichiara applicabile tale regola anche alle “locazioni di cui all’art. 27, e, quindi relative agli immobili adibiti a attività: industriali, commerciali e artigianali […]”.

Una clausola diretta a prevedere lo scioglimento del contratto in caso di alienazione, per legge è affetta da nullità, in considerazione delle esigenze del conduttore (considerato parte debole del contratto) destinate a prevalere, con conseguente sostituzione della clausola con quella prevista dalla legge speciale.
 

er4clito

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Bhe, prevedi le intenzioni dell'inquilino.
Poi in caso di acquirente interessato, e di vendita, prima di accettare qualunque proposa, si fa firmare una disdetta, e sei a posto.
 

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