happysmileone

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Sapete se:
nel caso di contratto abitativo in cedolare secca con inserita la clausola di risoluzione espressa e linquilino non paga da più di un anno per non pagare le tasse sui canoni non percepiti basti inviare anche se con ritardo il modello RLI ?

Ora i 67€ non dovrebbero essere dovuti perché è in cedolare secca e neppure la multa visto che dovrebbe essere una quota dei 67 € da aggiungere .

È così ?
 

brina82

Membro Storico
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Sapete se:
nel caso di contratto abitativo in cedolare secca con inserita la clausola di risoluzione espressa e linquilino non paga da più di un anno per non pagare le tasse sui canoni non percepiti basti inviare anche se con ritardo il modello RLI ?

Ora i 67€ non dovrebbero essere dovuti perché è in cedolare secca e neppure la multa visto che dovrebbe essere una quota dei 67 € da aggiungere .

È così ?

Ciao scusa in cosa consiste la clausolla risolutiva? E perché conviene inserirla? Grazie.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nella stessa ottica, non dovranno più essere indicati gli immobili detenuti all'estero, sempre che non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.
E quando mai gli immobili detenuti all'estero stavano nel 730 ?
Per gli immobili detenuti all'estero c'era solo la possibilità del quadro RW dell'Unico !
 

happysmileone

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x brina82 :

il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, per cui si conviene la essenzialità dei termini di pagamento sopra indicati ai sensi dell’art. 1457 Cod. Civ. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone) costituisce pertanto in mora il conduttore, con conseguente decorso degli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di cinque punti. Il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, comporta la risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile.

in tal caso puoi risolvere il contratto d'affitto senza attendere l'istanza di sfratto esecutivo e cessare immediatamente di pagare le tasse su redditi non percepiti.
 

happysmileone

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x Gherardo5 :

la fonte citata annuncia che dal 2017 anche gli immobili detenuti all'estero e registrati saranno riportati, e' una novita' perche' adesso non e' possibile inserirli nel 730.
 

Gherardo5

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X happysmileone
Non mi sembra così,
La fonte che tu citi ne parla nel contesto 730 e non Unico.
In aggiunta poiché l'IVIE (la tassa sugli immobili all'estero) prevede che si paghi effettivamente solo la differenza fra l'ammontare dell'imposta stessa e quanto già pagato allo stesso titolo all'estero, e quindi una cifra che tendenzialmente varia ogni anno rispetto al precedente ........ dubito fortemente che possa in futuro vigere una sorta di "silenzio assenso" e cioè
"Poiché non ho pagato niente l'anno scorso (avevo già pagato all'estero più di quanto avrei dovuto pagare in Italia) se questo anno neanche compilo la denuncia vuol dire che non ho niente da pagare anche questo anno".
 

happysmileone

Membro Attivo
Privato Cittadino
La fonte ha scritto :

"Dal 2017, infatti, non sarà più obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i contratti di affitto registrati se non sono presenti modifiche"

nel caso di modifiche i dati vanno rettificati, d'altronde anche ora gli importi degli affitti soggetti ad eventuale aumento ISTAT non sono riportati e bisogna inserirli , nel caso di affitti con cedolare secca vengono riportati ..... quando non hanno sbagliato come nel mio caso.
Il silenzio assenso non c'e' neppure ora il contribuente deve verificare ed eventualmente correggere.
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Proseguo solo per una "discussione accademica".
Nel caso di un appartamento dato in affitto è IMPOSSIBILE che per due anni di seguito il reddito sia lo stesso perché, come dicono le Istruzioni :
"L’ammontare del canone da indicare ........ e la somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone."
Poiché per Legge una parte delle "spese condominiali" (ad esempio il costo dell'Amministratore, l'Assicurazione ecc ecc) sono a carico del Proprietario, e poiché queste spese è impossibile risultino identiche all'anno precedente, ne consegue che, anche se l'importo del canone di locazione non è cambiato, la cifra da dichiarare cambia necessariamente tutti gli anni.
 

happysmileone

Membro Attivo
Privato Cittadino
Proseguo solo per una "discussione accademica".
Proseguo anche io per gli stessi motivi da te citati :

L'ammontare delle spese di condominio non costituiscono importi sui quali si paghino tasse.
In contratto eventualmente si specifica : .. sono a carico del conduttore le spese di ..... e si riportano le modalita' di ripartizione delle manutenzioni straordinarie facendo eventualmente riferimento a tabelle pubblicate dagli organismi di rappresentanza di proprietari ed inquilini e si inseriscono le spese per il primo anno e le modalita' di conguaglio.
Il contratto va registrato riportando solo l'importo del canone annuale di locazione.
Gli aumenti da dichiarare sono quelli relativi al canone, ovvero ad aggiornamento ISTAT quando applicabile e applicato o ad altri eventi specificati in contratto (aumento per sostanziose spese di manutenzione sostenute per manutenzioni straordinarie dell'immobile ).
In caso di accordi successivi volti ad una diminuizione del canone in corso contrattuale va registrato il nuovo accordo.

Questo e' quanto mi risulta.
 

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