Adesso sono ancora più curioso. Avevi ragione sulla faccenda dell'autonomia funzionale.
La circolare 27 del 13/6/2016 al paragrafo 1.7. risponde infatti:
Di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di essesia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia , se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immob. i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali .... (ecc)
Allora mi piacerebbe sapere
1) cosa bisogna togliere ad una delle due u.i. per venir meno i requisiti di autonomia?
2) ed una volta venuti meno i requisiti di autonomia, che senso ha attribuire anche alla porzione non autonoma una classe/categoria abitativa ed una rendita di competenza in ragione della relativa consistenza?
Mi pare di essere di fronte ad una capriola logica: visto anche che non mi risulta vietato realizzare ab origine un alloggio con doppi servizi, doppi ingressi ecc.
p.s.: nel caso del nostro postante, essendo l'alloggio B ancora al grezzo, non credo così difficile predisporre una planimetria e struttura impianti che preveda una successiva divisione; ma ad oggi non credo difficile realizzare i requisiti richiesti.