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PROGETTO_CASA

Ospite
Gli acquirenti non possono avere usucapito.
L'unico problema può derivare dall'esito del giudizio che essi hanno instaurato.

Non è detto che la cancellazione sia stata effettuata, seppure la causa sia terminata. Bisogna partire dal procedimento fra gli acquirenti ed il debitore. Un avvocato, con i dati risultanti dalla trascrizione della domanda, riesce a reperire informazioni sul procedimento.

Tutto quello che vuoi ma ho scritto "inizialmente". Quindi inizialmente farei una visura ipotecaria e, semmai, seguirei la strada legale. Perché far intervenire un avvocato (costi e tempi non giustificabili nel caso specifico) quando con 10 euro di spese vive magari scopi che è tutto a pasto ? inoltre mi sembra assurdo che nello specifico un giudice avvii l'asta senza aver eventualmente fatto la cancellazione ed obbligando gli interessati a quella trafila legale, ottenendo quindi aste deserte.

ps:
L'asta è al 30 settembre
 
Ultima modifica di un moderatore:

Avv Luigi Polidoro

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Professionista
Il giudice che avvia l'asta è il giudice dell'esecuzione.
Il giudice che potrebbe (sottolineo il condizionale) aver ordinato la cancellazione della domanda giudiziale è il giudice che ha deciso la controversia fra acquirenti e costruttore.
Due giudici diversi, che non si interfacciano nè si coordinano.
Comunque se la persona vuole fare la visura può tentare.
Mi sono limitato ad indicare il motivo per cui non lo ritenevo utile (avendo tu stesso introdotto in via dubitativa il discorso visura).
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Il giudice che avvia l'asta è il giudice dell'esecuzione.
Il giudice che potrebbe (sottolineo il condizionale) aver ordinato la cancellazione della domanda giudiziale è il giudice che ha deciso la controversia fra acquirenti e costruttore.
Due giudici diversi, che non si interfacciano nè si coordinano.
Comunque se la persona vuole fare la visura può tentare.
Mi sono limitato ad indicare il motivo per cui non lo ritenevo utile (avendo tu stesso introdotto in via dubitativa il discorso visura).

Certamente che i giudici sono diversi ma non capisco perché dovrebbero interfacciarsi, facciano solo il loro lavoro quindi l'uno proceda a far cancellare (se del caso) e l'altro ne prenda atto.
In caso contrario come si puo' vendere il tutto ma soprattutto sperare di venderlo ?
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Si può vendere all'asta perchè, sino a che non viene emessa sentenza nella causa tra gli acquirenti ed il costruttore e, soprattutto, fino a che tale sentenza non passa in giudicato, il vincolo esistente sull'immobile, vincolo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art 2932 cc, è solo potenziale e non effettivo.
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nel caso successivamente all'aggiudicazione all'asta intervenisse la sentenza sostitutiva di assegnazione dell'immobile ai due coniugi, chi rifonderebbe l'aggiudicatario che avesse nel frattempo saldato il prezzo di acquisto?
 

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